Bonus fiscali per impianti di riscaldamento e condizionatori di aria senza ristrutturazione all’abitazione. Cosa dice la legge?
Hai installato un impianto caldo/freddo nella tua abitazione. Trattandosi di una prima installazione, vuoi sapere quali sono le detrazioni fiscali per i condizionatori previste dall’attuale legge. Puoi fruire della detrazione al 50% in dieci anni, nonostante l’installazione sia avvenuta senza aver effettuato lavori di ristrutturazione o sostituzione di vecchi condizionatori? Vediamo cosa dice la legge in merito.
Pompe di calore
Se si tratta di dispositivi con pompe di calore, anche non ad alta efficienza, il contribuente può usufruire delle detrazioni al 50% sulla ristrutturazione spalmabile nelle dichiarazioni dei redditi dei 10 anni successivi al sostenimento della spesa.
Infatti, sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti – anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo – spetta la detrazione del 50% ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir (Dpr 917/1986) relativa agli interventi riconducibili all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, a condizione che sia acquisita l’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (circolare del ministero delle Finanze 57/1998, circolare 13/E/2019, a pagina 265, e risposta a interpello 140/2020).
Ecobonus
Diversamente, la detrazione del 65% (ex articolo 14 del Dl 63/2013), relativa agli interventi di risparmio energetico “qualificato” (cosiddetto ecobonus), si applica alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (si veda la guida dell’agenzia delle Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – marzo 2019», pagina 15).
Pertanto, se l’impianto di riscaldamento dell’abitazione non è stato sostituito con le pompe di calore, ma semplicemente esse sono state installate in aggiunta all’esistente e permanente impianto di riscaldamento (come nel caso del lettore, per quanto indicato nel quesito), la detrazione a cui si ha diritto è quella del 50% per gli interventi di risparmio energetico “semplice”, ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir.
La comunicazione all’Enea
È bene ricordare, infine, che dev’essere effettuata in ogni caso la comunicazione semplificata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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