Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2026/799 del 30 marzo 2026, intende armonizzare alcuni aspetti del diritto in materia di insolvenza (c.d. seconda Direttiva Insolvency). Questa seconda Direttiva (la prima in Italia ha avuto significativi impatti sul Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza) dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 22 gennaio 2029 per le norme principali ed entro il 10 luglio 2029 per quelle specificamente relative all’accesso alle informazioni sui conti bancari.
Con la Direttiva (UE) 2026/799, l’Unione Europea intende compiere un ulteriore passo verso la costruzione di un mercato dei capitali più integrato e prevedibile. L’obiettivo dichiarato è ridurre le profonde differenze esistenti tra i regimi nazionali dell’insolvenza, che oggi rappresentano una delle principali barriere agli investimenti stranieri.
Secondo la Commissione Europea, le divergenze tra gli ordinamenti sono tra i principali elementi distorsivi in tema di più o meno lunghi tempi di recupero dei crediti, costi procedurali disomogenei e livelli di recupero spesso imprevedibili per investitori e finanziatori. Secondo un recente studio del FMI ben la metà dell’incremento del PIL comunitario (+3,3% in 10 anni) stimato per l’introduzione di un regime societario integralmente comunitario (il cosiddetto «28° regime») dipenderebbe appunto dal completo allineamento del diritto fallimentare.
La nuova direttiva interviene su tre pilastri: (i) recupero degli attivi; (ii) efficienza delle procedure; (iii) distribuzione prevedibile e trasparente del valore ai creditori.
A differenza di altri Stati membri, l’Italia arriva a questo appuntamento dopo una delle più profonde trasformazioni del proprio diritto concorsuale. Pertanto, questa seconda Direttiva arriva in un ordinamento, quello italiano, già ampiamente riformato.
La nuova Direttiva Europea sull’insolvenza punta a rendere i repuperi più prevedibili, preservando il valore aziendale attraverso il pre-pack. L’Europa punta all’armonizzazione.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente a regime dal luglio 2022 e successivamente aggiornato dal D.Lgs. 83/2022 e dal cosiddetto «Correttivo-ter», ha già introdotto una logica preventiva della gestione della crisi fondata sugli assetti adeguati ex art. 2086 c.c., sulla tempestiva emersione delle difficoltà e sugli strumenti di risanamento.
Per questo motivo, l’impatto della direttiva europea sarà probabilmente meno traumatico rispetto ad altri ordinamenti. Più che una rivoluzione, si profila una fase di affinamento e integrazione del quadro esistente.
La più importante novità di questa Direttiva è però il pre-pack europeo. Questa figura giuridica potrebbe essere destinata a cambiare concretamente il mercato.
Il cosiddetto pre-pack proceeding, avrà lo scopo di evitare la distruzione di valore che spesso accompagna procedure lunghe e pubbliche. La procedura è, infatti, destinata a consentire la preparazione della vendita dell’azienda prima dell’apertura formale dell’insolvenza e la sua esecuzione immediatamente dopo l’avvio della liquidazione.
Nel sistema italiano già esistono strumenti che perseguono finalità analoghe: (i) la composizione negoziata (artt. 12 e ss. CCII); (ii) il concordato preventivo in continuità; (iii) gli accordi di ristrutturazione; (iv) i trasferimenti d’azienda nell’ambito della liquidazione giudiziale. Tuttavia, manca ancora un vero istituto normativamente assimilabile al modello europeo.
Per molti operatori del restructuring questa rappresenta la novità più significativa della direttiva, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata presenza di investitori specializzati, fondi distressed e piattaforme di gestione UTP e NPL. Infatti, il pre-pack proceeding potrebbe permettere, ad esempio, agli investitori che già oggi si interessano alle imprese classificate in Stage 3 dalle banche (principalmente FIA), di avere un’ulteriore possibilità di valutazione del rilancio dell’impresa medesima, collaborando, a questo punto, non solo con la banca cedente ma anche direttamente con la procedura per raggiungere quanto prima l’obiettivo del rilancio senza perdere valore e posti di lavoro.
Un altro capitolo centrale di questa nuova Direttiva riguarda i doveri degli amministratori, ed anche in questo caso l’Italia è già avanti. La direttiva richiede che il management si attivi tempestivamente quando emerge uno stato di insolvenza, evitando ritardi in grado di aggravare il dissesto e ridurre il valore recuperabile dai creditori.
In realtà il legislatore italiano aveva anticipato questa impostazione già con l’art. 2086 c.c. (che, specialmente dal 2019 in poi, impone all’imprenditore l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e preservare la continuità aziendale), gli artt. 3 e 4 CCII (sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e sulla buona fede e correttezza nelle trattative di una CNC), e più in generale sulla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
Da questo punto di vista, la normativa nazionale appare già pienamente coerente con la filosofia europea. La vera sfida non sarà introdurre nuove regole, ma verificarne l’effettiva applicazione nelle PMI italiane, dove la cultura della gestione anticipata della crisi è ancora disomogenea.
La direttiva interviene poi sulle azioni revocatorie, tradizionale terreno di incertezza per investitori e finanziatori, con il fine ultimo di avere regole europee più prevedibili.
L’obiettivo europeo è introdurre condizioni minime comuni per contestare i pagamenti preferenziali, gli atti a titolo gratuito, le operazioni poste in essere in prossimità dell’insolvenza e gli atti in frode ai creditori.
Il CCII dedica già una disciplina ampia alle revocatorie nella liquidazione giudiziale (artt. 163 e seguenti del Codice), ma non è escluso che il recepimento europeo richieda aggiustamenti sui termini o sui presupposti di esercizio. Infatti, la questione non è se la Direttiva cambierà la revocatoria italiana. La vera questione è che la Direttiva introduce un cambio di paradigma: il sistema italiano è costruito sulla tutela della par condicio creditorum, mentre il modello europeo è costruito sulla massimizzazione del valore recuperabile e sulla prevedibilità ex ante dei risultati.
Per il mercato dei crediti deteriorati il tema è tutt’altro che marginale: maggiore prevedibilità significa riduzione del rischio legale e migliore pricing delle operazioni, mentre per le banche si potrebbe arrivare a minori cause civili (con una contrazione di costi) e ad una maggiore certezza degli esiti (con beneficio sugli accantonamenti).
Uno degli aspetti meno discussi ma potenzialmente più rilevanti riguarda il rafforzamento dell’asset tracing, che possiamo immaginare come un’arma in più per recuperare valore. La direttiva prevede strumenti più efficaci per consentire a curatori e professionisti dell’insolvenza di individuare beni e attività del debitore attraverso l’accesso a registri nazionali e transfrontalieri.
Per un sistema economico sempre più internazionale, in cui patrimoni societari, conti e partecipazioni sono spesso distribuiti in più Paesi, si tratta di un’innovazione di notevole impatto pratico.
La disponibilità di informazioni più rapide e integrate potrebbe aumentare sensibilmente i recovery rate nelle procedure con componenti internazionali.
Infine, accanto al pre-pack, viene introdotta una procedura semplificata per le microimprese. Questa procedura è particolarmente interessante per il tessuto economico italiano, e rappresenta probabilmente il secondo grande cantiere legislativo ed una vera sfida per il nostro legislatore.
La direttiva impone agli Stati membri di prevedere procedure liquidatorie snelle, rapide e poco onerose per le imprese di ridottissime dimensioni. L’Italia dispone già di strumenti dedicati al sovraindebitamento e alla liquidazione controllata, ma il modello europeo richiederà ulteriori semplificazioni. La questione è particolarmente rilevante in un Paese dove oltre il 95% delle imprese appartiene alla categoria delle micro e piccole imprese.
In conclusione, la nuova direttiva europea non introduce un «fallimento europeo» e non stravolge il sistema italiano. Semmai potrà produrre effetti anche finanziari per banche, servicer ed investitori, dando maggiore prevedibilità dei recuperi, riducendo l’incertezza giuridica nelle operazioni cross-border e valorizzando gli attivi aziendali attraverso strumenti come il pre-pack.
Per il mercato italiano degli NPL e degli UTP questo significa una maggiore comparabilità con gli altri mercati europei e, potenzialmente, una riduzione del premio di rischio richiesto dagli investitori internazionali. Sembra che l’Europa abbia osservato le migliori pratiche nazionali, e stia cercando di costruire uno standard comune orientato all’efficienza e al recupero di valore.
Per l’Italia il giudizio è sostanzialmente positivo: il CCII appare già allineato a gran parte degli obiettivi perseguiti da Bruxelles. Le vere novità riguarderanno soprattutto il pre-pack, le microimprese, l’armonizzazione delle revocatorie e il rafforzamento dell’asset tracing transfrontaliero. In altre parole, non una rivoluzione, ma una riforma destinata a incidere in modo concreto sul modo in cui crisi, insolvenze e recupero dei crediti verranno gestiti nel prossimo decennio europeo.
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