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I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, che non sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al SSN (in quanto, per esempio, titolari di reddito di lavoro o assimilato), secondo l’art. 34, c. 3 D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione) hanno a disposizione 2 soluzioni alternative per accedere alle prestazioni del SSN:

  • iscrizione volontaria;
  • sottoscrizione di un’assicurazione valida sul territorio nazionale.

L’art. 34 precisa anche che a tutti i titolari del permesso di soggiorno (incluso quello per motivi religiosi) che si iscrivono volontariamente al SSN è assicurata l’assistenza “a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani” e che sono iscritti nell’azienda sanitaria locale del Comune in cui dimorano. L’ampiezza della tutela assicurata dall’art. 34 a coloro che si iscrivono al SSN è ancora più evidente se comparata a quanto previsto, invece, dall’art. 35 per gli stranieri che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: ai sensi del c. 1, per le prestazioni erogate a chi non è iscritto devono essere corrisposte le tariffe determinate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

L’iscrizione volontaria avviene mediante il pagamento del contributo annuale “a titolo di partecipazione alle spese”, il cui importo percentuale è pari a quello previsto per i cittadini italiani, calcolato sul reddito complessivo dell’anno precedente.

Con la legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213) è stato modificato l’art. 34, c. 3 del TU sull’Immigrazione, inserendo la previsione che tale contributo non può comunque essere inferiore a 2.000 euro. Considerato che fino allo scorso anno il contributo annuale era pari a 387 euro, l’aumento è certamente significativo. Con lo stesso provvedimento il contributo forfettario per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio è stato portato da 149 a 700 euro.


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Con il D.L. 29.03.2024, n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali e di altre misure urgenti connesse a eventi eccezionali” si è rivista la determinazione del contributo per gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi (non già obbligati all’iscrizione al SSN) equiparandolo a quello previsto per chi soggiorna in Italia per motivi di studio: il contributo annuale è stato, così, ridotto da 2.000 a 700 euro. La ragione di tale riduzione è stata esplicitata nell’art. 9, c. 7: “In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica”.

Benché la norma evochi l’evento del Giubileo della Chiesa Cattolica, è ragionevole ritenere che il contributo di 700 euro, invece che di 2.000 euro, riguardi tutti coloro che sono titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi, anche se di confessione diversa da quella della Chiesa Cattolica (cf. Decreto Ministero degli Affari Esteri 11.05.2011, allegato A, n. 11).

La pagina del Ministero della Salute dedicata all’assistenza ai cittadini dei Paesi extra UE in Italia precisa che “l’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all’anno solare (1.01-31.12) a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva”.

È, dunque, chiaro che non è ammessa la possibilità di versare una somma inferiore a quella annuale o per un periodo inferiore all’anno, tant’è che la medesima pagina precisa che, in caso di scadenza e rinnovo del permesso di soggiorno durante il periodo di iscrizione al SSN, non vien meno il diritto alle prestazioni sanitarie, purché si provveda al “previo pagamento del contributo annuale … in attesa della presentazione del permesso di soggiorno alla tua ASL”.

Da ultimo, occorre tener presente che la riduzione da 2.000 a 700 euro è stata determinata da un decreto legge… che attende di essere convertito.

 

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