#Finsubito news – Azienda In Crisi Con I Covenant Violati E Il Default Incrociato Su Tutti I Finanziamenti: Cosa Può Ottenere Uno Studio Legale?


Quando un’impresa sfora un covenant finanziario e, a cascata, scattano le clausole di default incrociato su mutui, finanziamenti chirografari e linee di fido, l’imprenditore si trova davanti a un muro di lettere bancarie scritte in un linguaggio che sembra non lasciare scampo: “evento rilevante”, “decadenza dal beneficio del termine”, “risoluzione di diritto”, “recesso con effetto immediato”. In quei giorni circolano più convinzioni sbagliate che informazioni corrette. Le diffondono il collega imprenditore che “c’è già passato”, il funzionario di filiale che semplifica, gli articoli che riassumono in tre righe meccanismi che richiedono pagine di contratto e di codice.

È comprensibile: i contratti di finanziamento alle imprese sono lunghi, scritti in un italiano tradotto dall’inglese della prassi internazionale (covenant, cross default, material adverse change, waiver), e la disciplina che li governa sta in parte nel codice civile, in parte nel Testo unico bancario, in parte nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si firma un piano di rientro capestro credendo di non avere alternative, si smette di pagare credendo di essere protetti, si lascia scadere il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo credendo che “in agosto tutto si ferma”.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che sentiamo ripetere più spesso:

  1. “Se violo un covenant, la banca può chiedermi tutto subito e in automatico.”
  2. “Il cross default è una tagliola: se salta un finanziamento, saltano per legge tutti gli altri.”
  3. “Se ho sempre pagato le rate, o se la banca ha tollerato gli sconfinamenti, il fido non me lo possono togliere.”
  4. “Basta entrare in composizione negoziata e le banche sono obbligate a riaprirmi i fidi.”
  5. “Con le misure protettive blocco tutto: anche le fideiussioni dei soci e le segnalazioni in Centrale Rischi.”
  6. “Per ristrutturare i debiti bancari serve il sì di tutte le banche.”
  7. “L’avvocato serve solo quando arriva il decreto ingiuntivo, e comunque in agosto i termini si fermano.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il default incrociato su tutti i finanziamenti è il punto in cui il diritto bancario e il diritto della crisi d’impresa si incontrano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata in cui si trattano con le banche moratorie e ristrutturazioni; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge i contratti di finanziamento, i covenant e i conti; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’eventuale contenzioso con gli istituti fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1: “Se violo un covenant, la banca può chiedermi tutto subito e in automatico”

Il mito

“Appena il rapporto tra indebitamento ed EBITDA supera la soglia del contratto, il finanziamento è scaduto e devo restituire tutto il capitale residuo entro pochi giorni.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è robusto. I contratti di finanziamento alle imprese di dimensione medio-grande contengono quasi sempre dei financial covenant: impegni a mantenere certi indici di bilancio (posizione finanziaria netta su EBITDA, PFN su patrimonio netto, DSCR, cioè la capacità dei flussi di cassa di coprire il servizio del debito). La violazione di uno di questi indici è classificata dal contratto come “evento rilevante” o “evento di decadenza”. E il contratto, di solito, attribuisce alla banca la facoltà di dichiarare il finanziamento risolto, di recedere o di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine, con obbligo di rimborsare tutto.

Chi legge in fretta la clausola, o chi riceve dal gestore una telefonata allarmata, ne ricava l’idea di un meccanismo automatico: sforo l’indice, il debito diventa esigibile. Ed è un’idea rafforzata da una certa prassi contrattuale che usa espressioni come “si intenderà risolto di diritto”.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più articolato. La legge, per conto suo, prevede la decadenza dal beneficio del termine solo in casi precisi: l’art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminuito per fatto proprio le garanzie date, o non ha dato le garanzie promesse. La semplice violazione di un indice di bilancio non coincide con nessuna di queste ipotesi: un’impresa può sforare un rapporto PFN/EBITDA ed essere perfettamente in grado di pagare le rate.

Il covenant, quindi, produce effetti solo perché il contratto glieli attribuisce. E qui il passaparola perde per strada tre condizioni.

La prima: nella grande maggioranza dei contratti la violazione del covenant non fa scadere il debito da sola, ma attribuisce alla banca una facoltà che deve essere esercitata con una dichiarazione rivolta al debitore. Anche quando la clausola è costruita come clausola risolutiva espressa, l’art. 1456 c.c. richiede che la parte interessata dichiari di volersene avvalere: finché la dichiarazione non arriva, il contratto resta in piedi.

La seconda: molti contratti prevedono periodi di rimedio (cure period), meccanismi di verifica (il compliance certificate firmato dal revisore o dal CFO), possibilità di equity cure (i soci versano mezzi propri che “correggono” l’indice), e soprattutto la richiesta di waiver, cioè la rinuncia della banca a far valere quella violazione, spesso in cambio di una rinegoziazione.

La terza: l’esercizio della facoltà resta soggetto ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). La Cassazione, in materia di recesso della banca dai rapporti di credito, ha più volte ripetuto che anche quando il contratto attribuisce un potere, il giudice può controllare che non sia stato esercitato in modo arbitrario o a sorpresa. Il limite però è stretto e l’onere della prova grava sull’impresa: va dimostrato che le ragioni addotte dalla banca erano pretestuose.

La prova

La Cassazione (n. 17291/2016, richiamata nella rassegna di Ecnews) ha affermato che, quando il contratto subordina il recesso a una giusta causa tipizzata, il giudice deve comunque verificare che la banca non abbia agito in modo arbitrario e contrario a buona fede, gravando sul cliente la prova dell’irragionevolezza delle giustificazioni. La Cass. n. 5415/2024 ha aggiunto che il recesso per giusta causa deve essere motivato, proprio per consentire alla controparte di difendersi. Sul versante opposto, la Cass. n. 10125/2021 ricorda che la banca non deve dimostrare un’insolvenza conclamata e che il recesso non è abusivo se non emergono elementi di pretestuosità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che il debito sia già scaduto in automatico tende a commettere due errori opposti. Il primo è il panico: firma in pochi giorni un piano di rientro con garanzie aggiuntive (ipoteche sui beni dei soci, pegno sulle quote) che la banca, in quella fase, non avrebbe potuto pretendere. Il secondo è la rassegnazione: smette di pagare anche le rate dei finanziamenti non coinvolti, pensando che “tanto è tutto scaduto”, trasformando una violazione tecnica di indice in un inadempimento vero e proprio, molto più difficile da gestire.

Una violazione di covenant è una leva negoziale nelle mani della banca, non una sentenza già scritta. Il momento giusto per trattare il waiver è prima che la banca eserciti la facoltà, non dopo.

Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è esattamente l’incrocio tra lettura del contratto di finanziamento e trattativa strutturata con le banche che una violazione di covenant richiede.

Mito n. 2: “Il cross default è una tagliola: se salta un finanziamento, saltano per legge tutti gli altri”

Il mito

“Una volta che una banca dichiara il default, per effetto del cross default diventano esigibili tutti i miei debiti, con tutte le banche, immediatamente.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è evidente. La clausola di cross default (default incrociato) esiste proprio per questo: consente al finanziatore A di considerare come proprio “evento rilevante” l’inadempimento o la decadenza dichiarati dal finanziatore B. È lo strumento con cui le banche evitano di restare ultime in fila mentre altri creditori aggrediscono il patrimonio. E nella realtà delle imprese in crisi l’effetto domino si vede davvero: una banca revoca, le altre ricevono la segnalazione in Centrale Rischi, scattano verifiche interne e, nel giro di settimane, arrivano più lettere.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il cross default non è una regola di legge: esiste solo se e come è scritto in ciascun contratto. Non c’è nessuna norma del codice civile o del TUB che faccia scadere automaticamente un finanziamento perché un altro è stato risolto. Ogni contratto va letto da solo, e in genere le differenze tra una clausola e l’altra sono decisive:

  • Perimetro: alcune clausole si attivano solo per inadempimenti verso lo stesso gruppo bancario, altre per qualsiasi “indebitamento finanziario”; poche includono i debiti commerciali o tributari.
  • Soglia di rilevanza: molte clausole scattano solo se l’inadempimento altrui supera un importo minimo (threshold amount); un default su un leasing da poche decine di migliaia di euro può essere sotto soglia.
  • Cross default o cross acceleration: alcune clausole richiedono solo l’inadempimento altrui, altre richiedono che l’altro creditore abbia effettivamente dichiarato la decadenza o l’accelerazione. È una differenza enorme: nel secondo caso, finché nessuno ha dichiarato nulla, la clausola non si attiva.
  • Facoltà, non automatismo: anche quando la clausola si attiva, quasi sempre attribuisce alla banca il diritto di dichiarare la decadenza, non la produce da sola.

C’è poi il piano della legge. L’art. 1186 c.c. consente al creditore di pretendere subito il pagamento se il debitore è divenuto insolvente. Il default su un finanziamento può essere un indizio di insolvenza, ma non la prova: la difficoltà temporanea non è insolvenza. E per il mutuo fondiario il TUB detta una regola speciale: l’art. 40, comma 2, consente alla banca di invocare la risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, intendendo per ritardo quello compreso tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza.

La prova

La distinzione tra crisi passeggera e dissesto vero è stata tracciata dalla Cassazione in una pronuncia non recente ma ancora citata nelle rassegne di diritto bancario: la Cass. sez. II n. 7060 del 15 maggio 2002, a proposito della sospensione dell’adempimento per mutamento delle condizioni patrimoniali (art. 1461 c.c.), ha affermato che il peggioramento rilevante deve coincidere con una crisi non transitoria e non con una semplice tensione finanziaria temporanea. È un criterio che l’impresa può spendere ogni volta che una banca pretende di qualificare “insolvenza” una difficoltà di cassa congiunturale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che il cross default sia automatico smette di distinguere le banche. Ed è proprio la distinzione che salva le imprese: c’è la banca il cui contratto non ha clausola incrociata, quella con soglia non raggiunta, quella che non ha ancora esercitato la facoltà, quella con cui il rapporto è buono e che ha interesse a non accelerare. Il default incrociato si gestisce banca per banca e contratto per contratto, non in blocco. Chi tratta “il sistema bancario” come un unico interlocutore ostile finisce per spingere verso l’accelerazione anche le banche che non l’avrebbero chiesta.

C’è un secondo rischio, più sottile: credendo che tutto sia già scaduto, l’imprenditore paga per primo il creditore che urla di più, magari con una rimessa importante sul conto di una sola banca. Se poi l’impresa approda a una liquidazione giudiziale, quei pagamenti possono essere esposti alle azioni revocatorie, e la gestione disordinata dei pagamenti in fase di crisi è proprio uno dei profili su cui gli organi della procedura si concentrano. Per i profili penali eventualmente connessi, la valutazione spetta al difensore penale.

Mito n. 3: “Se ho sempre pagato le rate, o se la banca ha tollerato gli sconfinamenti, il fido non me lo possono togliere”

Il mito

“Pago le rate puntualmente; e sul conto la banca mi ha sempre lasciato sforare il fido senza dire nulla. Quindi non può revocarmi le linee di credito.”

Perché ci credono in tanti

Perché è un’idea che suona giusta, e in parte lo è. Il principio di buona fede impedisce alla banca di comportarsi in modo contraddittorio e a sorpresa; il recesso brutale da un’apertura di credito, a un cliente che non ha dato motivi, è stato più volte sanzionato dalla giurisprudenza come abuso. E chi ha visto la banca tollerare per mesi gli sconfinamenti si sente legittimamente “autorizzato” a quel modo di lavorare.

La realtà

La tolleranza non è rinuncia, e il pagamento regolare delle rate di un mutuo non mette al riparo le linee a breve. Bisogna distinguere i rapporti.

L’apertura di credito (il fido di conto corrente, le linee autoliquidanti) è disciplinata dall’art. 1845 c.c.: se è a tempo determinato, la banca può recedere prima della scadenza solo per giusta causa, salvo patto contrario; se è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con il preavviso pattuito, o in mancanza con quello di quindici giorni. Nei contratti alle imprese è frequente la clausola che consente alla banca di recedere in qualsiasi momento, anche con effetto immediato.

Per il fido, quindi, il pagamento regolare delle rate di un altro rapporto (il mutuo chirografario, il leasing) non è decisivo: la banca valuta il rischio complessivo. E la giusta causa, secondo la giurisprudenza, non richiede l’insolvenza: possono bastare un peggioramento dell’esposizione, protesti, notizie di pignoramenti.

Quanto alla tolleranza degli sconfinamenti, la Cassazione ha chiarito che il ritardo nell’esercitare un diritto non equivale a rinunciarvi, salvo che emerga una rinuncia tacita inequivoca: la banca che per mesi non ha reagito può comunque revocare.

Il fondo di verità resta: il recesso non può essere arbitrario, improvviso, contrario all’affidamento che la stessa banca ha creato. Ma è un argomento da costruire con documenti (corrispondenza, delibere di fido, piani condivisi), non una regola automatica.

La prova

Secondo la rassegna di Ecnews, la Cass. n. 23382/2013 ha affermato che la tolleranza degli sconfinamenti non impedisce la revoca successiva, in assenza di una rinuncia tacita univoca; nello stesso senso è richiamata la Cass. n. 29317/2020. La Cass. sez. I, ord. n. 14185 del 5 maggio 2022, riportata da dirittobancario.it, ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso dall’apertura di credito dopo la notifica di un avviso di pignoramento immobiliare, osservando che anche l’incapacità di pagare una somma modesta può giustificare il recesso, senza che il cliente debba essere insolvente. Sul versante della tutela del cliente, la Cass. n. 5746/2022 e la n. 16221/2019 confermano che chi contesta il recesso deve provare che le ragioni della banca erano irragionevoli o pretestuose.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si sente al sicuro perché “paga le rate” arriva impreparato al giorno in cui la banca comunica la revoca delle linee a breve con richiesta di rientro in quindici giorni. È la situazione più pericolosa per un’impresa in tensione: le linee a breve finanziano il capitale circolante, e la loro chiusura blocca i pagamenti ai fornitori e gli stipendi nel giro di settimane. Chi invece conosce la regola anticipa: chiede un incontro, porta numeri, propone un percorso, valuta se attivare per tempo gli strumenti del CCII che limitano proprio la revoca delle linee (ne parliamo nel mito successivo).

E c’è un rischio processuale: chi contesta in giudizio il recesso partendo dalla convinzione che “non potevano farlo” e senza prove documentali della pretestuosità si espone a una sconfitta quasi certa, con le spese di lite a carico.

Mito n. 4: “Basta entrare in composizione negoziata e le banche sono obbligate a riaprirmi i fidi”

Il mito

“Con la composizione negoziata le banche non possono più toccare i fidi: se li hanno sospesi o revocati, devono ripristinarli.”

Perché ci credono in tanti

Perché il Codice della crisi contiene davvero norme pensate per impedire che l’accesso agli strumenti di risanamento si traduca nella chiusura immediata del credito. Ed è vero che, dopo il correttivo del 2024, la protezione si è rafforzata. Molti articoli divulgativi l’hanno riassunta così: “in composizione negoziata le banche non possono revocare i fidi”. La frase è giusta a metà.

La realtà

Vediamo le norme, che vanno lette insieme.

L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né di diversa classificazione del credito. Fa però salva la disciplina di vigilanza prudenziale: la banca può sospendere o revocare se lo impone quella disciplina, dandone comunicazione motivata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa. Le banche, inoltre, sono tenute a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

L’art. 18, comma 5, CCII, che opera quando l’impresa ha chiesto e ottenuto le misure protettive, impedisce ai creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; per le banche e gli intermediari la norma vieta anche la revoca delle linee di credito per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Fino alla conferma delle misure da parte del tribunale l’adempimento dei contratti pendenti può essere sospeso; restano ferme la sospensione e la revoca imposte dalla vigilanza prudenziale.

L’art. 18, comma 5-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dal momento della conferma delle misure protettive le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata, salvo dimostrare che dipende dalla vigilanza prudenziale. E precisa che la prosecuzione del rapporto non costituisce di per sé fonte di responsabilità per la banca.

Quindi: le norme impediscono che la crisi dichiarata diventi da sola la ragione della chiusura del credito, ma non obbligano la banca a erogare nuova finanza né cancellano le valutazioni prudenziali motivate. E la protezione dell’art. 18 presuppone le misure protettive, che vanno chieste, pubblicate e confermate dal tribunale nei tempi stretti dell’art. 19 CCII.

La prova

La giurisprudenza di merito è già ricca e non va in una sola direzione. Il Trib. Padova, ord. 25 settembre 2023, ha ritenuto applicabile alle banche il divieto dell’art. 18, comma 5. Il Trib. Parma, ord. 10 gennaio 2025, ha distinto: ha inibito la sospensione delle linee nei confronti delle banche che non avevano provato di aver agito per vigilanza prudenziale, mentre ha rigettato l’istanza verso le banche che avevano sollevato osservazioni fondate sul rischio di un’ingiustificata assunzione di rischio. Il Trib. Venezia, ord. 28 marzo 2025, ha imposto la riattivazione di una linea autoliquidante a un istituto che si era già detto disponibile e aveva anzi concesso un nuovo factoring dopo l’avvio della composizione. Il Trib. Firenze, ord. 28 aprile 2025, ha limitato il divieto di sospensione al 45% degli affidamenti, recependo un accordo successivo tra impresa e banca. Le pronunce sono riportate da Ecnews e da dirittobancario.it.

Cosa rischia chi ci crede

Chi entra in composizione negoziata pensando di avere un diritto automatico alla riapertura dei fidi costruisce un piano su una liquidità che potrebbe non arrivare. È il modo più rapido per vedere il piano naufragare dopo pochi mesi. Chi invece conosce le norme prepara per tempo la richiesta di conferma delle misure, documenta la situazione di ciascuna linea alla data di accesso, chiede alla banca di esplicitare le ragioni prudenziali e, se queste mancano o sono generiche, chiede al tribunale di intervenire. È un lavoro tecnico, linea per linea: le linee autoliquidanti, i fidi di cassa, gli anticipi su fatture hanno dinamiche diverse e argomenti diversi.

Mito n. 5: “Con le misure protettive blocco tutto: anche le fideiussioni dei soci e le segnalazioni in Centrale Rischi”

Il mito

“Una volta ottenute le misure protettive, le banche non possono più escutere le fideiussioni dei soci, né la garanzia pubblica, né segnalarmi a sofferenza.”

Perché ci credono in tanti

Perché nelle crisi delle PMI il vero terrore dei soci è la fideiussione personale: il finanziamento dell’impresa è quasi sempre garantito dai soci, spesso con fideiussioni omnibus, e l’escussione colpisce la casa di famiglia. È naturale sperare che lo “scudo” dell’impresa copra anche loro. E alcune pronunce dei primi anni della composizione negoziata, rese con il D.L. 118/2021, avevano aperto spiragli su misure cautelari ampie.

La realtà

Le misure protettive dell’art. 18 CCII riguardano il patrimonio dell’impresa e i beni e diritti con cui viene esercitata l’attività: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su quel patrimonio. Il patrimonio personale dei soci garanti non è, di regola, coperto dalle misure protettive dell’impresa. Per estendere la tutela ai garanti serve una misura cautelare specifica ai sensi dell’art. 19 CCII, che il tribunale concede solo se ne ricorrono i presupposti in concreto.

Quanto alla Centrale Rischi, l’art. 16, comma 5, esclude che il solo accesso alla composizione negoziata determini una diversa classificazione del credito; ma non elimina gli obblighi di segnalazione della banca, che derivano dalla disciplina di vigilanza. Se il credito si deteriora per ragioni oggettive, la riclassificazione resta possibile.

C’è, però, un fondo di verità da recuperare: il tribunale può intervenire sui comportamenti della banca contrari a buona fede, e la stessa giurisprudenza più restrittiva ammette che una misura specifica possa essere valutata in presenza di condotte concrete, allegate e provate.

La prova

Il Trib. Verona, 12 agosto 2026, in una composizione negoziata di gruppo, ha respinto la richiesta di inibire l’escussione delle garanzie personali da parte delle banche, osservando che si tratta di una misura in linea di principio neutra per l’impresa (al creditore si sostituisce il garante che paga), salvo allegazioni specifiche sul patrimonio dei garanti; ha negato in via preventiva e astratta l’inibitoria degli strumenti di autotutela delle banche, ritenendo che la tutela sia già offerta dall’art. 18, comma 5; ha considerato non neutra l’escussione della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, ammettendo una misura solo in caso di prevedibile violazione della buona fede da parte della banca; e ha respinto l’inibitoria delle segnalazioni a sofferenza, richiamando gli obblighi delle circolari della Banca d’Italia e la mancanza di periculum. Il provvedimento è commentato da Ecnews.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio garante che si sente protetto non si prepara: non verifica la validità e i limiti della fideiussione (importo massimo garantito, eventuale nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI censurato in materia antitrust, decorrenza dei termini dell’art. 1957 c.c. quando applicabile), non valuta per tempo il proprio sovraindebitamento, non coordina la propria posizione con quella dell’impresa. La posizione dei garanti va trattata come un capitolo autonomo del piano, non come un effetto collaterale della protezione dell’impresa. Nelle trattative con le banche, proprio il destino delle garanzie personali è spesso la moneta di scambio più importante.

Mito n. 6: “Per ristrutturare i debiti bancari serve il sì di tutte le banche”

Il mito

“Se anche una sola banca dice no, la ristrutturazione non si può fare: basta un istituto ostile per far saltare tutto.”

Perché ci credono in tanti

Perché è stato vero per molti anni nella prassi degli accordi stragiudiziali: un accordo privato vincola solo chi lo firma, e la banca che resta fuori può continuare ad agire. Ed è vero ancora oggi per i piani attestati di risanamento (art. 56 CCII), che sono accordi bilaterali o plurilaterali che non vincolano i non aderenti. Chi ha vissuto una trattativa fallita per il veto di un solo istituto ne ha tratto una regola generale.

La realtà

Il CCII prevede strumenti in cui la maggioranza dei creditori finanziari può vincolare anche la minoranza dissenziente, a condizioni precise.

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; i non aderenti devono essere pagati integralmente nei termini di legge. Gli accordi agevolati (art. 60) riducono la soglia al 30% se il debitore non chiede moratoria dei non aderenti e non chiede misure protettive temporanee.
  • Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): se l’accordo è sottoscritto dal 75% dei creditori appartenenti alla stessa categoria omogenea (le banche e gli intermediari finanziari sono la categoria tipica), gli effetti possono essere estesi ai creditori non aderenti della stessa categoria, alle condizioni previste dalla norma (informazione, possibilità di partecipare alle trattative, soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria).
  • Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): la moratoria temporanea dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive concordate con il 75% dei creditori della stessa categoria possono essere estese ai non aderenti, sempre con le garanzie della norma.
  • Concordato preventivo con classi: nel concordato in continuità aziendale la ristrutturazione trasversale consente l’omologazione anche con il voto contrario di alcune classi, se ricorrono le condizioni di legge.

C’è poi una norma che lavora sul fronte dei contratti: l’art. 94-bis CCII stabilisce che, dalla presentazione della domanda di concordato, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È, in sostanza, la neutralizzazione delle clausole di accelerazione legate all’inadempimento pregresso.

Non serve l’unanimità: serve la maggioranza giusta nello strumento giusto. Ma le soglie vanno calcolate con precisione, categoria per categoria, e ciascuno strumento ha condizioni di accesso e di omologazione che vanno verificate sul testo vigente prima di proporlo alle banche.

La prova

Qui la prova è anzitutto normativa: gli artt. 57, 60, 61 e 62 CCII definiscono le soglie e le condizioni; l’art. 94-bis definisce l’effetto sui contratti pendenti. Sul piano della composizione negoziata, le ordinanze di Parma, Venezia e Firenze ricordate nel mito n. 4 mostrano un tribunale che non si limita a vietare o consentire, ma gradua i comportamenti delle singole banche: segno che le posizioni dei singoli istituti vengono valutate una per una, e che una banca ostile non ha un potere di veto assoluto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede all’unanimità obbligatoria commette spesso l’errore di “comprare” il consenso dell’istituto più ostile con concessioni sproporzionate (pagamento anticipato, garanzie extra), alterando la parità di trattamento e rendendo il piano inaccettabile per tutti gli altri. Oppure rinuncia in partenza a una ristrutturazione che, con gli strumenti a maggioranza, sarebbe stata possibile. Conoscere le soglie cambia il tono della trattativa: la banca che sa di poter essere vincolata da un accordo ad efficacia estesa ha un incentivo diverso a sedersi al tavolo.

Mito n. 7: “L’avvocato serve solo quando arriva il decreto ingiuntivo, e comunque in agosto i termini si fermano”

Il mito

“Finché non c’è un atto del tribunale non serve un legale; e se l’atto arriva d’estate, ho tempo fino a settembre, perché ad agosto la giustizia è in ferie.”

Perché ci credono in tanti

Perché nell’immaginario comune l’avvocato è la figura del contenzioso: interviene quando c’è una causa. E perché la sospensione feriale dei termini esiste davvero ed è una delle regole più note del processo civile: dal 1° al 31 agosto i termini processuali si fermano (L. 742/1969) e riprendono a decorrere dal 1° settembre. È facile generalizzarla a “tutto ciò che riguarda i tribunali”.

La realtà

Sulla prima parte del mito: nella crisi da covenant e cross default, la fase decisiva è quella che precede gli atti giudiziari. La lettera della banca che contesta l’evento rilevante, la richiesta di waiver, la trattativa sullo standstill (l’accordo con cui le banche si impegnano a non accelerare per un periodo), la scelta se e quando depositare l’istanza di composizione negoziata o la domanda di concordato: sono tutte mosse in cui la qualità della consulenza giuridica cambia l’esito. Quando arriva il decreto ingiuntivo, molti margini sono già consumati.

Sulla seconda parte, il passaparola mescola due mondi che la legge tiene separati.

Nel processo civile ordinario di cognizione la sospensione feriale si applica: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo (anche provvisoriamente esecutivo, come accade spesso sulla base dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB) e lo notifica a luglio, il termine di quaranta giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.) si ferma dal 1° al 31 agosto e riprende a settembre. Lo stesso vale nel processo tributario e in quello amministrativo.

Non si applica, invece, al processo esecutivo e, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): il termine per opporsi a un precetto o a un pignoramento non si sospende in agosto.

E soprattutto non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude espressamente la sospensione feriale per quei procedimenti. Nella composizione negoziata, nel concordato, negli accordi di ristrutturazione e nella liquidazione giudiziale i termini corrono anche in agosto. Chi pubblica l’istanza di misure protettive il 10 agosto deve depositare il ricorso per la conferma nei termini dell’art. 19 CCII senza contare sulla pausa estiva; chi riceve un ricorso per liquidazione giudiziale in agosto deve costituirsi nei termini fissati dal tribunale.

La prova

Qui la prova sta nei testi: l’art. 9, comma 1, CCII per l’esclusione nei procedimenti del Codice; la L. 742/1969 per la regola generale del 1-31 agosto e per le sue eccezioni, tra cui l’esecuzione forzata. E la giurisprudenza bancaria citata nei miti precedenti (Cass. n. 5415/2024, n. 10125/2021, n. 5746/2022) mostra che il contenzioso sul recesso si vince o si perde sui documenti raccolti prima: chi arriva dall’avvocato solo con il decreto in mano spesso non ha la corrispondenza, le delibere, i piani condivisi che servono a provare l’abuso.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di perdere la fase in cui la trattativa è ancora aperta, e di perdere i termini nella fase in cui la trattativa è chiusa. Un decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo; un ricorso di conferma delle misure protettive depositato in ritardo fa perdere l’efficacia delle misure stesse; un’opposizione all’esecuzione tardiva non può più essere recuperata. Contare sull’agosto “fermo” in una procedura del CCII o in un’esecuzione è uno degli errori più costosi che un’impresa possa fare.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, non casi reali. Servono a vedere che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione A: il covenant “che fa scadere tutto”

Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con quattro rapporti bancari.

Rapporto Banca Debito residuo Covenant / clausola
Finanziamento chirografario a 6 anni Banca 1 1.840.000 € PFN/EBITDA ≤ 3,5; cross acceleration
Mutuo ipotecario sul capannone Banca 2 612.450 € cross default con soglia 250.000 €
Finanziamento con garanzia MCC 80% Banca 3 287.900 € nessun cross default
Fido di cassa (accordato 350.000 €) Banca 1 318.760 € utilizzato recesso ad nutum

Il bilancio 2025, approvato il 30 aprile 2026, riporta PFN di 4.127.300 € ed EBITDA di 1.012.600 €: il rapporto è 4,08, sopra la soglia di 3,5. Il compliance certificate viene inviato a Banca 1 entro i termini contrattuali.

Sequenza di chi crede al mito n. 1 e n. 2: l’amministratore si convince che tutti i 3.059.110 € di debito siano già esigibili, sospende le rate di Banca 2 e Banca 3 “per conservare cassa” e firma con Banca 1 un piano di rientro con ipoteca di secondo grado sulla casa del socio. Risultato: crea due inadempimenti reali (Banca 2 e Banca 3) che prima non esistevano; il mancato pagamento a Banca 2 attiva ora davvero il cross default del mutuo; Banca 3 attiva la garanzia MCC.

Sequenza corretta: Banca 1 non ha ancora esercitato alcuna facoltà; il contratto di Banca 2 prevede la cross acceleration solo se un altro finanziatore ha dichiarato la decadenza; Banca 3 non ha clausola incrociata. Si chiede a Banca 1 un waiver motivato, con un piano di rientro dell’indice entro il bilancio 2026 e, se possibile, un apporto dei soci. Il perimetro del problema resta di 1.840.000 € più il fido, non di oltre 3 milioni.

Simulazione B: il decreto ingiuntivo d’estate

Ipotesi: Banca 1 recede dal fido e ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 318.760 € più interessi. Il decreto viene notificato venerdì 24 luglio 2026.

Calcolo del termine di 40 giorni per l’opposizione (processo civile ordinario, si applica la sospensione feriale): dal 25 al 31 luglio decorrono 7 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; riprende il 1° settembre e i restanti 33 giorni portano al 3 ottobre 2026, che è sabato, quindi la scadenza slitta a lunedì 5 ottobre 2026.

Attenzione però: il decreto è provvisoriamente esecutivo. Se la banca notifica il precetto e poi pignora i conti in agosto, i termini per opporsi all’esecuzione o agli atti esecutivi non si sospendono. E se nel frattempo l’impresa ha avviato la composizione negoziata con richiesta di misure protettive, quel procedimento corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

Simulazione C: le misure protettive chieste in agosto

Ipotesi: l’impresa, per evitare il pignoramento, presenta istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese lunedì 10 agosto 2026.

Chi crede che “ad agosto si ferma tutto” deposita il ricorso per la conferma a settembre: le misure perdono efficacia e la banca riprende l’esecuzione. Chi conosce l’art. 9, comma 1, CCII sa che il ricorso al tribunale previsto dall’art. 19 va depositato nei termini brevissimi fissati dalla norma, che corrono in pieno agosto. Ottenuta la conferma, dall’art. 18, comma 5-bis, deriva che Banca 1 non può mantenere la sospensione delle linee accordate alla data di accesso, salvo dimostrare ragioni di vigilanza prudenziale; resta però possibile che il tribunale, come ha fatto il Trib. Parma nell’ordinanza del 10 gennaio 2025 verso alcuni istituti, consideri fondate le ragioni prudenziali documentate dalla banca. Sul piano dei garanti, le misure non coprono automaticamente le fideiussioni dei soci (Trib. Verona, 12 agosto 2026).

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Rimetterli in fila nel quadro corretto aiuta a capire dove sta davvero la forza dell’impresa e dove quella delle banche.

È vero che la violazione di un covenant può portare alla restituzione anticipata dell’intero finanziamento. Ma non per legge: perché il contratto lo prevede, e di regola solo dopo che la banca ha dichiarato di avvalersi della facoltà, nel rispetto della buona fede e delle eventuali procedure di rimedio previste dal contratto.

È vero che il cross default crea un effetto domino. Ma è un domino che si attiva clausola per clausola, con soglie, perimetri e condizioni diverse. In molti portafogli bancari di PMI ci sono rapporti che non lo prevedono affatto, o che lo prevedono solo come cross acceleration.

È vero che la banca non può recedere in modo arbitrario. Ma l’arbitrarietà va provata, e la giurisprudenza riconosce alla banca un ampio margine nel valutare il rischio di credito: protesti, pignoramenti, peggioramento dell’esposizione bastano spesso a integrare la giusta causa.

È vero che il Codice della crisi limita la revoca e la sospensione dei fidi. Ma la tutela piena (art. 18, commi 5 e 5-bis) richiede le misure protettive confermate, e cede davanti alle ragioni di vigilanza prudenziale documentate. Il solo accesso alla composizione negoziata (art. 16, comma 5) impedisce che la crisi dichiarata sia di per sé causa di revoca, non che la banca valuti il rischio.

È vero che i garanti sono il punto più delicato. Ma la loro tutela passa per misure cautelari specifiche, per la verifica delle fideiussioni e, se necessario, per gli strumenti del sovraindebitamento propri della persona fisica, non per un’estensione automatica dello scudo dell’impresa.

È vero che un accordo privato vincola solo chi lo firma. Ma il CCII ha costruito strumenti a maggioranza (artt. 57, 60, 61, 62) e il concordato con classi, con cui la banca dissenziente può essere vincolata.

È vero che ad agosto i termini processuali si sospendono. Ma solo nel processo civile ordinario di cognizione, nel tributario e nell’amministrativo; non nell’esecuzione forzata e non nei procedimenti del Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII).

C’è infine un frammento vero che riguarda la domanda del titolo: cosa può ottenere uno studio legale. Non può ottenere ciò che la legge non consente: non può cancellare un covenant violato, non può imporre a una banca di erogare nuova finanza, non può garantire l’esito di una trattativa o di una causa. Può però ottenere che ogni facoltà della banca sia esercitata entro i limiti del contratto e della legge, che ogni strumento del CCII sia attivato nei tempi utili, che il perimetro del problema sia misurato con esattezza. La differenza tra un default incrociato subìto e uno gestito sta quasi sempre nelle settimane che precedono le lettere di decadenza.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella riassume le sette convinzioni esaminate e il modo in cui stanno davvero le cose secondo le norme vigenti a ottobre 2026. È pensata per essere letta in pochi secondi, magari prima dell’incontro con la banca: non sostituisce la lettura dei contratti, che resta il punto di partenza obbligato di ogni valutazione. Le norme richiamate sono quelle del codice civile, del TUB e del CCII nel testo successivo al D.Lgs. 136/2024; le pronunce di riferimento sono raccolte nella sezione dedicata più avanti.

Il mito Come stanno le cose
La violazione del covenant fa scadere tutto in automatico Attribuisce di regola alla banca una facoltà da esercitare con dichiarazione, nel rispetto della buona fede; l’art. 1186 c.c. richiede insolvenza o diminuzione delle garanzie
Il cross default fa saltare per legge tutti i finanziamenti È solo contrattuale: va verificato contratto per contratto (perimetro, soglia, cross default o cross acceleration)
Chi paga le rate o ha avuto sconfinamenti tollerati non può perdere il fido La tolleranza non è rinuncia; la giusta causa non richiede insolvenza; l’abuso va provato dal cliente
In composizione negoziata le banche devono riaprire i fidi Art. 16 c.5 e art. 18 c.5 e 5-bis CCII limitano revoche e sospensioni, salva la vigilanza prudenziale; nessun obbligo di nuova finanza
Le misure protettive coprono garanti e Centrale Rischi Le misure riguardano il patrimonio dell’impresa; per i garanti servono misure cautelari specifiche; le segnalazioni restano obbligatorie
Serve il sì di tutte le banche Accordi al 60% o 30%, efficacia estesa e moratoria al 75% della categoria, concordato con classi
L’avvocato serve solo col decreto ingiuntivo; ad agosto è tutto fermo La fase decisiva è prima; la sospensione 1-31 agosto vale nel giudizio ordinario, non nell’esecuzione né nei procedimenti CCII (art. 9 c.1)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso ignorare la lettera della banca finché non dichiara la decadenza?

No. Che la decadenza non sia automatica non significa che la lettera di contestazione dell’evento rilevante sia innocua. Quella lettera apre di solito la fase in cui la banca valuta se esercitare la facoltà. Rispondere per iscritto, contestare ciò che non è fondato, proporre un waiver o un percorso: è il modo per evitare che la valutazione avvenga solo sulla base dei numeri peggiori.

Quindi è vero che, se un contratto non ha la clausola di cross default, quella banca non può fare nulla?

Dipende. Senza clausola incrociata, l’inadempimento verso un’altra banca non attiva per contratto la decadenza. Resta però l’art. 1186 c.c.: se il debitore è divenuto insolvente, il creditore può esigere subito. E, per i fidi a revoca, la banca può recedere secondo le regole dell’art. 1845 c.c. e del contratto. L’assenza della clausola è un vantaggio, non uno scudo totale.

Quindi è vero che con le misure protettive confermate posso smettere di pagare le banche?

No. L’art. 18, comma 3, CCII precisa che i pagamenti non sono inibiti: le misure impediscono azioni esecutive e cautelari e limitano le reazioni contrattuali delle banche, ma non trasformano i debiti in debiti sospesi. La gestione dei pagamenti in composizione negoziata va concordata con l’esperto e coerente con il piano; pagamenti selettivi o, all’opposto, interruzioni ingiustificate possono compromettere le trattative.

Quindi è vero che se la banca ha sbagliato i conti posso sospendere i pagamenti?

Dipende, ma quasi sempre no. Eventuali anomalie (interessi oltre soglia, capitalizzazioni non consentite, commissioni non pattuite) sono un argomento da far valere con un’analisi tecnica e, se fondato, in giudizio o in trattativa. Sospendere i pagamenti in autotutela, senza un titolo, espone l’impresa al recesso e al decreto ingiuntivo, e la giusta causa per la banca diventa a quel punto difficile da contestare.

Quindi è vero che in agosto non corre nessun termine?

No. La sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda il processo civile ordinario di cognizione (ad esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo), il tributario e l’amministrativo. Non riguarda l’esecuzione forzata e le relative opposizioni, e non riguarda i procedimenti del Codice della crisi, per i quali l’art. 9, comma 1, CCII la esclude.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce richiamate nel testo, ciascuna agganciata al mito che ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre a partire dalle rassegne indicate (Ecnews e dirittobancario.it); per le pronunce di merito la fonte non riporta il numero di ruolo, e le citiamo con tribunale e data.

1. Cass. n. 17291/2016 (riportata da Ecnews). Se il contratto consente il recesso solo per una giusta causa individuata, il giudice deve comunque controllare che la banca non abbia esercitato il potere in modo arbitrario e contrario a buona fede; la prova dell’irragionevolezza spetta al cliente. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 1, perché anche la facoltà prevista dal contratto per la violazione di un covenant resta soggetta a controllo, ma insegna che l’impresa deve arrivare con prove.

2. Cass. n. 5415/2024 (riportata da Ecnews). Il recesso per giusta causa va motivato, in ossequio a correttezza e buona fede e per permettere alla controparte di difendersi. Rilevanza: una lettera di decadenza o di recesso generica, che non indica quale evento la giustifica, è il primo punto da contestare (miti n. 1 e n. 3).

3. Cass. n. 10125/2021 (riportata da Ecnews). La banca non deve provare un’insolvenza conclamata del cliente; se restano dubbi sulla consistenza patrimoniale residua, il giudice dovrebbe almeno disporre una consulenza tecnica; il recesso non è abusivo senza elementi di pretestuosità. Rilevanza: smonta l’idea opposta al mito n. 3, cioè che la banca possa recedere solo se l’impresa è insolvente, e mostra quanto conti la prova tecnica.

4. Cass. n. 5746/2022 (riportata da Ecnews). Conferma che è il cliente a dover dimostrare l’irragionevolezza delle ragioni del recesso. Rilevanza: mito n. 3; chi contesta la revoca deve costruire la prova documentale prima del giudizio.

5. Cass. n. 16221/2019 (riportata da Ecnews). Nella stessa linea sull’onere della prova a carico del correntista. Rilevanza: mito n. 3 e mito n. 7, perché la raccolta delle prove avviene nella fase pre-contenziosa.

6. Cass. n. 23382/2013 (riportata da Ecnews). La tolleranza della banca verso gli sconfinamenti non impedisce la revoca successiva: il ritardo nell’esercizio del diritto non equivale a rinuncia, salvo una rinuncia tacita inequivoca. Rilevanza: smentisce frontalmente il mito n. 3 nella parte “la banca mi ha sempre lasciato sforare”.

7. Cass. n. 29317/2020 (riportata da Ecnews). Richiamata a sostegno dello stesso principio sulla tolleranza e sulla legittimità della revoca. Rilevanza: rafforza il punto precedente con una pronuncia più recente.

8. Cass. sez. I, ord. n. 14185 del 5 maggio 2022 (riportata da dirittobancario.it). La notifica di un avviso di pignoramento immobiliare può integrare la giusta causa di recesso dall’apertura di credito; anche l’incapacità di pagare una somma modesta può bastare, senza che il cliente sia insolvente. Rilevanza: mostra quanto rapidamente un’azione esecutiva di un creditore possa riverberarsi sui fidi (miti n. 2 e n. 3) e perché le misure protettive vanno valutate presto.

9. Cass. sez. II, n. 7060 del 15 maggio 2002 (riportata da dirittobancario.it). Il mutamento delle condizioni patrimoniali che consente di sospendere l’adempimento deve corrispondere a una crisi non transitoria, non a una tensione temporanea. Rilevanza: pronuncia risalente ma utile per il mito n. 2, perché distingue la difficoltà di cassa dall’insolvenza su cui si fonda l’art. 1186 c.c.

10. Trib. Padova, ord. 25 settembre 2023 (riportata da dirittobancario.it). Il divieto dell’art. 18, comma 5, CCII si applica anche alle banche. Rilevanza: conferma il fondo di verità del mito n. 4: con le misure protettive le banche non sono libere di reagire all’inadempimento pregresso.

11. Trib. Parma, ord. 10 gennaio 2025 (riportata da Ecnews). Inibita la sospensione delle linee verso le banche che non avevano provato ragioni di vigilanza prudenziale; rigettata l’istanza verso quelle che avevano documentato il rischio di un’ingiustificata assunzione di rischio. Rilevanza: è la prova più chiara che il mito n. 4 è vero solo a metà.

12. Trib. Venezia, ord. 28 marzo 2025 (riportata da Ecnews). Ordinata la riattivazione di una linea autoliquidante a una banca che si era detta disponibile e aveva concesso un nuovo factoring dopo l’avvio della composizione negoziata. Rilevanza: mostra quando la richiesta di ripristino ha più possibilità (mito n. 4): coerenza del comportamento della banca e natura autoliquidante della linea.

13. Trib. Firenze, ord. 28 aprile 2025 (riportata da Ecnews). Divieto di sospensione limitato al 45% degli affidamenti, in base a un accordo intervenuto tra impresa e banca. Rilevanza: la protezione si modula e spesso nasce da un accordo negoziato (miti n. 4 e n. 6).

14. Trib. Verona, 12 agosto 2026 (commentata da Ecnews). In una composizione negoziata di gruppo, negate l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali, l’inibitoria preventiva degli strumenti di autotutela delle banche e l’inibitoria delle segnalazioni a sofferenza; misura sulla garanzia pubblica MCC ritenuta ipotizzabile solo a fronte di una prevedibile violazione della buona fede. Rilevanza: smentisce il mito n. 5 e ricorda che l’art. 18, comma 5, è già la tutela di base.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi contratti, non su formule generali. In concreto:

  1. Mappiamo tutti i rapporti bancari: per ogni finanziamento, mutuo, leasing e linea di fido individuiamo debito residuo, garanzie, covenant, clausole di decadenza, di cross default o cross acceleration, soglie e periodi di rimedio.
  2. Verifichiamo se l’evento contestato esiste davvero: ricalcoliamo gli indici sulle definizioni contrattuali (che spesso differiscono da quelle di bilancio) insieme ai commercialisti dello staff.
  3. Accertiamo se la banca ha esercitato validamente la facoltà: forma della dichiarazione, motivazione, rispetto dei preavvisi e delle procedure previste dal contratto.
  4. Prepariamo e trattiamo la richiesta di waiver o di standstill, con un piano numerico credibile da presentare a ciascun istituto, distinguendo le banche per posizione contrattuale.
  5. Analizziamo i rapporti per individuare anomalie (interessi, capitalizzazioni, commissioni, clausole delle fideiussioni) da usare come argomento negoziale o, se fondate, in giudizio.
  6. Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e, se è la strada giusta, curiamo l’istanza con richiesta di misure protettive e il ricorso di conferma nei termini dell’art. 19 CCII, che corrono anche in agosto.
  7. Contestiamo davanti al tribunale le sospensioni e le revoche non giustificate da ragioni di vigilanza prudenziale, ai sensi degli artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-bis, CCII.
  8. Impostiamo gli strumenti a maggioranza: calcoliamo le soglie per accordi di ristrutturazione, accordi ad efficacia estesa e convenzioni di moratoria, o valutiamo il concordato in continuità con le tutele dell’art. 94-bis CCII.
  9. Trattiamo la posizione dei soci garanti come capitolo autonomo, verificando le fideiussioni e valutando, se necessario, gli strumenti del sovraindebitamento per la persona fisica.
  10. Difendiamo l’impresa nel contenzioso: opposizione a decreto ingiuntivo, opposizioni esecutive, giudizi sul recesso abusivo, con i termini calcolati sulla regola corretta per ciascun procedimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere come le banche vengono coinvolte nelle trattative, quali informazioni si aspettano e quando le misure protettive sono davvero utili. Accanto a essa, il coordinamento dello staff bancario e tributario consente di leggere covenant e conti con lo stesso rigore con cui li legge la banca.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue trattativa, procedura e contenzioso, senza perdere informazioni nei passaggi. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in una crisi da covenant il dato numerico e quello giuridico non si possono separare. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida che i tuoi contratti e la legge consentono.

Chiusura

Covenant violati e default incrociato sono il terreno ideale per le convinzioni sbagliate: le clausole sono complesse, le lettere delle banche sono intimidatorie, i tempi sono stretti. Abbiamo visto che quasi ogni mito ha un fondo di verità, ma che le condizioni che il passaparola dimentica sono proprio quelle che decidono l’esito: la dichiarazione della banca, la soglia della clausola incrociata, la prova dell’abuso, le misure protettive confermate, le maggioranze del CCII, la regola giusta sui termini. L’informazione corretta è la prima difesa, e va applicata contratto per contratto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la trattativa con le banche e gli strumenti del CCII, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario per la lettura dei finanziamenti e dei covenant, il titolo di avvocato cassazionista per seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.

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