Il Digital Cultural Heritage è la nuova disciplina che esplora l’evoluzione del web per immaginare nuove forme di narrazione e di valorizzazione per i musei e per gli istituti culturali. Se ne occupa attivamente il gruppo di lavoro Digital Cultural Heritage di ICOM Italia, fin dal 2015, affrontando tematiche specifiche come la web strategy, open access e copyright, monitoraggio dati, e realizzando studi e ricerche ed eventi conoscitivi (webinar e convegni) per la comunità museale, anche in collaborazione con Wikimedia Italia, Creative Commons Italia e in network con un’ampia rete di esperti nazionali ed internazionali. Ne parliamo con Cristina Manasse, avvocata, esperta di proprietà intellettuale e nuove tecnologie e di diritto dell’arte, coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Digital Cultural Heritage” di ICOM Italia (DCH), che coglie l’occasione per ringraziare i membri del Gruppo di Lavoro per il continuo e proficuo scambio di idee, anche in relazione alla presente intervista.
Il Digital Cultural Heritage sta ridefinendo il ruolo dei musei nello spazio digitale: in che modo cambia la nozione stessa di accesso alla cultura nell’ecosistema online?
I musei hanno compreso perfettamente le opportunità dello spazio digitale per la diffusione della conoscenza culturale e scientifica. L’ambiente web è uno spazio di sperimentazione narrativa di grande respiro e l’ambito di ricerca di nuove opportunità. La nozione di accesso alla cultura cambia nello spazio digitale poiché i contenuti museali si trovano posizionati, non solo nel museo fisico – che per diversi pubblici è un luogo che crea soggezione e distanza – ma disseminati in ambiente web con una pluralità di linguaggi. Si creano così maggiori opportunità di incontro tra il patrimonio culturale e le persone nel momento in cui il museo esce e sperimenta degli approcci narrativi diversificati.
Il Digital Cultural Heritage è quella disciplina che analizza e sperimenta le opportunità di disseminazione di conoscenza del patrimonio culturale con un approccio multicanale e multimodale. Tra le opportunità, pensiamo ad esempio ai sistemi di gestione delle collezioni, che possono rendere accessibili anche agli utenti online i dati di catalogazione e inventariazione caricati nel gestionale, naturalmente attraverso un’interfaccia e modalità di consultazione differenti. I musei utilizzano e mettono in relazione numerose piattaforme per le diverse attività svolte, dalla catalogazione alla manutenzione. Questi ambienti possono diventare strumenti per integrare e gestire informazioni relative al patrimonio ed agli interventi di restauro, alla manutenzione, al monitoraggio e alla sicurezza e, nello stesso tempo, possono dialogare con altre piattaforme, comprese quelle rivolte agli utenti. Inoltre, tramite l’ecosistema digitale del museo, la condivisione in open access di dati e contenuti favorisce l’interoperabilità tra le piattaforme del museo e le piattaforme del web.
Open Access e tutela del diritto d’autore: quali sono oggi le principali criticità per gli istituti culturali nel bilanciare apertura e protezione dei contenuti?
Il giusto bilanciamento tradiritti esclusivi e la libertà di riproduzione nel settore culturale è una tematica molto delicata per gli istituti culturali. Tra le principali criticità, il tema delle opere ancora protette dal diritto d’autore, per le quali sono necessarie specifiche autorizzazioni da parte del titolare dei diritti. Poi l’individuazione delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previsti dal legislatore, che permettono l’utilizzo di opere senza la necessita di ottenere un consenso. Ciò permette di far prevalere il diritto della collettività all’accesso alla cultura (uso didattico, citazione, ricerca, ecc.) escludendo l’applicabilità del diritto d’autore e rendendo libera l’utilizzazione dell’opera. Ci si deve confrontare poi con il tema della complessità e disomogeneità della normativa in materia. Pensiamo ad esempio alla Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (Direttiva (UE) 2019/790): introduce specifiche eccezioni per consentire anche ai settori della conservazione del patrimonio culturale di fruire delle tecnologie digitali per lo svolgimento delle loro funzioni e prevede la tutela del pubblico dominio che rende accessibili in open access le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive in pubblico dominio che non costituiscano una creazione intellettuale dell’autore.
Tutto ciò offre certamente nuove possibilità agli istituti culturali, ma spesso quei principi si scontrano con resistenze di natura culturale e giuridica o risultano da soli insufficienti a tutelare l’interesse collettivo. Resistenze culturali perché vi è ancora la convinzione che i musei, archivi e biblioteche dipendano economicamente anche dai corrispettivi generati dalle tariffe di riproduzione, ed altresì che il rilascio di contenuti in open access li esponga ad usi impropri facendo perdere il controllo all’istituto culturale. Un altro esempio di complessità normativa è fornito dall’implementazione dell’art. 14 della Direttiva sopra menzionata (che cerca di agevolare l’utilizzo di immagini e altre riproduzioni di opere dell’ingegno in pubblico dominio), la quale ha evidenziato come spesso le norme nazionali siano di ostacolo alla circolazione di contenuti. Il principio dell’art. 14 della Direttiva (trasfuso nell’art. 32 quater Legge Diritto d’Autore), che era considerato come un importante passaggio a favore dell’apertura, deve infatti coordinarsi con i limiti previsti dal Codice dei beni culturali (artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 42/2004) che risultano ostacoli all’utilizzo di immagini e riproduzioni e, quindi, all’interesse della collettività.
Il concetto di open access, così come definito dalla Dichiarazione di Budapest, implica un accesso pieno e senza barriere ai contenuti: come si declina questo principio nel contesto del patrimonio culturale digitale?
Per un istituto culturale, consentire un accesso senza barriere ai propri contenuti digitali significa permettere alle persone di trovare, comprendere, scaricare e riutilizzare immagini, dati e documentazione delle collezioni, indicando con chiarezza le condizioni d’uso. Questo richiede di chiarire i diritti e le possibilità di riuso, offrire file di qualità e dati utilizzabili, accompagnare i contenuti con informazioni sulla provenienza e sul contesto. Occorre inoltre curare l’accessibilità: interfacce, linguaggio e modalità di consultazione possono rendere difficile o impedire l’uso di una risorsa, anche quando è disponibile online. L’open access contribuisce alla missione del museo rendendo le collezioni utilizzabili per la ricerca, la didattica e la produzione di nuovi contenuti. Consente inoltre al pubblico di contribuire alla conoscenza del patrimonio attraverso interpretazioni, collegamenti e riusi.

Il gruppo di lavoro ICOM Italia sul DCH Open Access ha lavorato sull’adozione di licenze aperte per i contenuti in pubblico dominio: quali resistenze culturali e istituzionali emergono ancora oggi in Italia?
Le resistenze ci sono ancora, e sono soprattutto culturali prima che giuridiche. Persiste l’idea che “aprire” significhi perdere controllo, prestigio e, soprattutto, entrate. Sul piano istituzionale si continua a guardare all’immagine digitale di un’opera ormai in pubblico dominio come a un bene da cui ricavare un corrispettivo, e in parte va in questa direzione anche l’orientamento di alcune pronunce dei giudici; quando, invece, la riproduzione fedele di un’opera libera dovrebbe essere a sua volta libera di circolare. Diverso, e più incoraggiante, è il discorso quando si guarda ai singoli istituti culturali; qui il quadro è variegato: alcuni condividono ancora questa impostazione, ma molti hanno scelto la via dell’apertura e ne stanno raccogliendo i frutti. Il lavoro del nostro gruppo in questi anni è servito proprio a sciogliere questi timori. Abbiamo mostrato, con dati ed esempi concreti alla mano (musei italiani e internazionali) che l’apertura non toglie valore, lo moltiplica, in visibilità, reputazione e nuovo pubblico. Il settore ha bisogno di aggiornarsi, e può farlo partendo dagli strumenti che abbiamo messo a disposizione di tutti, a cominciare dalle nostre “100 FAQ su diritto d’autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web” (zenodo.org/records/4561959).

Il modello promosso da ICOM Italia e dal gruppo di lavoro DCH suggerisce pratiche condivise: quali standard o linee guida ritiene più urgenti da adottare nel contesto italiano?
Più che introdurre nuove linee guida, è urgente investire nella formazione e in strumenti pratici che aiutino ad applicare quelle esistenti. Gli standard e i riferimenti sono già disponibili; occorre renderli utilizzabili nel lavoro quotidiano da tutte le figure professionali, dai dirigenti ai funzionari, dai direttori ai curatori e ai responsabili della comunicazione. Servono percorsi formativi adeguati ai diversi ruoli, esempi concreti e strumenti per affrontare le decisioni su accesso, riuso e gestione dei contenuti digitali. È quanto abbiamo cercato di fare con le FAQ sul diritto d’autore e le licenze aperte e con il lavoro sull’intelligenza artificiale, sopra menzionate: rendere temi complessi comprensibili e applicabili nelle attività degli istituti culturali (cfr. “100 domande su copyright e licenze aperte”, e “IA FAQ – La cultura è pronta all’impatto delle IA? 20 domande che dovremmo porci” (zenodo.org/records/15069460).
Le licenze aperte (Creative Commons e Public Domain Tools) rappresentano solo strumenti giuridici o anche leve strategiche per la valorizzazione e la circolazione del patrimonio?
Sono entrambe le cose, se dovessimo scegliere, soprattutto la seconda. Le licenze Creative Commons e gli strumenti per il pubblico dominio nascono come strumenti giuridici, ma il loro senso vero è strategico: servono a far viaggiare il patrimonio. Un’immagine rilasciata con una licenza chiara e aperta entra nei libri, nei documentari, nelle tesi, nelle enciclopedie online, nei progetti creativi: arriva dove il museo, da solo, non arriverebbe mai. È valorizzazione nel senso più pieno, e coincide con la missione pubblica dell’istituto, cioè rendere la cultura davvero accessibile. Dal punto di vista legale, sono invece la leva che trasforma una collezione digitale da vetrina statica a patrimonio che circola, si riusa e genera nuova conoscenza. E oggi la posta in gioco cresce: nell’era dell’intelligenza artificiale, scegliere in modo consapevole con quali licenze aprire il patrimonio significa anche governare il modo in cui verrà riusato dalle nuove tecnologie. Su questo il nostro gruppo ha creato quello strumento agevole ricordato prima, uno strumento per chi vuole orientarsi, la guida pratica pensata per musei, archivi e biblioteche — dalle “100 domande su copyright e licenze aperte” alle più recenti “IA FAQ – La cultura è pronta all’impatto delle IA? 20 domande che dovremmo porci”.

In che modo l’adozione di politiche di open access incide sulla missione pubblica del museo e sulla sua responsabilità verso la collettività?
In tutto il mondo musei, biblioteche e archivi adottano politiche di open access; più̀ di 900 istituzioni culturali hanno finora adottato politiche open. Alcune di queste istituzioni sono tra le più̀ famose e visitate al mondo, come il Metropolitan Museum of Art, lo Smithsonian, la Fondazione BEIC di Milano, il Museo Egizio di Torino. In Italia, il Catalogo Generale dei Beni Culturali ed il SIRBeCWEB, il sistema informativo regionale dei beni culturali, sono piattaforme con dati e immagini in open access. La condivisione in open access si lega alla missione museale. Quando parliamo di missione pubblica e delle responsabilità verso la collettività, facciamo riferimento al ruolo sociale del museo e troviamo una direzione nella nuova definizione di museo (ICOM Praga 2022), secondo la quale i musei favoriscono “la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze”. È stata posta enfasi alla partecipazione attiva della comunità, ed in ambiente web questa possibilità di partecipazione attiva è data in particolar modo dall’open access, che prevede una possibilità di riuso dei contenuti. L’ambiente web permette la condivisione della conoscenza, la comunità può contribuire alla narrazione. Open access è quindi una grande potenzialità per le istituzioni.
Dal punto di vista giuridico, quali rischi emergono nell’uso di immagini e contenuti digitali, anche in relazione a piattaforme, social media e riuso da parte degli utenti?
La divulgazione ed il riutilizzo di immagini e contenuti digitali incontrano dei limiti normativi di diversa natura ed i rischi sono connessi alla violazione di eventuali disposizioni a tutela dei dati, del diritto d’autore e quelle del codice dei beni culturali laddove applicabili: può trattarsi di violazioni correlate ad utilizzazioni non autorizzate di contenuti da parte degli utenti (ad esempio, per il mancato rispetto dei principi contenuti nelle condizioni d’uso delle piattaforme e social media). Di conseguenza, è estremamente importante che le istituzioni museali e culturali pubblichino note legali sui propri siti e sulle piattaforme utilizzate ed adottino chiare condizioni di utilizzo del contenuto del proprio sito per permettere agli utenti: a) di verificare se i contenuti sono ancora tutelati; b) l’esistenza di eventuali licenze che ne disciplinano l’utilizzazione; c) di operare in conformità alle indicazioni relative all’utilizzazione. La digitalizzazione dei contenuti, nel facilitarne l’accesso nell’ottica delle policies di open access, ha messo in evidenza la necessità di adottare delle procedure idonee a disciplinare in maniera precisa e coerente i contenuti. Anche su questi temi, trattati nella guida pratica sopra ricordata“100 FAQ su diritto d’autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web”, il nostro gruppo svolge attività di divulgazione e formazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Il rapporto tra tecnologie emergenti (AI, digital twins, metaverso) e patrimonio culturale apre nuove opportunità ma anche interrogativi: quali sono le principali sfide normative oggi?
Nel “perimetro museale” di pertinenza di ICOM Italia, l’impiego delle tecnologie emergenti pone una pluralità di questioni. Tuttavia, le criticità più urgenti non sembrano essere di natura strettamente giuridica, quanto piuttosto strutturale e organizzativa.
La progressiva contrazione delle risorse destinate al settore culturale, unitamente alla persistente carenza di personale, limita infatti la capacità degli istituti museali di acquisire competenze specialistiche nei settori dell’intelligenza artificiale e, più in generale, delle nuove tecnologie. Ne deriva un divario di conoscenze che incide non soltanto sulla capacità dei musei di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, ma anche sulla possibilità di individuare, prevenire e contrastare tempestivamente eventuali utilizzi abusivi o comunque non conformi delle immagini, dei dati e dei contenuti digitali relativi alle proprie collezioni.
Inoltre, diversamente da quanto avviene in alcune istituzioni museali straniere, i musei italiani non dispongono di uffici legali interni o di professionisti stabilmente dedicati alle questioni poste dall’evoluzione tecnologica, a scapito di un aggiornamento costante rispetto alla rapida evoluzione del quadro normativo e della elaborazione di strategie e policy interne adeguate in materia di gestione dei dati, proprietà intellettuale, riproduzione delle immagini e utilizzo dei contenuti culturali da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Il problema emerge con particolare evidenza rispetto all’addestramento dei modelli di IA. Come già evidenziato nelle “IA FAQ – La cultura è pronta all’impatto delle IA? 20 domande che dovremmo porci” sopra menzionate, le istituzioni museali dovrebbero essere poste nelle condizioni di adottare consapevolmente strumenti e procedure idonei a governare l’utilizzo dei propri contenuti digitali per finalità di training. Ciò comprende, ove ne ricorrano i presupposti giuridici, la possibilità di esercitare efficacemente la riserva di opt-out (art. 4, par. 3, della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale), relativo all’eccezione per l’estrazione di testo e dati (cd. TDM, come definita all’art. 2, par. 2, della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e richiamata dall’art. 53 dell’AI Act) per fini diversi dalla ricerca scientifica e di adottare strumenti tecnici adeguati affinché tale scelta possa essere riconoscibile e concretamente opponibile.

Guardando al contesto italiano, quali interventi, normativi, organizzativi o culturali, sono oggi necessari per favorire una più ampia e consapevole adesione all’open access nel settore dei beni culturali?
La questione implica, in via preliminare, un necessario ripensamento delle politiche sinora adottate in materia di riproduzione e riuso delle immagini dei beni culturali. L’approccio italiano è stato tradizionalmente improntato a una logica fortemente conservativa, fondata sul controllo delle riproduzioni e sulla loro previa autorizzazione. Tale impostazione, tuttavia, deve oggi confrontarsi con la trasformazione radicale determinata dalla circolazione digitale delle immagini e, più recentemente, dallo sviluppo dell’IA, dei digital twins e degli ambienti virtuali. Occorre infatti considerare che già i titolari dei diritti d’autore incontrano crescenti difficoltà nel controllo dell’utilizzazione delle proprie opere nell’ambiente digitale e nell’impedire forme di riproduzione e riuso non autorizzate. Tale difficoltà risulta, a maggior ragione, significativa per gli istituti e i luoghi della cultura pubblici con cui si confronta ICOM Italia, chiamati potenzialmente a controllare la circolazione e il riutilizzo, su scala globale e attraverso una pluralità di supporti e piattaforme, delle riproduzioni dei numerosi beni affidati alla loro custodia (v. D.M. 161/2023 e successivo D.M. 108/2024). Si tratta di un’attività che richiederebbe risorse umane, tecnologiche e finanziarie considerevoli, delle quali le amministrazioni culturali non sempre dispongono.
La prassi applicativa e il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni mostrano, peraltro, il tentativo di contrastare talune utilizzazioni commerciali non autorizzate delle immagini di beni culturali attraverso iniziative giudiziarie principalmente contro operatori economici di particolare rilievo, ma tale strategia presenta, tuttavia, limiti evidenti sotto il profilo della sua effettività. Trattandosi di un fenomeno estremamente diffuso, in ambiente digitale in particolare, difficilmente può essere governata mediante un’attività di enforcement condotta caso per caso. In tale prospettiva, potrebbe essere opportuno interrogarsi sull’attualità dell’assetto delineato dagli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali (d. lgs. n. 42/2004) e sull’eventualità di una loro riforma. Una possibile soluzione potrebbe consistere nella previsione, quale regola generale, della possibilità di riutilizzo commerciale delle riproduzioni dei beni culturali, subordinata, in specifici casi tassativamente individuati dalla legge, al rilascio di un’autorizzazione e al pagamento di un corrispettivo. Per quanto riguarda la specifica tutela rispetto agli utilizzi suscettibili di ledere il decoro, la dignità, il valore o i “diritti personalissimi” (come da recente giurisprudenza) del bene culturale, sarebbe opportuno delimitare il concetto attraverso criteri normativi o linee guida nazionali sufficientemente precisi. La valutazione circa la compatibilità di un determinato utilizzo con il decoro del bene non dovrebbe infatti essere rimessa integralmente alla discrezionalità del responsabile dell’istituto che ha il bene in consegna, poiché ciò rischia di determinare applicazioni disomogenee e problemi di prevedibilità delle decisioni amministrative.
Cristina Manasse è avvocata con esperienza trentennale nel diritto dell’arte, nel diritto della fotografia e nel diritto d’autore, anche nel settore digitale. Consulente legale di artisti, galleristi, musei, collezionisti, istituti culturali, fiere d’arte, start up, case d’asta, case editrici, media, creatori di contenuti, piattaforme culturali, per tematiche legate all’arte e questioni correlate di proprietà intellettuale. Lecturer in università italiane e straniere; relatrice in master e seminari anche all’estero, svolge attività di formazione anche per il settore museale ed istituzioni pubbliche/private. Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Digital Cultural Heritage”, ICOM Italia; membro della Commissione “Diritto, Letteratura ed Arte” dell’Ordine degli Avvocati di Milano; già Chairman di “Art, Cultural Institutions and Heritage Law Commission” dell’IBA. L’avvocata è, inoltre, autrice e co-autrice di numerosi articoli, rubriche specialistiche e pubblicazioni, in Italia ed all’estero, sul diritto dell’arte, della fotografia e temi attinenti alla proprietà intellettuale. Autrice del saggio “Il diritto della fotografia. Casi e questioni” 2025, Seipersei; coautrice del volume “IA FAQ. La Cultura è pronta all’impatto delle IA? 20 domande che dovremmo porci”, 2025, ICOM, Cedom e di “Open access, 100 domande e risposte per musei, archivi e biblioteche”, 2022, ICOM.
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