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Sulla G.U. n. 105/2024 è stato pubblicato il DL 7/05/2024 n. 60, meglio noto come Decreto Coesione, che tra le varie misure colte ad incentivare l’imprenditoria e l’occupazione giovanile introduce lo sgravio totale per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato coloro che non hanno compiuto 35 anni di età.

Più precisamente, l’art. 21 del Decreto prevede che, al fine  di  incentivare  l’occupazione  giovanile,  le  persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e  che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1°  luglio  2024  e fino al 31 dicembre  2025,  un’attività  imprenditoriale  ed operante nell’ambito  dei  settori  strategici  per  lo  sviluppo   di   nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,  possono  chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato  dal    luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione  non  hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero  dal  versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali  a  carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi  e  contributi dovuti  all’Istituto  nazionale  per   l’assicurazione   contro   gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e l’apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Le imprese possono richiedere all’INPS  un contributo per l’attività pari a 500  euro  mensili  per  la  durata massima di tre anni e comunque non oltre  il  31  dicembre  2028.  Il contributo  è   erogato   dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi  interessati  allo  svolgimento dell’attività  imprenditoriale  e  liquidato  annualmente  in  forma anticipata. Il contributo non concorre  alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Spetta ad un decreto interministeriale definire i criteri e le modalità di accesso al beneficio, che per essere fruito necessita anche dell’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 invece reintroduce il c.d. Bonus giovani. In particolare, la norma prevede che al fine di incrementare  l’occupazione  giovanile  stabile,  ai datori di lavoro privati che dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale  con  contratto  di lavoro  subordinato   a   tempo   indeterminato   o   effettuano   la trasformazione  del  contratto  di  lavoro   subordinato   da   tempo determinato a tempo indeterminato e’  riconosciuto,  per  un  periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  privati,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi   dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e  comunque  nei  limiti  della  spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure,  dei vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilità  previsti  dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta  ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

L’esonero  spetta  con riferimento ai soggetti che alla  data  dell’assunzione  incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono  stati mai occupati a tempo indeterminato.  Anche in questo caso l’esonero  non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero  spetta  anche  nei  casi  di  precedente assunzione con contratto di lavoro di  apprendistato  non  proseguito

come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Se il datore di lavoro assume il giovane presso la sede o un’unità operativa presente nella c.d. ZES unica per il Mezzogiorno, l’importo del bonus sale a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero contributivo spetta anche ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente del bonus.

E’ dedicato alle assunzioni incentivate anche l’art. 23. In particolare, si prevede che al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del  lavoro per  le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell’ambito  della   Zona Economica Speciale unica per il  Mezzogiorno,  ai  datori  di  lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025  assumono  a  tempo  indeterminato  donne  di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,  nonché’  in  relazione  alle  assunzioni  a  tempo indeterminato  di  donne  di  qualsiasi  età  prive  di  un  impiego regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque residenti, è riconosciuto, per un  periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti  all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro  su  base  mensile  per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le assunzioni delle donne devono comportare un  incremento occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per  i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,  il  calcolo  è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite  e  il numero delle ore che costituiscono l’orario  normale  di  lavoro  dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della  base  occupazionale  è considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati verificatesi  in  società   controllate   o   collegate   ai   sensi dell’articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  Anche in questo caso l’esonero  non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Anche per il bonus donne si prevede la non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Infine, l’art. 24, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di  lavoro  privati  che dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025  assumono  personale  non dirigenziale  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nel  limite massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun lavoratore.  Resta  ferma  l’aliquota  di computo delle prestazioni pensionistiche.

Quest’ultimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che  occupano  fino  a  10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso  una  sede  o unità produttiva ubicata in una delle regioni della  Zona  economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

L’esonero spetta  nel  caso  di  assunzione   di   soggetti   che   alla   data dell’assunzione hanno compiuto  trentacinque  anni  di  età  e  sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Per fruire del bonus giovani e del bonus ZES, oltre al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del Dlgs 150/2015 è necessario che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’incentivo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quello già fruito.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

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