Studi Professionali: incentivi all’occupazione
L’Ente Bilaterale Nazionale ha previsto un contributo in favore del datore di lavoro che confermi in servizio i lavoratori assunti con il contratto di reimpiego
Il contratto di reimpiego è stato introdotto dal CCNL del 2015 e confermato e rivisto nel rinnovo del 2024. Si qualifica come una declinazione dell’ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.
La finalità del contratto di reimpiego è duplice: offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mercato del lavoro con una forma di inquadramento stabile e consente ai professionisti datori di lavoro che si fanno carico dell’assunzione un risparmio sui costi salariali.
Infatti, il CCNL consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione (18 mesi nella precedente versione), e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento (12 mesi nella precedente versione).
I professionisti datori di lavoro che intendano avvalersi del contratto di reimpiego, oltre al regime retributivo di favore, potranno godere di un incentivo da parte di E.BI.PRO. a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sotto inquadramento.
L’importo massimo dell’incentivo ammonta ad € 800,00, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale sulla base della percentuale di part-time applicata al termine del periodo di sotto inquadramento. Per l’accesso al rimborso è richiesta la sussistenza della contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sotto inquadramento e deve intendersi quale requisito necessario all’erogazione del contributo anche qualora il datore di lavoro non abbia deciso di avvalersi di tale facoltà. Ne consegue che la richiesta di rimborso non potrà comunque essere presentata prima del decorso dei 30 mesi dall’assunzione avvenuta in data antecedente il 1° marzo 2024 o di 15 mesi dall’assunzione avvenuta dal 1° marzo 2024.
La richiesta va presentata online, allegando i seguenti documenti: comunicazione inviata dal datore di lavoro ad E.BI.PRO.; comunicazione di assunzione del lavoratore o copia del contratto di lavoro nelle quali sia evidenziata l’assunzione con contratto di reimpiego; LUL del dipendente iscritto cui si riferisce la richiesta relativo al primo mese successivo alla conclusione del periodo di sotto inquadramento (pertanto, se il sotto inquadramento si conclude dopo il primo giorno del mese, andrà prodotto il LUL del mese successivo).
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
Scheda di Sintesi
Istituto in Deroga
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