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Le questioni esaminate dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza di cui alla causa C-207/23 del 25 aprile 2024 riguardano le condizioni per assimilare l’autoconsumo a una cessione di beni a titolo oneroso e le modalità di determinazione della base imponibile in assenza di un prezzo di vendita.

Descrizione del caso

Una società tedesca, nella gestione di un impianto di produzione di biogas, ha immesso, in misura preponderante, nella rete elettrica generale l’energia prodotta dal biogas in cambio di una remunerazione versata dal gestore della rete.

La società ha ceduto “gratuitamente” la maggior parte del calore prodotto a due imprenditori e, in assenza di fatturazione, le Autorità fiscali, a seguito di un sopralluogo, hanno ritenuto che il calore fosse prelevato a titolo gratuito e, in mancanza di un prezzo di acquisto, hanno determinato la base imponibile IVA di tale prelievo in funzione del prezzo di costo del calore.

A seguito del contenzioso scaturito dalla pretesa erariale, il Giudice nazionale ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulla portata dell’art. 16, Direttiva n. 2006/112/CE, che assimila a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dall’impresa per il proprio uso privato o per l’uso del personale o, più in generale, per la destinazione a fini estranei all’impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto alla detrazione totale o parziale dell’IVA.

In particolare, alla Corte è stato chiesto, in primo luogo, se la cessione a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi a uso della loro attività economica costituisca un prelievo di un bene dalla propria impresa assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e se sia rilevante, al riguardo, che il cessionario utilizzi o meno il calore per operazioni che danno diritto alla detrazione; in secondo luogo, con riguardo all’art. 74, Direttiva n. 2006/112/CE, il dubbio del Giudice nazionale è se il prezzo di costo includa non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indiretti (come le spese di finanziamento) e se nel calcolo di tale prezzo debbano rientrare unicamente i costi gravati dall’IVA.

Rilevanza ai fini IVA dell’autoconsumo

Dall’art. 16, Direttiva n. 2006/112/CE, si desume che il prelievo di un bene dalla propria impresa è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso quando, da un lato, esso dà luogo a un trasferimento a titolo gratuito e, dall’altro, il bene che ne è oggetto o gli elementi che lo compongono danno diritto alla detrazione totale o parziale dell’IVA da parte del soggetto passivo che preleva il bene dalla propria impresa.

Pertanto, non assume rilevanza che il destinatario del trasferimento utilizzi il bene per operazioni che danno diritto alla detrazione dell’imposta. Del resto, tenere in considerazione lo status del destinatario del bene prelevato e trasferito a titolo gratuito potrebbe creare difficoltà pratiche, in quanto il soggetto passivo che preleva e trasferisce un bene a titolo gratuito sarebbe costretto a effettuare apposite ricerche per verificare tale status.

È vero che la Corte, nella sentenza di cui alla causa C‑528/19, ha affermato che i lavori, effettuati a favore di un Comune, consistenti nell’ampliamento di una strada aperta al pubblico ma utilizzata anche dal soggetto passivo che ha effettuato a titolo gratuito tali lavori ai fini della sua attività economica, non costituiscono un’operazione assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso. Tuttavia, da un lato, i lavori in questione andavano a vantaggio del soggetto passivo autore del trasferimento e presentavano un nesso immediato e diretto con la sua attività economica e, dall’altro, il costo delle prestazioni ricevute, relative ai predetti lavori, facevano parte degli elementi di costo delle operazioni effettuate a valle dal medesimo soggetto passivo.

Nel caso di specie, invece, non vi sono specifiche evidenze per ritenere che il calore prelevato e trasferito a titolo gratuito dalla società tedesca sia stato utilizzato anche da quest’ultima.

Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto passivo a favore di altri soggetti passivi per l’utilizzo nella loro attività economica costituisce un’operazione assimilabile a una cessione di beni a titolo oneroso e che è irrilevante, al riguardo, se questi ultimi utilizzino il calore per operazioni che danno diritto alla detrazione dell’IVA.

Determinazione della base imponibile dell’autoconsumo

Ai sensi dell’art. 74, Direttiva n. 2006/112/CE, per le operazioni di autoconsumo, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, oppure, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati al momento di effettuazione dell’operazione.

A differenza del criterio del prezzo di costo, quello del prezzo di acquisto di beni simili consente all’Autorità tributaria di basarsi sui prezzi di mercato dei beni interessati al momento della loro destinazione, senza dover esaminare nel dettaglio i singoli elementi di valore.

Pertanto, la determinazione del prezzo di costo spettante alle Autorità fiscali implica l’esame dettagliato dei singoli elementi di valore.

In proposito, dall’art. 74, Direttiva n. 2006/112/CE, non risulta che il prezzo di costo debba essere desunto unicamente dai costi diretti di produzione o dai costi che sono gravati dall’IVA e, inoltre, l’art. 79 della stessa Direttiva n. 2006/112/CE, nell’elencare gli elementi da non includere nella base imponibile, non richiama i costi indiretti, come le spese di finanziamento.

Dato che soltanto in mancanza del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili occorre determinare la base imponibile in funzione del prezzo di costo, deve ritenersi che il prezzo di costo dovrebbe essere il più vicino possibile al prezzo di acquisto e, pertanto, includere sia i costi di produzione e di fabbricazione diretti, sia i costi indiretti, come le spese di finanziamento, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano gravati dall’IVA.

Di conseguenza, ha concluso la Corte, il prezzo di costo include non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indiretti, come le spese di finanziamento, gravati o meno dall’IVA.

Fonte: CGUE 25 aprile 2024 (C-207/2023)

 

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