Per la prima volta in Italia, con quattro sentenze pubblicate a febbraio e marzo, la corte di Cassazione ha confermato la validità del contratto di litigation funding mediante cessione del credito litigioso pur in assenza di iscrizione del cessionario all’albo tenuto da banca d’Italia di cui all’articolo 106 del testo unico bancario. I giudizi traevano origine dall’azione di risarcimento danni instaurata dal litigation funder, che in qualità di cessionario del credito risarcitorio chiedeva la condanna di alcune compagnie aeree al risarcimento del danno patito dai passeggeri a seguito di ritardi e cancellazioni di voli aerei.
In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le domande risarcitorie ritenendo il contratto di cessione nullo per mancata iscrizione del litigation funder-cessionario all’albo degli intermediari tenuto dalla banca d’Italia.
Nel giudizio di appello promosso dal litigation funder il tribunale riformava le sentenze di primo grado dichiarando la piena validità del contratto di cessione del credito. Le conclusioni del giudice del gravame si fondavano sull’assunto per cui la cessione di credito è un negozio a causa variabile e l’articolo 106 del Tub trova applicazione solo laddove la causa della cessione integri l’erogazione di un finanziamento, ovvero qualora vi sia l’anticipazione in favore di un determinato soggetto di una somma di denaro o di altro bene, con l’obbligo del soggetto finanziato di restituire le somme o il bene entro un determinato termine.
Sulla base di questi principi il giudice dell’appello escludeva la causa di finanziamento ai contratti di cessione oggetto dei giudizi in quanto il corrispettivo della cessione del credito era meramente eventuale, posto che esso «sarà corrisposto dopo che avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea». All’esito dei giudizi di appello le compagnie aeree proponevano ricorso per Cassazione lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la cessione del credito quale operazione di finanziamento soggetta alla disciplina dell’articolo 106 del Tub, che impone l’iscrizione del cessionario nell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia, in difetto della quale la cessione sarebbe nulla.
Investita della questione, la suprema Corte ha confermato che la causa di finanziamento risulta integrata solo qualora il cessionario del credito metta immediatamente a disposizione del cedente una somma di denaro o altra utilità.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente la causa del finanziamento poiché la struttura contrattuale è da considerarsi come un contratto atipico avente a oggetto la cessione del credito litigioso del passeggero a fronte dei servizi offerti dal litigation funder; con la conseguenza che il versamento al cedente di una quota dell’eventuale somma riscossa dalla cessionaria (a titolo di indennizzo dovuto dalla compagnia aerea) non costituisce propriamente il pagamento del prezzo della vendita del credito ma il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria (il cui svolgimento costituisce il corrispettivo della cessione).
Tali decisioni assumono particolare importanza poiché fanno chiarezza su un tema delicato che negli ultimi anni ha suscitato molto interesse e aperto dibattiti tra gli operatori del diritto, la cui incerta soluzione ha rappresentato finora un ostacolo allo sviluppo del litigation funding in Italia.(riproduzione riservata)
*partner – Gianni & Origoni
**senior legal counsel – Deminor
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