#Finsubito news – indennità fino a 14 mensilità


La Corte Costituzionale elimina il tetto di 6 mensilità per i licenziati nelle piccole imprese. L’indennità per licenziamento piccole imprese può ora raggiungere 14 mensi

Fino al 22 ottobre 2026, un lavoratore licenziato illegittimamente da una piccola impresa poteva ottenere al massimo sei mensilità di risarcimento, indipendentemente da quanti anni avesse trascorso in quella azienda. Con la sentenza n. 174 della Corte Costituzionale, depositata quella stessa data, quel tetto è stato eliminato: per chi era stato assunto prima del 7 marzo 2015, l’indennità per licenziamento nelle piccole imprese può ora arrivare fino a 14 mensilità, con un salto che cambia radicalmente il profilo di rischio — e di tutela — per migliaia di lavoratori.

Il tetto di sei mensilità: perché esisteva e perché è caduto

Il limite massimo di sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti era una diretta conseguenza del Jobs Act (D.Lgs. 4 marzo 2015). Quella normativa aveva ridisegnato le tutele in caso di licenziamento, introducendo criteri differenziati in base alla dimensione aziendale. Per le piccole imprese, il tetto di sei mensilità era rimasto fisso, senza possibilità di adeguamento in funzione dell’anzianità di servizio.

Il problema era evidente: un dipendente con vent’anni di anzianità in una bottega artigiana o in un piccolo studio professionale veniva trattato esattamente come un neoassunto. La Corte Costituzionale aveva già sollevato la questione con la sentenza n. 118 del 2025, che aveva stabilito l’incostituzionalità del tetto. L’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026 aveva poi confermato quella posizione. La sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026 chiude definitivamente il cerchio, rendendo la pronuncia pienamente operativa.

Chi rientra nel perimetro della sentenza

La decisione riguarda due categorie precise, che è importante non confondere:

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  • Le imprese: quelle con meno di 15 dipendenti, ovvero le cosiddette piccole imprese che storicamente godevano di un regime di tutele attenuate per i lavoratori licenziati.
  • I lavoratori: esclusivamente quelli assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act. Chi è stato assunto dopo quella data segue regole diverse.

Per questo secondo gruppo — i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 — la sentenza non produce effetti diretti. Il perimetro è definito con precisione: si tratta di rapporti di lavoro nati sotto la vecchia disciplina, che il Jobs Act aveva lasciato in una zona grigia normativa, applicando loro il tetto di sei mensilità senza graduare l’indennità in base agli anni di servizio.

La nuova scala dell’indennità per licenziamento nelle piccole imprese

Con la caduta del tetto, l’indennità per il licenziamento nelle piccole imprese viene ora modulata in funzione dell’anzianità lavorativa. I valori verificati sono i seguenti:

  • Per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità: indennità fino a 10 mensilità.
  • Per i lavoratori con oltre 20 anni di anzianità: indennità fino a 14 mensilità.

Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto al precedente regime, in cui il tetto fisso di sei mensilità si applicava a prescindere dalla durata del rapporto. Un lavoratore con 22 anni di servizio in un’azienda familiare, licenziato senza giusta causa, poteva fino a ieri ottenere al massimo sei mensilità. Oggi, quella stessa persona può arrivare a 14.

È importante precisare che i meccanismi esatti di calcolo per le fasce intermedie di anzianità — cioè come si determina l’indennità tra i 10 e i 20 anni di servizio — non sono ancora stati chiariti in modo definitivo dalla giurisprudenza applicativa. La sentenza fissa i valori massimi; la loro declinazione pratica spetterà ai giudici del lavoro nei singoli casi concreti.

Un percorso costituzionale che viene da lontano

La sentenza n. 174 non nasce dal nulla. È l’ultimo atto di un percorso che la Consulta ha costruito nel tempo, smontando progressivamente le rigidità introdotte dal Jobs Act nei confronti dei lavoratori delle piccole imprese. La sentenza n. 118 del 2025 aveva già dichiarato incostituzionale il tetto di sei mensilità, aprendo la strada. L’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026 aveva confermato quella lettura. La sentenza del 22 ottobre 2026 consolida il tutto in una pronuncia organica e definitiva.

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Questo tipo di percorso a tappe non è insolito per la Corte Costituzionale quando interviene su normative che toccano diritti fondamentali come quello al lavoro. La progressività delle pronunce consente ai giudici ordinari di adeguarsi gradualmente e alla dottrina di elaborare le implicazioni pratiche.

Cosa cambia nella pratica per imprese e lavoratori

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e ancora in forza presso aziende con meno di 15 dipendenti, la sentenza rappresenta una tutela concreta e immediata in caso di licenziamento illegittimo. Il risarcimento non è più bloccato a un tetto fisso che ignorava completamente la storia professionale del dipendente.

Per le piccole imprese, invece, il quadro si complica: un licenziamento che in passato esponeva al massimo al pagamento di sei mensilità può ora comportare un’esposizione fino a 14 mensilità per i dipendenti più anziani. Non si tratta di un divieto a licenziare, ma di un costo potenzialmente più elevato in caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice.

Il riferimento normativo rimane il sito ufficiale della Corte Costituzionale, dove le sentenze sono pubblicate integralmente e consultabili da chiunque voglia verificare il testo completo della pronuncia n. 174 del 2026.

Chi gestisce rapporti di lavoro in aziende sotto i 15 dipendenti farebbe bene a verificare con attenzione la data di assunzione dei propri collaboratori: quella soglia del 7 marzo 2015 divide due mondi normativi molto diversi, e oggi quella distinzione vale — in caso di contenzioso — fino a otto mensilità in più di indennità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’AI e sottoposto a revisione editoriale.


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