cosa prevedono le modifiche legislative approvateSerbian Monitor


La proroga degli incentivi all’occupazione per l’assunzione di nuovi dipendenti non è più soltanto una proposta. Con le modifiche approvate alla Legge sui contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria, il termine per l’utilizzo degli incentivi previsti dagli articoli 45 e 45v è stato prorogato fino al 31 dicembre 2028. Tuttavia, non tutte le nuove disposizioni inizieranno ad applicarsi contemporaneamente. La Legge si applicherà a partire dal 1 gennaio 2027, mentre la maggior parte delle condizioni modificate per questi due incentivi entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2028. Per i datori di lavoro è quindi importante distinguere ciò che cambierà già dal prossimo anno da ciò per cui avranno ancora un anno di tempo per prepararsi.

Cosa inizia nel 2027 e cosa nel 2028:

Dal 1 gennaio 2027 Dal 1 gennaio 2028
Gli incentivi previsti dagli articoli 45 e 45v sono prorogati fino alla fine del 2028. Il numero netto dei dipendenti sarà confrontato con il numero medio di dipendenti nei 12 mesi precedenti.
L’incentivo per l’assunzione di una persona con disabilità sarà collegato alle norme sugli aiuti di Stato. L’incentivo potrà essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione.
Viene eliminato il requisito specifico di tre mesi di iscrizione per i tirocinanti.
L’eccezione prevista per il programma Garanzia Giovani si applicherà solo alle persone di età inferiore ai 24 anni.
Entreranno in vigore nuove limitazioni relative agli aiuti di Stato per gli articoli 45 e 45v.

Cosa si applica dal 1 gennaio 2027

A partire dall’inizio del 2027, sarà prorogato il periodo durante il quale i datori di lavoro potranno utilizzare i due incentivi esistenti. L’incentivo generale previsto dall’articolo 45 consente il rimborso di una parte dei contributi versati per un dipendente neoassunto, pari al 65%, 70% o 75%, a seconda del numero di nuovi dipendenti assunti. L’incentivo previsto dall’articolo 45v è destinato alle micro e piccole persone giuridiche e agli imprenditori che instaurano un rapporto di lavoro con almeno due nuovi dipendenti e prevede il rimborso del 75% dei contributi versati.

Prima della modifica, entrambe le disposizioni si applicavano agli stipendi corrisposti fino al 31 dicembre 2026 incluso. La nuova Legge proroga tale termine fino al 31 dicembre 2028.

In pratica, ciò significa che nel corso del 2027 i datori di lavoro continueranno a poter utilizzare questi incentivi, mentre i nuovi criteri di ammissibilità non saranno ancora applicabili. Le condizioni relative all’iscrizione delle persone disoccupate, all’aumento del numero dei dipendenti, alla durata dell’utilizzo dell’incentivo e alle limitazioni relative agli aiuti di Stato cambieranno a partire dall’inizio del 2028.

Dal 1 gennaio 2027 sarà modificato anche l’articolo 45b, che disciplina l’esenzione per i datori di lavoro che assumono una persona con disabilità con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’esenzione dal pagamento dei contributi per il datore di lavoro che assume una persona con disabilità a tempo indeterminato rimarrà in vigore per tre anni. La novità consiste nel fatto che, a partire dal 1 gennaio 2027, nell’utilizzo di questo incentivo dovranno essere prese in considerazione anche le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato. La modifica approvata a questo articolo non specifica in modo più dettagliato ulteriori condizioni o limitazioni.

Dal 2028, l’aumento del numero dei dipendenti sarà determinato in modo diverso

La modifica più importante relativa agli incentivi previsti dagli articoli 45 e 45v riguarda il metodo di determinazione dell’aumento del numero dei dipendenti. A partire dal 1 gennaio 2028, il datore di lavoro potrà beneficiare dell’incentivo se l’assunzione di una nuova persona determina un aumento del numero netto dei dipendenti rispetto al numero medio di dipendenti nei 12 mesi precedenti.

Questo sostituisce il precedente sistema, che prevedeva il confronto del numero dei dipendenti con il numero registrato in determinate date di riferimento. Per l’articolo 45, la data di riferimento era il 31 marzo 2014, mentre per l’articolo 45v era il 31 ottobre 2015. Per l’incentivo previsto dall’articolo 45v vengono inoltre eliminate le disposizioni che disciplinavano le variazioni del numero dei dipendenti rispetto a tale data di riferimento.

Allo stesso tempo, viene introdotto un limite temporale: il datore di lavoro potrà utilizzare l’incentivo per una determinata persona neoassunta per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione. Pertanto, per le persone assunte a partire dal 2028, i datori di lavoro dovranno monitorare sia l’andamento precedente del numero dei dipendenti sia la data di instaurazione del rapporto di lavoro di ciascuna persona per la quale viene utilizzato l’incentivo.

Cambiano le condizioni per i tirocinanti e per i partecipanti al programma Garanzia Giovani

A partire dal 1 gennaio 2028, viene eliminata la condizione specifica secondo cui una persona poteva essere considerata tirocinante se, prima dell’assunzione, era stata registrata come disoccupata presso il Servizio nazionale per l’occupazione per almeno tre mesi. Rimane nella Legge il requisito generale di un’iscrizione continuativa di almeno sei mesi come persona disoccupata.

Cambia anche il limite di età per le persone disoccupate registrate nel programma Garanzia Giovani. Fino alla fine del 2027, le persone disoccupate di età inferiore ai 30 anni che partecipano al programma Garanzia Giovani non devono soddisfare il requisito di essere state registrate presso il Servizio nazionale per l’occupazione per almeno sei mesi. Dal 1 gennaio 2028, questa eccezione si applicherà esclusivamente alle persone di età inferiore ai 24 anni.

Queste modifiche si applicano sia all’incentivo generale previsto dall’articolo 45 sia all’incentivo previsto dall’articolo 45v.

Le limitazioni relative agli aiuti di Stato inizieranno ad applicarsi nel 2028

A partire dal 1 gennaio 2028, anche gli incentivi previsti dagli articoli 45 e 45v saranno soggetti alle norme in materia di controllo degli aiuti di Stato. La Legge stabilisce che l’importo dell’incentivo relativo ai contributi, insieme all’incentivo previsto dalla legge che disciplina l’imposta sul reddito delle persone fisiche e relativo allo stesso tipo di incentivo, non può superare il 50% dei costi salariali delle persone assunte, ovvero 5,5 milioni di euro per datore di lavoro all’anno.

I datori di lavoro non avranno diritto a questi incentivi qualora sia stato loro ordinato di restituire aiuti di Stato o aiuti de minimis, né qualora, ai sensi delle norme sul controllo degli aiuti di Stato, siano considerati un’impresa in difficoltà.

Pertanto, a partire dal 2028, non sarà più sufficiente per il datore di lavoro verificare esclusivamente le condizioni relative alla persona neoassunta e al numero dei dipendenti. Dovrà inoltre tenere conto della propria posizione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, nonché dell’importo complessivo degli incentivi correlati.

Cosa devono verificare i datori di lavoro prima di una nuova assunzione

Per le assunzioni effettuate nel corso del 2027, la modifica principale è la proroga del termine per l’utilizzo degli incentivi.

Se l’assunzione è prevista per il 2028, sarà necessario verificare diversi elementi aggiuntivi:

  • se la persona neoassunta soddisfa il requisito relativo all’iscrizione presso il Servizio nazionale per l’occupazione;
  • se l’assunzione determina un aumento del numero netto dei dipendenti rispetto al numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti;
  • da quale data decorre il periodo massimo di 12 mesi per l’utilizzo dell’incentivo;
  • se esistono limitazioni relative agli aiuti di Stato o agli aiuti de minimis;
  • quale sia l’importo complessivo degli incentivi relativi ai contributi e all’imposta sul reddito delle persone fisiche per lo stesso tipo di incentivo.

La Legge entra in vigore l’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia. Pertanto, oltre alle date di applicazione, i datori di lavoro dovrebbero verificare anche il testo pubblicato della Legge, nonché i regolamenti e i moduli pertinenti ai fini della sua applicazione pratica.

In sintesi, il 2027 porta con sé la proroga degli incentivi all’occupazione esistenti, mentre il 2028 introduce un nuovo quadro per la loro applicazione. Questa distinzione temporale è particolarmente importante nella pianificazione delle nuove assunzioni e nella verifica del diritto al rimborso dei contributi.

(Minimax, 01.09.2026.)

https://www.minimax.rs/sr-latn-rs/olaksice-za-zaposljavanje-do-kraja-2028-sta-donose-usvojene-izmene-zakona


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