Il Fisco contesta a una società calcistica dilettantistica di non avere un rendiconto redatto secondo un modello preciso e le chiede oltre 92.000 euro. Ma se libri contabili, registri, verbali e foto dimostrano che l’attività è vera e la gestione regolare, il regime agevolato resta.
Le associazioni sportive dilettantistiche vivono di quote dei soci, piccoli contributi e, soprattutto, sponsorizzazioni delle aziende del territorio. Sono gestite spesso da volontari, che si occupano di squadre, campi e trasferte molto più che di contabilità. Quando arriva una verifica della Guardia di Finanza, il rischio è che il Fisco disconosca le agevolazioni fiscali e tassi l’associazione come una normale impresa. Di qui la domanda: un’
associazione sportiva senza rendiconto perde le agevolazioni? Non per questo solo motivo. La mancanza di un rendiconto economico-finanziario redatto secondo uno schema formale non basta, da sola, a negare il regime agevolato, se l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva e la regolarità sostanziale della gestione sono dimostrati con altri documenti, come libri contabili, registri, verbali assembleari e documentazione su entrate, uscite e compensi (CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026). Spetta all’amministrazione provare in giudizio le violazioni che contesta (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992).
Quali agevolazioni spettano alle associazioni sportive?
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono scegliere un
regime forfetario per i proventi delle attività commerciali, come sponsorizzazioni, pubblicità, bar e somministrazioni, se nel periodo d’imposta precedente quei proventi non hanno superato 400.000 euro (l. n. 398/1991). Con questo regime il reddito imponibile si calcola applicando ai proventi commerciali un coefficiente del 3%, e l’IVA si versa in misura forfetaria, senza i normali obblighi contabili delle imprese.
Inoltre, le quote e i contributi versati dai soci per le attività istituzionali non sono tassati, se l’associazione rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 148, TUIR). Per accedere alle agevolazioni l’associazione deve essere iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e avere uno statuto con le clausole richieste.
Chi perde il regime agevolato viene tassato come un’impresa commerciale: l’ufficio ricalcola il reddito, applica le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA secondo le regole ordinarie, e chiede sanzioni e interessi.
Perché il rendiconto è importante?
Il rendiconto è importante perché è uno dei requisiti richiesti per le agevolazioni. Lo statuto delle associazioni deve prevedere l’obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico e finanziario (art. 148, comma 8, lett. d), TUIR). Serve a rendere trasparente la gestione, a dimostrare ai soci e al Fisco come sono stati raccolti e spesi i soldi, e che non ci sono stati utili distribuiti.
La legge, però, chiede che il rendiconto ci sia e che sia approvato, non che segua un modello prestabilito. Per gli enti del Terzo settore sono stati adottati schemi ministeriali obbligatori di bilancio e di rendiconto; per le associazioni sportive dilettantistiche, nei periodi d’imposta esaminati dai giudici, uno schema analogo non esisteva (CGT I grado Latina, sent. n. 772/2025; CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026).
Senza rendiconto formale si perde il regime agevolato?
Senza un rendiconto formale non si perde automaticamente il regime agevolato. Per la Corte di giustizia tributaria di Latina, la mancanza di un documento redatto secondo un modello prestabilito non può, da sola, giustificare il disconoscimento delle agevolazioni, quando l’associazione dimostra con altri documenti la regolarità della gestione. Nel caso deciso, l’associazione aveva prodotto il libro contabile, i registri, i verbali delle assemblee, la documentazione delle entrate e delle uscite e quella sui compensi erogati (CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026).
Conta la sostanza: un’associazione che registra tutte le entrate e le uscite, le approva in assemblea e documenta i pagamenti ha una gestione trasparente, anche se non ha prodotto un prospetto intitolato «rendiconto economico-finanziario».
Un’associazione di pallavolo non ha mai redatto un rendiconto in forma di bilancio. Tiene però un registro di cassa con ogni entrata e uscita, conserva fatture e ricevute, e ogni anno l’assemblea dei soci approva il resoconto letto dal tesoriere, come risulta dai verbali. Se il Fisco le nega le agevolazioni solo per la mancanza del rendiconto formale, l’associazione può difendersi producendo questi documenti.
Le sponsorizzazioni possono far perdere le agevolazioni?
Le sponsorizzazioni possono far perdere le agevolazioni se nascondono operazioni false. Un meccanismo noto è quello della sponsorizzazione gonfiata: l’impresa sponsor paga all’associazione una somma molto superiore al valore della pubblicità ricevuta, la deduce come costo e ottiene la restituzione di una parte in contanti. Le somme versate alle associazioni sportive dilettantistiche, fino a 200.000 euro l’anno, sono considerate spese di pubblicità deducibili per chi le paga (art. 90, comma 8, l. n. 289/2002), ma solo se la prestazione pubblicitaria è reale.
Nel caso deciso, il Fisco sosteneva proprio che le prestazioni pubblicitarie fatturate allo sponsor fossero in parte inesistenti o sovradimensionate. L’associazione, però, aveva prodotto fotografie che documentavano l’esposizione dei marchi, la presenza dello sponsor sui materiali sportivi e l’uso di striscioni e altri strumenti promozionali (CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026). La pubblicità c’era, e l’ufficio non aveva provato il contrario.
Chi deve provare che l’associazione non ha diritto?
Deve provarlo l’amministrazione finanziaria. Nel processo tributario l’ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, e il giudice annulla l’atto se la prova manca o è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni della pretesa (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992).
Nel caso deciso, l’ufficio non aveva contestato che l’associazione svolgesse davvero attività sportiva, né aveva dimostrato che fosse uno schermo formale senza reale operatività. Non aveva neppure portato elementi sufficienti a superare la documentazione contabile, amministrativa e fotografica prodotta dall’associazione. Le contestazioni sulle carenze nella documentazione di alcuni rimborsi spese e sull’entità dei compensi non sono bastate a sostenere l’accertamento (CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026).
La vicenda
Un’associazione calcistica dilettantistica, regolarmente affiliata, con più squadre maschili e femminili impegnate in campionati nazionali, regionali e provinciali, era stata sottoposta a verifica dalla Guardia di Finanza per i rapporti con una società sponsor. L’Agenzia delle entrate le aveva negato il regime della l. n. 398/1991, aveva rideterminato il reddito d’impresa (art. 39, d.P.R. n. 600/1973) e chiesto maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA per 92.388 euro, oltre interessi e accessori, contestando anche la mancanza di un rendiconto formale, le carenze nella documentazione di alcuni rimborsi e l’entità dei compensi. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha accolto il ricorso (CGT I grado Latina, sent. n. 1159 del 12.10.2026).
Come deve tenere i conti un’associazione sportiva?
Un’associazione sportiva che vuole conservare le agevolazioni deve poter dimostrare in ogni momento che l’attività sportiva è reale e che la gestione è regolare. È prudente redigere ogni anno un vero rendiconto, con entrate e uscite suddivise per voce, farlo approvare dall’assemblea dei soci e conservare il verbale. Anche se per alcuni periodi la legge non imponeva un modello preciso, un documento ordinato evita contestazioni.
I pagamenti e gli incassi di importo rilevante devono passare per il conto corrente dell’associazione o per altri strumenti tracciabili: i pagamenti in contanti oltre le soglie di legge possono far perdere il regime forfetario. I contratti di sponsorizzazione vanno conclusi per iscritto, con l’indicazione delle prestazioni pubblicitarie, e accompagnati da prove della loro esecuzione: fotografie delle maglie, dei cartelloni e degli striscioni, copie dei materiali promozionali, riferimenti ai campionati e alle partite. I rimborsi spese a dirigenti, allenatori e atleti devono essere documentati con ricevute e giustificativi, e i compensi sportivi devono rispettare i limiti e le regole previste dalla disciplina del lavoro sportivo.
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