Chi produce o distribuisce componenti vive di fatture: lavora su commessa, consegna lotti a clienti industriali più grandi, aspetta pagamenti a 60, 90, a volte 120 giorni. Per non restare a secco ha ceduto quelle fatture a un factor pro solvendo, cioè con garanzia della solvenza dei clienti a proprio carico. Finché i clienti pagano, il meccanismo funziona. Quando uno o due clienti importanti smettono di pagare, il meccanismo si rovescia: il factor riaddebita le anticipazioni, chiede il rientro, magari bussa alla porta dei soci che hanno firmato fideiussioni, e l’azienda si ritrova a dover restituire denaro che non ha mai visto arrivare dal cliente.
Il principio da cui partire è questo: non esiste una risposta unica alla domanda del titolo, perché quello che si può fare dipende da chi sei dentro questa vicenda e da quanto è avanzata la crisi. Lo stesso cliente insolvente produce effetti molto diversi su un’azienda ancora in equilibrio che ha appena avuto il primo insoluto, su un’impresa che sta per depositare un concordato, su un socio che ha firmato una fideiussione omnibus a favore del factor, su una piccola impresa sotto le soglie della liquidazione giudiziale.
Qualche esempio lampo. Se il tuo cliente è entrato in liquidazione giudiziale, il factor ti chiederà di restituire l’anticipo, ma tu (o il factor, a seconda di come è costruito il contratto) dovrete insinuarvi al passivo del cliente con termini che corrono anche in agosto. Se sei tu ad accedere alla composizione negoziata, le misure protettive possono bloccare le azioni esecutive del factor, ma non trasformano automaticamente il contratto in un finanziamento intoccabile. Se sei il socio garante, il tuo problema è personale e va affrontato con strumenti diversi da quelli della società.
In questa guida trovi sei profili, ciascuno con regole, numeri, rischi e mosse proprie:
- l’azienda di componenti ai primi insoluti, ancora in bonis;
- l’azienda con un grande cliente in concordato o in liquidazione giudiziale;
- l’azienda che il factor sta mettendo alle strette (rientro, revoca, compensazioni);
- l’azienda che deve scegliere uno strumento di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi, concordato);
- il socio o l’amministratore che ha firmato fideiussioni a favore del factor;
- la piccola impresa sotto soglia, che resta nel perimetro del sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e rapporti con intermediari finanziari: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura che conduce le trattative tra impresa e creditori nella composizione negoziata, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due competenze che servono per leggere un contratto di factoring, ricostruire i conti e gestire gli effetti fiscali dei crediti non incassati. Per le imprese sotto soglia e per i soci garanti, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di accompagnare anche la parte personale della crisi.
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Le regole comuni a tutti: factoring, garanzia di solvenza e crisi
Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. Ogni sezione successiva rinvia a questa base.
Che cosa hai firmato davvero
Il factoring di crediti d’impresa è disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, che si applica quando il cedente è un imprenditore, i crediti nascono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa e il cessionario è una banca o un intermediario finanziario autorizzato. Accanto alla legge speciale restano applicabili le norme del codice civile sulla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.).
La cessione pro solvendo significa che il cedente non garantisce solo l’esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore ceduto. Se il cliente non paga, il factor può rivolgersi a te. La legge 52/1991 prevede, come regola, che il cedente garantisca la solvenza nei limiti del corrispettivo pattuito, salvo rinuncia del factor: nel pro solvendo questa rinuncia non c’è. Nella prassi, quindi, l’anticipo che hai ricevuto (di solito una percentuale del nominale della fattura, ad esempio l’80%) è un’anticipazione che il factor può riaddebitarti quando il credito diventa insoluto, con l’aggiunta di commissioni e interessi maturati.
Da qui la prima conseguenza pratica: nel pro solvendo il rischio del cliente insolvente non è mai uscito dal tuo bilancio, ha solo cambiato forma. Al posto del credito verso il cliente hai un debito potenziale verso il factor.
Opponibilità della cessione e procedure concorsuali
La legge 52/1991 contiene regole speciali sull’opponibilità ai terzi. La Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 3784) ha chiarito che l’art. 5 offre due strade alternative per rendere la cessione opponibile anche al fallimento del cedente: la prova del pagamento, anche parziale, del corrispettivo con data certa (comma 1) oppure la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione secondo le regole generali (comma 2). Distinto è il piano della revocatoria, disciplinato dagli artt. 6 e 7 della stessa legge.
Questa distinzione conta per te in due modi. Se sei tu a entrare in una procedura, il curatore o il commissario verificheranno se le cessioni al factor sono opponibili alla massa. Se è il tuo cliente a entrare in una procedura, il factor che ha notificato la cessione è il titolare del credito e potrà essere lui a insinuarsi, con conseguenze sulla tua posizione di garante.
Il quadro del Codice della crisi vigente
A ottobre 2026 il riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Le nozioni chiave:
- crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi (art. 2);
- insolvenza: l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- impresa minore: quella che, nei tre esercizi precedenti, non ha superato congiuntamente determinate soglie di attivo, ricavi e debiti (art. 2), e che resta fuori dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo.
Gli strumenti utili a un’azienda di componenti sono la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti), con le misure protettive e cautelari (artt. 18 e 19), gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo in continuità o liquidatorio, e per l’impresa minore il concordato minore e la liquidazione controllata.
I termini: due regimi da non confondere
Qui si sbaglia spesso, e l’errore costa caro. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII lo esclude espressamente. Questo significa che i termini per insinuarti al passivo di un cliente in liquidazione giudiziale, per opporti allo stato passivo, per proporre reclamo contro un decreto del tribunale sulle misure protettive o per partecipare alle votazioni di un concordato corrono anche in agosto.
Diverso è il caso del processo civile ordinario di cognizione, del processo tributario e di quello amministrativo, dove vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Se ottieni un decreto ingiuntivo contro un cliente moroso, il termine di 40 giorni per l’opposizione del cliente si sospende ad agosto. Attenzione però: la sospensione non si applica al processo esecutivo né, di regola, ai giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Se pignori il conto del cliente o se il factor pignora il tuo, i termini per le opposizioni esecutive non si fermano ad agosto.
Il recupero dei crediti verso clienti in bonis
Finché il cliente non è in una procedura, gli strumenti ordinari restano pienamente utilizzabili: diffida, decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) su fatture e documenti di trasporto, eventualmente con provvisoria esecuzione, precetto e pignoramento. Nei rapporti tra imprese si applica il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: interessi moratori al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali, decorrenti automaticamente dalla scadenza, e un importo forfettario minimo di 40 euro per i costi di recupero, salvo la prova di danni maggiori.
Chi è legittimato ad agire, però, dipende dal contratto di factoring. Se la cessione è stata notificata al cliente, il titolare del credito è il factor, e tu puoi agire solo se il factor ti ha retrocesso il credito o ti ha conferito un mandato. Per questo il primo atto di qualsiasi strategia è leggere contratto, notifiche e retrocessioni.
Le regole fiscali che incidono sulla cassa
Anche se questo non è un tema tributario in senso stretto, un credito non incassato ha un effetto sull’IVA: hai versato l’imposta su fatture che il cliente non pagherà. L’art. 26 del D.P.R. 633/1972, nella formulazione vigente, consente di emettere la nota di variazione in diminuzione dalla data di apertura della procedura concorsuale del cliente (o dalla data di omologazione di un accordo o di pubblicazione di un piano attestato), oppure dopo l’esperimento infruttuoso di una procedura esecutiva individuale. È un recupero di liquidità che lo staff tributario deve calcolare subito, perché ha termini propri.
Pro solvendo, pro soluto, maturity: perché la forma del contratto decide tutto
Nel linguaggio commerciale si parla di “factoring” come se fosse un solo contratto. In realtà le varianti sono molte, e ciascuna sposta il rischio del cliente insolvente in un punto diverso. Nel pro soluto il factor si assume il rischio di insolvenza del debitore ceduto, di solito entro un plafond per ciascun cliente: se il cliente fallisce, entro quel plafond la perdita è del factor. Nel pro solvendo il rischio resta al cedente, e l’anticipo funziona economicamente come un finanziamento garantito dai crediti. Esistono poi formule intermedie: il pro soluto “parziale”, il maturity (in cui il factor paga a una data fissa, indipendentemente dall’incasso), il reverse factoring promosso dal grande cliente verso i suoi fornitori.
Per un’azienda di componenti la distinzione non è teorica. Molti contratti prevedono il pro soluto solo per alcuni clienti approvati e il pro solvendo per tutti gli altri; altri ancora contengono clausole che fanno venir meno la copertura pro soluto se il cedente non rispetta determinati obblighi (comunicazione tempestiva delle contestazioni, consegna dei documenti di trasporto, rispetto dei termini di pagamento concordati). È su queste clausole che si gioca spesso la partita: un credito che sembrava pro soluto può essere riqualificato come pro solvendo, con un riaddebito imprevisto.
Un altro aspetto da conoscere è la cessione dei crediti futuri. La legge 52/1991 consente di cedere anche crediti non ancora sorti, purché derivanti da contratti da stipulare in un arco di tempo definito, e la cessione in massa di crediti futuri è frequente nei contratti con clienti ricorrenti. Quando l’azienda entra in crisi, la sorte dei crediti futuri, cioè di quelli che nasceranno dalle forniture successive, diventa decisiva: se restano attratti dal contratto di factoring, la cassa futura dell’azienda è già impegnata. Per questo, in qualsiasi piano di risanamento, la prima domanda è quali crediti sono già del factor e quali saranno liberamente disponibili.
Infine, un punto che sfugge spesso: la garanzia di solvenza non è illimitata. Il cedente pro solvendo risponde, di regola, nei limiti del corrispettivo pattuito, salvo patti diversi; gli interessi e le commissioni che il factor addebita sugli insoluti devono trovare base nel contratto e rispettare le regole di trasparenza. La verifica di questi limiti è una delle attività in cui l’analisi tecnica produce più spesso differenze rilevanti rispetto alle pretese iniziali.
Profilo 1 — L’azienda di componenti ai primi insoluti, ancora in bonis
La tua situazione
Sei un’azienda che produce minuteria metallica, schede elettroniche, guarnizioni, cablaggi o componenti meccanici per clienti dell’automotive, dell’elettrodomestico, della meccanica strumentale. Hai un contratto di factoring pro solvendo con un intermediario che ti anticipa l’80% delle fatture cedute. Fino a qualche mese fa tutto andava bene. Ora due clienti pagano in ritardo, uno ha chiesto una dilazione, il factor ti ha segnalato tre fatture scadute da oltre 90 giorni. Le banche non hanno ancora toccato i fidi, ma la cassa si sta stringendo.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei ancora in tempo per scegliere tu lo strumento, invece di subirlo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il diritto applicabile è ancora quello ordinario: contratto, codice civile, legge 52/1991, D.Lgs. 231/2002. Nessuna procedura concorsuale è aperta, nessuna misura protettiva ti copre. Il factor può riaddebitarti gli insoluti secondo le clausole del contratto, compensarli con i nuovi anticipi se il contratto lo prevede, sospendere l’acquisto di nuove fatture.
Ma hai anche obblighi precisi. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e l’art. 2086 c.c. lo ribadisce per gli amministratori. Un’azienda che vede crescere gli insoluti sul factoring e non lo registra come segnale di crisi espone gli amministratori a responsabilità. I segnali che il Codice considera rilevanti includono debiti scaduti verso fornitori, banche e intermediari finanziari oltre determinate soglie temporali: le esposizioni verso il factor rientrano in questo perimetro.
I numeri
Ipotizziamo un portafoglio ceduto di 412.700 euro nominali, con anticipi all’80% pari a 330.160 euro. Tre fatture di due clienti risultano insolute: 38.940 euro, 27.315 euro e 19.860 euro, per un totale di 86.115 euro nominali. L’anticipo su queste fatture è di 68.892 euro. Se il factor le riaddebita, devi restituire 68.892 euro più interessi e commissioni maturate (ipotizziamo 2.417 euro): totale 71.309 euro.
Contemporaneamente, i due clienti ti devono ancora la parte non anticipata (il 20%), cioè 17.223 euro, che il factor ti riconoscerà solo all’incasso. In pratica, l’insoluto di 86.115 euro ti costa subito oltre 71.000 euro di cassa, mentre il recupero dal cliente, se arriva, arriverà dopo mesi.
Se riesci a recuperare il credito con un decreto ingiuntivo, sull’importo maturano gli interessi del D.Lgs. 231/2002, che nel corso del 2026 sono rimasti a livelli significativamente superiori al tasso legale: è una leva negoziale concreta nei confronti del cliente.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il riaddebito a catena: il factor che, di fronte ai primi insoluti, sospende gli acquisti di nuove fatture e compensa i nuovi incassi con gli insoluti pregressi. In poche settimane l’azienda passa da un problema di due clienti a un problema di liquidità generale.
Altri rischi: la segnalazione in Centrale dei Rischi, che si riflette sulle banche; la tentazione di “coprire” gli insoluti cedendo crediti inesistenti o già pagati (condotta gravissima, con riflessi anche penali); l’escussione delle fideiussioni personali dei soci prima ancora che la società abbia valutato le sue opzioni.
Le mosse giuste
- Fare l’inventario del contratto: clausole di riaddebito, compensazione, recesso, garanzie collegate, eventuali cessioni di crediti futuri. Senza questa lettura qualsiasi strategia è al buio.
- Verificare chi è titolare dei crediti insoluti: se la cessione è notificata, il recupero spetta al factor; se c’è retrocessione, spetta a te. Concordare per iscritto chi agisce.
- Avviare subito il recupero verso i clienti: diffida con interessi del D.Lgs. 231/2002, poi decreto ingiuntivo. Il tempo gioca contro di te, perché un cliente in difficoltà paga per primo chi preme di più.
- Costruire un piano di tesoreria a 12 mesi: è il test previsto dal Codice per capire se sei già in crisi. Se il risultato è negativo, la composizione negoziata va presa in considerazione ora, non tra sei mesi.
- Aprire un tavolo con il factor: rimodulare i riaddebiti, concordare un piano di rientro, evitare compensazioni che svuotano la cassa.
Giurisprudenza dedicata
Sul piano dei rapporti con il debitore ceduto, la regola generale è che il cliente può opporre al factor le eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi del credito anteriori alla notizia della cessione (principio da verificare sul testo delle pronunce). Per te significa che, se il cliente contesta la qualità dei componenti dopo la notifica della cessione, la contestazione va gestita con attenzione: può incidere sulla tua garanzia di esistenza del credito più che su quella di solvenza.
Profilo 2 — L’azienda con un grande cliente in concordato o in liquidazione giudiziale
La tua situazione
Il tuo cliente principale, un’azienda che assorbiva il 35% del fatturato, ha depositato una domanda di concordato preventivo o è stato aperto nei suoi confronti un procedimento di liquidazione giudiziale. Hai fatture cedute al factor pro solvendo per centinaia di migliaia di euro su quel cliente, altre fatture non cedute, merce consegnata e non ancora fatturata, forse un ordine in corso.
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa che devi sapere è che il tuo problema non è più un recupero crediti ordinario: è una partecipazione a una procedura concorsuale, con regole e termini che non perdonano.
Cosa cambia per te
Se il cliente è in liquidazione giudiziale, dall’apertura nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui suoi beni. L’unica strada è la domanda di ammissione al passivo, da depositare in via telematica almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica fissata nella sentenza (art. 201 CCII); le domande tardive sono ammesse entro termini più stretti e con limiti (art. 208 CCII). Questi termini non conoscono sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII).
Chi presenta la domanda? Se le fatture sono state cedute e la cessione è opponibile, il titolare del credito verso il cliente è il factor. Nel caso speculare, quando a fallire è il cedente, il credito del factor verso il cedente legato alla garanzia di solvenza viene di regola trattato come credito condizionale (punto da verificare sul testo delle pronunce). Per te il messaggio è che il pro solvendo crea due crediti paralleli, quello verso il cliente e quello di garanzia verso il cedente, e che il loro coordinamento va gestito fin dall’inizio.
Se il cliente è in concordato preventivo, il quadro è diverso: dalla pubblicazione della domanda scattano le misure protettive (art. 54 CCII), il tuo credito anteriore sarà soddisfatto secondo il piano, di regola in percentuale se chirografario, e potrai votare il concordato all’interno della classe in cui sei collocato. Se il concordato è in continuità e tu sei un fornitore strategico, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII): è una leva negoziale importante per chi fornisce componenti difficili da sostituire.
I numeri
Ipotizziamo fatture verso il cliente per 284.630 euro nominali, di cui 231.400 cedute al factor con anticipo dell’80% (185.120 euro) e 53.230 non cedute. Il concordato del cliente prevede per i chirografari una soddisfazione del 18% in quattro anni.
- Sul credito ceduto, il factor ti riaddebita l’anticipo di 185.120 euro più oneri. Se poi il factor incassa dal concordato il 18% di 231.400 euro, cioè 41.652 euro, quella somma dovrebbe ridurre la tua esposizione verso il factor secondo le regole del contratto.
- Sul credito non ceduto, ti spettano 9.581,40 euro (18% di 53.230) in quattro anni.
- Sull’IVA: se la fattura riportava IVA al 22%, la nota di variazione ti consente di recuperare l’imposta sulla parte che non sarà pagata, con i tempi e le condizioni dell’art. 26 D.P.R. 633/1972.
I rischi specifici
Il rischio principale è la revocatoria dei pagamenti che hai ricevuto dal cliente nei mesi precedenti. Se il cliente finisce in liquidazione giudiziale, il curatore può chiedere la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ricevuti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se prova che conoscevi lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). Sono esenti, tra l’altro, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a).
Qui il factoring complica le cose. La Cassazione ha precisato che l’esenzione da revocatoria prevista dalla legge sul factoring per i pagamenti del debitore ceduto al cessionario copre solo i pagamenti ordinari, non gli atti solutori anomali come la delegazione di pagamento, anche se avvenuti nell’ambito di un factoring (Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31652). Se negli ultimi mesi il cliente ha pagato il factor con modalità anomale, quel pagamento può tornare in discussione, e il factor si rivarrà su di te.
Altro rischio: dimenticare la merce in viaggio o già consegnata e non fatturata, e i contratti pendenti. In liquidazione giudiziale i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII).
Le mosse giuste
- Coordinarsi immediatamente con il factor su chi deposita la domanda di ammissione e per quali importi, evitando doppie insinuazioni o vuoti.
- Calcolare il termine per l’insinuazione a partire dalla data dell’udienza di verifica e segnarlo come scadenza fissa, anche se cade in agosto.
- Mappare i pagamenti ricevuti negli ultimi sei mesi e le loro modalità, per prepararsi a un’eventuale revocatoria con la prova dei termini d’uso.
- Valutare la posizione negoziale se il cliente è in concordato in continuità: fornitore strategico, classi, voto, proposte concorrenti.
- Avviare la nota di variazione IVA appena le condizioni sono maturate.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 31652/2024, conta il principio sulla notifica della cessione: per la Cassazione, se la cessione non è stata notificata né accettata prima della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto deve pagare il curatore anche se conosceva la cessione (Cass. civ. n. 19199/2014, come riportata da una rassegna di ecnews). È un principio maturato sotto la legge fallimentare, ma il meccanismo dell’opponibilità resta centrale anche nel CCII.
Profilo 3 — L’azienda che il factor sta mettendo alle strette
La tua situazione
Hai ricevuto la lettera: il factor comunica il riaddebito di tutti gli insoluti, sospende l’acquisto di nuove fatture, ti invita a rientrare entro quindici giorni dall’esposizione e annuncia che, in mancanza, escuterà le fideiussioni. Nel frattempo continua a incassare i crediti ceduti dai clienti che pagano e trattiene le somme a compensazione. La tua cassa si sta svuotando proprio mentre arrivano gli incassi.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto pensi se ti muovi nel momento giusto.
Cosa cambia per te
Il nodo giuridico è la compensazione. Il factor che trattiene gli incassi dei crediti ceduti non sta, in senso tecnico, “compensando” un tuo credito: sta incassando crediti suoi, perché ceduti. La parte del corrispettivo che ti spetta (il saldo oltre l’anticipo) è invece un tuo credito verso il factor, e su quello il factor tenta di compensare gli insoluti.
Sulle linee cosiddette autoliquidanti si discute di un principio che, per analogia di struttura, può interessare anche i rapporti di factoring: quando anticipazione e mandato all’incasso con patto di compensazione sono collegati in un’unica operazione, i crediti e i debiti reciproci derivano da un unico rapporto e si applica la cosiddetta compensazione impropria, un semplice conteggio di dare e avere, senza le limitazioni della compensazione legale e delle norme concorsuali che la regolano (orientamento da verificare sul testo delle pronunce). La Corte d’Appello di Brescia (sent. 22 maggio 2023, n. 863) ha aggiunto che, in un concordato preventivo, la banca può trattenere le somme incassate dopo l’ammissione solo se la convenzione contiene una clausola che glielo consente; in quel caso non opera il divieto legato alla cristallizzazione dei crediti.
Tradotto per te: la possibilità del factor di trattenere i tuoi incassi dipende quasi interamente dalle clausole del contratto, e va verificata riga per riga, perché è lì che si decide quanta cassa ti resta.
I numeri
Esposizione verso il factor: anticipi in essere su fatture non scadute 214.380 euro, insoluti riaddebitati 96.745 euro. Nel mese successivo i clienti in bonis pagano fatture cedute per 167.900 euro. Il factor trattiene l’anticipo corrispondente (134.320 euro, l’80%) e dovrebbe girarti il 20%, cioè 33.580 euro. Ma compensa questi 33.580 euro con gli insoluti: ti arriva zero, e gli insoluti scendono a 63.165 euro.
Se in quel mese hai stipendi per 58.400 euro, contributi per 21.700 euro e fornitori di materie prime per 74.200 euro, il problema non è più il factor: è che l’azienda smette di pagare tutti gli altri. È il momento in cui la crisi diventa insolvenza.
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere settimane a trattare informalmente mentre il factor si ripaga da solo con i tuoi incassi. Ogni mese di compensazioni è un mese di cassa sottratta alla continuità aziendale.
Altri rischi: il recesso dal contratto con richiesta di restituzione immediata di tutte le anticipazioni; il pignoramento dei conti dopo un decreto ingiuntivo ottenuto dal factor; la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi; l’escussione delle fideiussioni dei soci. Se il factor ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pignora i tuoi conti o i tuoi crediti verso clienti, i termini per le opposizioni esecutive non si sospendono in agosto.
Le mosse giuste
- Analisi tecnica del contratto e degli estratti: clausole di compensazione, recesso, riaddebito, calcolo degli interessi e delle commissioni. Errori di conteggio e clausole poco trasparenti sono frequenti.
- Verificare la trasparenza del contratto: se il factor è una banca e i crediti derivano da rapporti bancari, va controllato il rispetto delle regole di trasparenza del Testo unico bancario, compresa la forma scritta. Una violazione può diventare una leva.
- Valutare subito la composizione negoziata con misure protettive, che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori (art. 18 CCII) e impediscono ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di modificarli a tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
- Chiedere misure cautelari mirate se servono (art. 19 CCII), ad esempio per evitare segnalazioni o escussioni che comprometterebbero le trattative.
- Aprire una trattativa formale con proposta scritta di rientro sostenibile, documentata da un piano di tesoreria.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il funzionamento delle trattative con banche e intermediari finanziari: è questa esperienza che lo Studio mette al servizio dell’azienda quando il factor stringe.
Giurisprudenza dedicata
Sulle misure nei confronti di banche e intermediari, il Tribunale di Padova (13 gennaio 2025) ha concesso, nell’ambito di una composizione negoziata e per 120 giorni, la sospensione del rimborso dei finanziamenti bancari, l’inibitoria alla segnalazione in Centrale Rischi e Crif e l’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche MCC e SACE, secondo la sintesi pubblicata da ecnews. Non è una regola automatica: altri tribunali hanno negato l’inibitoria alla segnalazione in Centrale Rischi (Trib. Varese, 24 aprile 2023; Trib. Salerno, 10 ottobre 2023), mentre il Tribunale di Lodi (18 maggio 2023) l’ha concessa.
Profilo 4 — L’azienda che deve scegliere lo strumento di regolazione della crisi
La tua situazione
Hai superato la fase dei primi insoluti e delle trattative informali. Il piano di tesoreria a dodici mesi è negativo, l’esposizione verso il factor è significativa, ci sono debiti verso fornitori, banche, forse verso l’Erario e l’INPS. L’azienda però ha un valore: macchinari, know-how, clienti fedeli, ordini in portafoglio. Ti chiedi quale strumento usare e cosa succede al factoring in ciascuno.
Per chi è nella tua posizione, la scelta dello strumento è la decisione più importante: cambia come viene trattato il factor, cosa succede ai crediti già ceduti e se il rapporto può continuare.
Cosa cambia per te
Composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII). È un percorso stragiudiziale, con un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, che facilita le trattative con i creditori. Puoi chiedere misure protettive dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese; contestualmente devi depositare il ricorso al tribunale per la conferma. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti (art. 16, comma 5, CCII). Gli esiti possibili spaziano dal contratto con uno o più creditori agli accordi di ristrutturazione, fino al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Nella composizione negoziata il contratto di factoring prosegue: non c’è un regime di scioglimento, e gli incassi dei crediti già ceduti continuano a seguire le regole del contratto.
Accordi di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti CCII). Richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (con varianti agevolate o a efficacia estesa). Il factor, spesso uno dei creditori principali, diventa un interlocutore determinante: senza la sua adesione la maggioranza può non essere raggiunta.
Concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII). Dalla pubblicazione della domanda scattano le misure protettive (art. 54). I contratti pendenti proseguono, ma il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospenderli o scioglierli (art. 97 CCII). Per i crediti ceduti prima del deposito, il punto è l’opponibilità della cessione alla procedura e la sorte delle clausole di compensazione: il principio di App. Brescia n. 863/2023 è il punto di partenza dell’analisi.
I numeri
Ipotizziamo debiti complessivi per 2.184.600 euro: factor 412.300 (di cui 168.900 su insoluti e 243.400 su anticipi in essere su crediti non scaduti), banche 736.800, fornitori 618.200, Erario e INPS 305.700, dipendenti per TFR e retribuzioni correnti 111.600.
- In una composizione negoziata con accordo, l’obiettivo potrebbe essere: rientro dal factor sugli insoluti in 36 rate, prosecuzione della linea sui crediti nuovi, moratoria bancaria, transazione fiscale da valutare negli strumenti che la consentono.
- In un accordo di ristrutturazione, servono adesioni per almeno 1.310.760 euro (60% di 2.184.600): factor e banche insieme rappresentano 1.149.100 euro, quindi senza almeno una parte dei fornitori non si arriva alla soglia ordinaria.
- In un concordato in continuità, il factor che ha crediti già ceduti si pagherà su quelli incassati; per gli insoluti riaddebitati sarà, di regola, creditore chirografario, collocato in una classe e soggetto alle regole sul voto.
I rischi specifici
Il rischio principale è scegliere lo strumento sbagliato per inerzia o per paura, ad esempio rinviare la composizione negoziata fino a quando l’insolvenza è irreversibile, o depositare un concordato “in bianco” senza aver analizzato prima il contratto di factoring e le clausole di compensazione.
Altri rischi: misure protettive non confermate dal tribunale per difetto di documentazione; trattative con il factor condotte senza un piano credibile; omissione dei debiti tributari e previdenziali, che nel Codice hanno regole proprie (transazione fiscale e contributiva negli accordi e nel concordato).
Le mosse giuste
- Test pratico e piano di risanamento: prima di qualsiasi istanza, la diagnosi economica deve essere fatta con il commercialista.
- Analisi giuridica del factoring dentro lo strumento scelto: opponibilità delle cessioni, sorte dei crediti futuri, compensazioni, eventuale scioglimento.
- Istanza di composizione negoziata con misure protettive, se l’azienda è risanabile e serve tempo per trattare.
- Ricorso per la conferma delle misure e richiesta di misure cautelari mirate (art. 19 CCII) quando il factor o le banche possono compromettere le trattative.
- Passaggio a uno strumento concorsuale (accordi, piano di ristrutturazione, concordato) se la trattativa non produce un accordo, sfruttando il lavoro già fatto.
Giurisprudenza dedicata
Sul rapporto tra misure protettive e cautelari, il Tribunale di Torino (5 dicembre 2023) si è occupato della sovrapposizione tra i due strumenti, e il Tribunale di Brindisi (3 dicembre 2024) ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. sulla loro natura, secondo la rassegna di ecnews. Sull’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche, la stessa rassegna richiama il Tribunale di Milano (4 settembre 2024) e il Tribunale di Chieti (10 ottobre 2024). Sono indicazioni utili per capire fin dove il tribunale può spingersi a tutela delle trattative.
Profilo 5 — Il socio o l’amministratore che ha firmato fideiussioni a favore del factor
La tua situazione
Sei il socio di maggioranza, l’amministratore, o il familiare che ha firmato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società verso il factor. Spesso è una fideiussione omnibus, a volte con clausole “a prima richiesta”. La società è in difficoltà e il factor ti ha scritto chiedendoti di pagare entro dieci giorni l’intera esposizione garantita. Hai una casa, un conto, forse quote di altre società.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la crisi della società diventa un problema del tuo patrimonio personale, e gli strumenti per proteggerti non sono gli stessi della società.
Cosa cambia per te
Il garante risponde secondo il contratto di fideiussione e le regole del codice civile (artt. 1936 e seguenti). Le difese tipiche riguardano la validità della fideiussione, il limite massimo garantito, la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. (se non derogata dal contratto), il rispetto della buona fede da parte del creditore e la correttezza degli importi richiesti.
Sul versante della crisi, va tenuto presente un principio generale: negli strumenti di regolazione della crisi della società, i creditori conservano di regola i loro diritti contro i coobbligati e i fideiussori. L’omologazione di un accordo o di un concordato riduce il debito della società, ma non libera automaticamente te. Per questo la posizione del garante va negoziata insieme a quella della società, non dopo.
Nella composizione negoziata, alcune decisioni di merito hanno esteso le misure cautelari fino a inibire l’escussione di garanzie pubbliche (MCC, SACE) legate ai finanziamenti dell’impresa (Trib. Padova, 13 gennaio 2025; Trib. Milano, 4 settembre 2024; Trib. Chieti, 10 ottobre 2024, nella rassegna di ecnews). Non c’è invece una regola che blocchi automaticamente l’escussione delle fideiussioni personali dei soci: occorre una richiesta motivata e la dimostrazione che l’escussione comprometterebbe le trattative.
Se il tuo patrimonio non basta a far fronte alle garanzie, tu persona fisica puoi valutare gli strumenti del sovraindebitamento: liquidazione controllata ed esdebitazione, o, se sei a tua volta imprenditore minore, concordato minore. Se puoi accedere anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore dipende dalla natura dei debiti e dal tuo ruolo nella società: è una valutazione da fare caso per caso, con i documenti alla mano.
I numeri
Fideiussione omnibus fino a 350.000 euro. Esposizione della società verso il factor: 412.300 euro. Il factor ti chiede 350.000 euro. Patrimonio personale: abitazione stimata 287.000 euro con mutuo residuo di 94.600 euro; conto corrente 18.420 euro; quote di una società immobiliare di famiglia.
Se la società raggiunge con il factor un accordo di rientro sugli insoluti in 36 rate di 4.692 euro (168.900 euro), e il factor rinuncia contestualmente a escuterti finché l’accordo è rispettato, la tua esposizione resta potenziale e non si trasforma in un’aggressione immediata della casa. Se invece la società va in liquidazione giudiziale e il factor riceve il 12% sul suo credito chirografario, la richiesta nei tuoi confronti rimane per la parte non soddisfatta, entro il massimale di 350.000 euro.
I rischi specifici
Il rischio principale è pagare o firmare riconoscimenti di debito prima di aver verificato gli importi e la validità della garanzia. Un riconoscimento di debito firmato in fretta può eliminare difese che avresti avuto.
Altri rischi: atti di disposizione del patrimonio personale (donazioni, vendite ai familiari, costituzione di fondi patrimoniali) compiuti dopo la richiesta del factor, che possono essere aggrediti con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e, in alcuni casi, assumere rilievo penale; decreti ingiuntivi notificati e non opposti nel termine.
Le mosse giuste
- Recuperare il testo della fideiussione e verificarne massimale, clausole, eventuali deroghe all’art. 1957 c.c.
- Ricalcolare l’esposizione garantita sugli estratti del factor, distinguendo capitale, interessi e commissioni.
- Negoziare la tua posizione dentro l’accordo della società, chiedendo un patto di non escussione finché il piano è rispettato.
- Opporsi tempestivamente a eventuali decreti ingiuntivi: il termine di 40 giorni si sospende dal 1° al 31 agosto, ma non conviene affidarsi a quel margine.
- Valutare gli strumenti del sovraindebitamento se il patrimonio non è sufficiente, prima che il factor avvii esecuzioni.
Giurisprudenza dedicata
Sul piano del factoring in senso stretto, anche le clausole del contratto sul rischio di solvenza (per esempio quelle che fanno venir meno retroattivamente la garanzia pro soluto) vanno lette con attenzione, perché la loro validità può essere discussa, con effetti anche sull’esposizione dei garanti.
Profilo 6 — La piccola impresa di componenti sotto soglia
La tua situazione
Sei una piccola officina, una ditta individuale o una società con pochi dipendenti che produce componenti su commessa. Hai ceduto le fatture a un factor pro solvendo per avere liquidità. Il tuo attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti sono contenuti. Un cliente importante non paga, il factor riaddebita gli anticipi, e i debiti verso fornitori e fisco si accumulano.
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa che devi sapere è che non sei soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato preventivo, ma hai strumenti specifici, spesso più semplici e meno conosciuti.
Cosa cambia per te
L’impresa minore è quella che, nei tre esercizi precedenti, non ha superato congiuntamente le soglie fissate dall’art. 2 CCII per attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti. Per te gli strumenti sono:
- la composizione negoziata, accessibile anche all’impresa sotto soglia, con regole adattate (art. 25-quater CCII);
- il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che consente di proseguire l’attività con un piano approvato dai creditori, gestito con l’assistenza di un OCC;
- la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), procedura liquidatoria che porta all’esdebitazione.
Se sei una ditta individuale, la distinzione tra debiti dell’impresa e debiti personali non esiste sul piano patrimoniale: il factor può aggredire tutti i tuoi beni. Gli strumenti del sovraindebitamento, gestiti con l’Organismo di composizione della crisi, sono quindi la sede naturale per regolare insieme l’esposizione verso il factor, i fornitori e il fisco.
I termini dei procedimenti di concordato minore e liquidazione controllata, essendo disciplinati dal Codice, non beneficiano della sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII).
I numeri
Ipotizziamo una ditta individuale con debiti per 286.400 euro: factor 74.300, banca 62.800, fornitori 91.700, Erario e INPS 57.600. L’attività genera un margine operativo di 3.150 euro al mese, al netto del necessario per il mantenimento della famiglia.
In un concordato minore della durata di cinque anni, il flusso destinabile ai creditori sarebbe di 189.000 euro (3.150 × 60), cioè circa il 66% dei debiti complessivi, prima delle spese della procedura (compensi dell’OCC e spese di giustizia). Se l’attività non è sostenibile, la liquidazione controllata metterebbe a disposizione i beni, con l’esdebitazione a conclusione della procedura.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare di essere “troppo piccolo” per avere strumenti di tutela e continuare a pagare il factor a scapito di fisco e fornitori, aggravando la posizione complessiva e i rischi di esecuzioni su più fronti.
Altri rischi: pignoramenti del conto o dei crediti verso i clienti residui; perdita dei requisiti di meritevolezza richiesti dal Codice per il concordato minore se nel frattempo si compiono atti in frode ai creditori.
Le mosse giuste
- Verificare il rispetto delle soglie di impresa minore negli ultimi tre esercizi.
- Ricostruire l’esposizione verso il factor e gli eventuali crediti che ti spettano ancora (il saldo oltre gli anticipi).
- Recuperare il possibile dai clienti in bonis, anche con decreto ingiuntivo, per alimentare il piano.
- Aprire il fascicolo con un OCC per valutare concordato minore o liquidazione controllata.
- Gestire la posizione fiscale con lo staff tributario, perché il piano deve tenere conto anche dei debiti erariali e contributivi.
Giurisprudenza dedicata
Sulle esecuzioni presso terzi durante le misure protettive, le decisioni richiamate dalla rassegna di diritto.it indicano che la sospensione non estingue il pignoramento ma blocca la fase di assegnazione: il terzo continua a custodire le somme. Per la piccola impresa che rischia pignoramenti dei crediti verso clienti, questo significa che le misure, una volta concesse, congelano la situazione ma non restituiscono automaticamente la disponibilità delle somme già vincolate.
Stesso cliente insolvente, tre aziende, tre esiti
Per capire quanto conta il profilo, prendiamo lo stesso problema e applichiamolo a tre aziende diverse. Il problema è sempre questo: un cliente dell’automotive smette di pagare fatture cedute pro solvendo per 127.480 euro nominali, con anticipo dell’80% pari a 101.984 euro. Le ipotesi sono dimostrative, costruite su importi realistici, e non descrivono casi reali.
Ipotesi A — Azienda in bonis, cliente non ancora in procedura
L’azienda ha un fatturato di 4,2 milioni di euro e un piano di tesoreria ancora positivo, ma stretto. Il factor riaddebita i 101.984 euro più 3.126 euro di oneri: totale 105.110 euro, da rientrare in 60 giorni.
Sequenza ragionata:
- il factor retrocede i crediti all’azienda contro il riaddebito, e l’azienda diventa di nuovo titolare del credito verso il cliente;
- diffida con richiesta degli interessi del D.Lgs. 231/2002 e del forfait di 40 euro per ciascuna fattura;
- deposito del ricorso per decreto ingiuntivo su fatture, ordini e documenti di trasporto; il decreto viene notificato al cliente il 14 luglio 2026;
- il termine di 40 giorni per l’opposizione del cliente decorre dal giorno successivo: 17 giorni a luglio, poi la sospensione dal 1° al 31 agosto, poi 23 giorni da settembre. Il termine scade mercoledì 23 settembre 2026.
Esito: se il cliente non si oppone, il decreto diventa esecutivo e l’azienda può procedere con precetto e pignoramento. Nel frattempo ha negoziato con il factor un rientro in sei rate di 17.518 euro circa, compatibile con il piano di tesoreria. La cassa regge, il recupero è avviato, nessuno strumento della crisi è necessario.
Ipotesi B — Azienda in crisi, che accede alla composizione negoziata
Stessa fattura insoluta, ma l’azienda ha già altri 214.000 euro di insoluti verso il factor e il piano di tesoreria a dodici mesi è negativo per 386.700 euro. Il factor ha comunicato il recesso e chiede la restituzione di tutte le anticipazioni.
Sequenza ragionata:
- l’azienda deposita l’istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive; l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese lunedì 26 ottobre 2026, e lo stesso giorno l’azienda deposita il ricorso al tribunale per la conferma;
- il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, quindi entro giovedì 5 novembre 2026;
- dalla pubblicazione, il factor non può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’azienda né, per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o modificarli a danno dell’impresa (art. 18 CCII);
- con l’esperto, l’azienda propone al factor un rientro sugli insoluti in 36 mesi e la prosecuzione della linea sui crediti verso clienti solidi, documentando che la continuità aumenta le probabilità di recupero anche per il factor.
Esito: la cassa smette di essere drenata da azioni esecutive. Se l’accordo con il factor si chiude e regge, la crisi si risolve senza procedure concorsuali; se la trattativa fallisce, il lavoro fatto confluisce in uno strumento successivo. Il recupero verso il cliente insolvente prosegue nel frattempo.
Ipotesi C — Piccola impresa sotto soglia, con il cliente in liquidazione giudiziale
Una ditta di componenti con ricavi annui inferiori alla soglia di impresa minore. Il cliente insolvente è stato aperto in liquidazione giudiziale e la sentenza fissa l’udienza di verifica dello stato passivo per mercoledì 16 dicembre 2026.
Sequenza ragionata:
- chi è titolare del credito (factor o ditta, secondo il contratto) deve depositare la domanda di ammissione al passivo almeno trenta giorni prima dell’udienza: entro lunedì 16 novembre 2026, con termini che non si sospendono in nessun periodo dell’anno (art. 9, comma 1, CCII);
- la ditta, che non riesce a sostenere il riaddebito di 105.110 euro insieme agli altri debiti (complessivamente 248.900 euro), apre il fascicolo con un OCC per valutare il concordato minore;
- contemporaneamente lo staff tributario verifica i presupposti per la nota di variazione IVA sulla parte del credito non incassata dalla procedura del cliente.
Esito: il credito verso il cliente diventa un’attività incerta e lontana nel tempo; la soluzione per la ditta passa da un piano di concordato minore che includa il factor tra i creditori, oppure da una liquidazione controllata con esdebitazione se la continuità non è sostenibile.
Cosa insegnano le tre ipotesi
Lo stesso insoluto da 127.480 euro produce tre percorsi diversi: un recupero ordinario con decreto ingiuntivo, una trattativa protetta nella composizione negoziata, una procedura di sovraindebitamento. La differenza non la fa l’importo, la fa la posizione dell’azienda nel momento in cui il problema esplode. E in tutti e tre i casi i termini, ordinari o concorsuali, vanno calcolati con il regime giusto: sospensione feriale per l’opposizione al decreto ingiuntivo, nessuna sospensione per i termini del Codice della crisi.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà le situazioni pure sono rare. Un’azienda di componenti spesso ha contemporaneamente clienti in procedura, un factor aggressivo e soci garanti. Ecco come si combinano le regole nelle sovrapposizioni più frequenti.
Azienda in composizione negoziata con un cliente in liquidazione giudiziale
Qui convivono due procedure del Codice: la tua, che ti protegge dai creditori, e quella del cliente, nella quale sei (o il factor è) creditore. Le misure protettive che hai ottenuto non sospendono i termini della procedura del cliente: devi insinuarti al passivo del cliente nei termini, anche mentre sei in composizione negoziata. L’esperto e il tuo consulente devono coordinare le due posizioni, perché il valore che recupererai dal cliente entra nel piano di risanamento.
Se il curatore del cliente avvia contro di te una revocatoria dei pagamenti ricevuti nei sei mesi anteriori, quella causa è un’azione della procedura del cliente: le misure protettive della tua composizione negoziata riguardano le azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio, non impediscono al curatore di agire in giudizio per l’accertamento. Il Tribunale di Bari (30 maggio 2024), richiamato dalla rassegna di ecnews, è citato proprio sul tema delle azioni di mero accertamento ammesse durante le misure protettive.
Socio garante che è anche amministratore della società in crisi
È il caso più delicato. Come amministratore hai il dovere di attivarti tempestivamente per la crisi della società (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII); come garante hai l’interesse a evitare che il factor ti escuta. Le due posizioni possono entrare in conflitto: ad esempio, un pagamento preferenziale al factor per ridurre la tua esposizione personale, effettuato quando la società è già insolvente, può essere revocato e può esporre a responsabilità.
La strada corretta è negoziare la posizione del garante dentro lo strumento della società: un accordo con il factor che preveda il rientro della società e un patto di non escussione finché il piano è rispettato. In questo modo l’interesse della società e il tuo coincidono.
Piccola impresa con soci garanti persone fisiche
Se la società è sotto soglia e i soci hanno garantito il factor, si può valutare una gestione coordinata: concordato minore o liquidazione controllata per la società, e per i soci gli strumenti di sovraindebitamento adatti alla loro posizione. Il Codice prevede la possibilità di procedure familiari e di coordinamento tra procedure collegate; la scelta dello strumento per ciascun soggetto dipende dalla natura dei suoi debiti e dal suo patrimonio, e va fatta con l’OCC.
Azienda che è contemporaneamente cedente pro solvendo e debitore ceduto
Capita nelle filiere: la tua azienda cede crediti a un factor e, a sua volta, i tuoi fornitori hanno ceduto al loro factor i crediti verso di te. Se entri in crisi, avrai due factor con posizioni opposte: uno che ti chiede il riaddebito come cedente, l’altro che ti chiede il pagamento come debitore ceduto. Nel piano di risanamento vanno trattati separatamente, perché il secondo factor è un creditore come qualsiasi fornitore, mentre il primo ha in mano crediti che sono parte del tuo attivo. La regola sulle eccezioni opponibili al factor vale qui a tuo favore: le contestazioni sulla fornitura sorte prima della notizia della cessione puoi opporle anche al factor del fornitore.
Cliente in concordato in continuità che ti chiede di continuare a fornire
Sei fornitore di un cliente in concordato in continuità che ti chiede di continuare le forniture. I nuovi crediti, sorti dopo il deposito della domanda e autorizzati o funzionali alla procedura, sono di regola prededucibili, cioè pagati prima dei crediti concorsuali. Ma se i tuoi nuovi crediti sono ceduti al factor pro solvendo, devi verificare che il factor sia disposto ad anticiparli: molti contratti escludono l’acquisto di crediti verso debitori in procedura. In quel caso continuerai a fornire senza anticipo, con un impatto sulla tua cassa che deve essere valutato prima di accettare.
Il confronto tra profili
La tabella riassume, per ciascun profilo, gli aspetti chiave trattati nella guida. Va letta insieme alle sezioni dedicate: è uno strumento di orientamento, non sostituisce l’analisi dei documenti.
| Aspetto | 1. In bonis ai primi insoluti | 2. Cliente in procedura | 3. Factor che stringe | 4. Scelta dello strumento | 5. Socio garante | 6. Impresa minore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regole principali | Contratto, L. 52/1991, D.Lgs. 231/2002, art. 3 CCII | Artt. 201, 208, 166, 172 CCII; art. 54 e 100 CCII se concordato | Clausole di compensazione e recesso; artt. 18-19 CCII | Artt. 12 ss., 57 ss., 84 ss., 97 CCII | Artt. 1936 ss., 1957, 2901 c.c. | Artt. 2, 25-quater, 74 ss., 268 ss. CCII |
| Strumento di tutela | Recupero ordinario, trattativa con il factor | Insinuazione al passivo, voto, nota IVA | Composizione negoziata con misure | Composizione, accordi, concordato | Negoziazione dentro l’accordo della società, sovraindebitamento | Concordato minore, liquidazione controllata |
| Termini chiave | 40 giorni opposizione a decreto ingiuntivo (feriale 1-31 agosto) | 30 giorni prima dell’udienza di verifica, senza feriale | Udienza di conferma entro 10 giorni dal deposito | Durata delle misure fissata dal tribunale | 40 giorni opposizione a decreto ingiuntivo (feriale 1-31 agosto) | Termini del Codice senza feriale |
| Rischio principale | Riaddebito a catena | Revocatoria dei pagamenti ricevuti | Compensazioni che svuotano la cassa | Scegliere tardi o male | Pagare o riconoscere il debito senza verifiche | Credersi senza strumenti |
| Prima mossa | Leggere il contratto di factoring | Coordinarsi con il factor sull’insinuazione | Analisi tecnica di contratto ed estratti | Piano di risanamento e test pratico | Recuperare e verificare la fideiussione | Verifica delle soglie e fascicolo OCC |
Il dato che emerge dal confronto è che i termini sono il discrimine più pericoloso: chi confonde il regime del processo ordinario con quello del Codice della crisi rischia di perdere diritti che nessuna strategia successiva può recuperare.
Le domande che valgono per tutti
Se il cliente insolvente paga dopo che il factor mi ha riaddebitato l’anticipo, a chi vanno i soldi?
Dipende da chi è titolare del credito in quel momento. Se il factor ti ha retrocesso il credito contro il riaddebito, l’incasso è tuo; se il factor ha mantenuto la titolarità, l’incasso va a lui e deve essere imputato a riduzione della tua esposizione secondo il contratto. È uno dei punti dove gli errori di conteggio sono più frequenti, e la verifica degli estratti serve proprio a questo.
Le misure protettive della composizione negoziata impediscono al factor di incassare i crediti già ceduti?
Di regola no. Le misure protettive impediscono azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, ma i crediti già ceduti in modo opponibile non fanno più parte del tuo patrimonio: il factor li incassa come titolare. Diverso è il problema delle somme che ti spettano oltre l’anticipo e delle clausole di compensazione, che vanno analizzate alla luce del contratto e, se necessario, con la richiesta di misure cautelari mirate.
Cosa succede se il cliente insolvente chiude un concordato con una percentuale bassa?
Il credito verso il cliente si riduce alla percentuale omologata. Nel pro solvendo, la differenza resta di norma a tuo carico come garante della solvenza, nei limiti del contratto. Per la parte non pagata potrai valutare la nota di variazione IVA alle condizioni dell’art. 26 D.P.R. 633/1972.
Posso cambiare factor o passare al pro soluto mentre sono in crisi?
In teoria sì, in pratica è difficile: un nuovo factor valuterà la tua situazione e quella dei tuoi clienti. Nella composizione negoziata, la ricerca di nuova finanza può essere parte delle trattative, e il Codice prevede regole di favore per i finanziamenti autorizzati dal tribunale. È un’opzione da inserire nel piano, non una via di fuga.
Ad agosto posso rimandare tutto a settembre?
Dipende da quale termine stai guardando. Se il termine riguarda un giudizio civile ordinario di cognizione, come l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal factor o contro un cliente, vale la sospensione dal 1° al 31 agosto. Se invece riguarda una procedura del Codice della crisi (insinuazione al passivo di un cliente, reclamo sulle misure protettive, opposizione allo stato passivo, termini del tuo concordato o della tua composizione negoziata), i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione. E se il factor ha già pignorato i tuoi conti, i termini delle opposizioni esecutive non si sospendono. Per una stessa azienda, nello stesso mese, possono quindi correre in parallelo termini sospesi e termini che non si fermano.
Se perdo il cliente principale durante la procedura, il piano salta?
Non necessariamente, ma va aggiornato. Nella composizione negoziata l’esperto valuta in continuazione la ragionevolezza del risanamento; nel concordato, una modifica sostanziale del piano richiede di riaprire il confronto con i creditori. Per questo nei piani delle aziende di componenti va sempre analizzata la concentrazione dei clienti: dipendere da uno o due grandi committenti è il rischio strutturale del settore.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate su rassegne e massimari pubblicati; per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questo tema. Alcune sono anteriori al 2023 ma restano il riferimento sui punti specifici del factoring; per altre la fonte non riporta numero o sezione, e li abbiamo omessi invece di ricostruirli.
Per l’azienda ai primi insoluti (profilo 1)
Per questo profilo non citiamo pronunce specifiche: valgono le regole sulle eccezioni opponibili al factor e sulla trasparenza del contratto descritte nel testo, da verificare sul singolo contratto.
Per l’azienda con il cliente in procedura (profilo 2)
Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31652. L’esenzione da revocatoria prevista dalla legge sul factoring per i pagamenti del debitore ceduto al cessionario riguarda solo i pagamenti ordinari, e non si estende agli atti solutori anomali come la delegazione di pagamento. Rilevanza: se il cliente poi fallito ha pagato con modalità anomale, quel pagamento può essere revocato, e nel pro solvendo il factor si rivarrà sul cedente.
Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 3784. L’opponibilità della cessione in massa al fallimento del cedente può fondarsi, in alternativa, sul pagamento del corrispettivo con data certa oppure sulla notifica o accettazione del debitore ceduto; i requisiti più rigorosi valgono solo per la revocatoria. Rilevanza: è la regola che decide se i crediti ceduti restano al factor o rientrano nella massa.
Cass. civ. n. 19199/2014 (estremi come riportati da ecnews). Se la cessione non è notificata né accettata prima della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto deve pagare il curatore anche se conosceva la cessione. Rilevanza: mostra perché la notifica tempestiva della cessione è decisiva per la tenuta dell’operazione.
Per l’azienda stretta dal factor (profilo 3)
Corte d’Appello di Brescia, 22 maggio 2023, n. 863. In un concordato preventivo, la banca può trattenere le somme incassate dopo l’ammissione solo se la convenzione contiene un patto di compensazione o di annotazione ed elisione; in quel caso la cristallizzazione dei crediti non opera, perché entrambi i crediti nascono dall’operazione anteriore alla domanda. Rilevanza: conferma che la presenza o l’assenza della clausola cambia l’esito.
Trib. Padova, 13 gennaio 2025. In una composizione negoziata il tribunale ha concesso per 120 giorni misure cautelari consistenti nella sospensione del rimborso dei finanziamenti bancari, nell’inibitoria alla segnalazione in Centrale Rischi e Crif e nell’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC e SACE (sintesi di ecnews). Rilevanza: dimostra l’ampiezza delle misure ottenibili nei confronti degli intermediari quando servono alle trattative.
Per l’azienda che sceglie lo strumento (profilo 4)
Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Affronta il rapporto e la sovrapposizione tra misure protettive e misure cautelari nella composizione negoziata (citata nella rassegna di ecnews). Rilevanza: aiuta a calibrare la domanda al tribunale.
Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024. Ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., sulla natura delle misure protettive e cautelari (citato nella stessa rassegna). Rilevanza: segnala che su alcuni aspetti la disciplina è ancora in assestamento, e che le scelte processuali vanno ponderate.
Trib. Lodi, 18 maggio 2023; Trib. Varese, 24 aprile 2023; Trib. Salerno, 10 ottobre 2023. Sulla richiesta di inibire la segnalazione in Centrale Rischi, Lodi l’ha accolta, Varese e Salerno l’hanno respinta (sintesi di ecnews). Rilevanza: chi chiede questa misura deve dimostrare in concreto che la segnalazione comprometterebbe l’accesso al credito necessario al piano.
Trib. Bari, 30 maggio 2024. Citato in rassegna sulle azioni di mero accertamento ammesse durante le misure protettive. Rilevanza: le misure non bloccano ogni giudizio, e l’azienda deve prepararsi a gestire anche le cause di accertamento.
Per il socio garante (profilo 5)
Trib. Milano, 4 settembre 2024; Trib. Chieti, 10 ottobre 2024. Nella composizione negoziata hanno inibito l’escussione delle garanzie pubbliche MCC (sintesi di ecnews). Rilevanza: mostrano che la tutela delle trattative può estendersi alle garanzie collegate ai finanziamenti dell’impresa, pur senza un automatismo per le fideiussioni personali.
Per la piccola impresa e per chi subisce pignoramenti (profilo 6)
Trib. Milano, 26 gennaio 2022; Trib. Padova, 20 luglio 2022; Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. Secondo la rassegna di diritto.it, le misure protettive sospendono il pignoramento presso terzi senza estinguerlo: il vincolo sulle somme resta, la fase di assegnazione si blocca, il terzo continua a custodire e la procedura esecutiva resta in quiescenza. Rilevanza: per chi ha i crediti verso clienti pignorati dal factor o da altri creditori, le misure congelano la situazione ma non liberano automaticamente le somme.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua azienda di componenti
Quando un’azienda di componenti arriva da noi con un factoring pro solvendo che si sta trasformando in un debito e clienti che non pagano, il lavoro dello Studio si articola in strumenti concreti, declinati sul profilo:
- Analizziamo il contratto di factoring clausola per clausola: riaddebito, compensazione, recesso, cessione di crediti futuri, garanzie collegate, rispetto della forma scritta e della trasparenza. È la base di qualsiasi strategia, per tutti i profili.
- Ricostruiamo i conti con il factor: lo staff di commercialisti verifica estratti, imputazione degli incassi, interessi e commissioni, e individua eventuali somme che spettano all’azienda oltre gli anticipi.
- Per l’azienda in bonis, avviamo il recupero verso i clienti: diffide con gli interessi del D.Lgs. 231/2002, ricorsi per decreto ingiuntivo, precetti e pignoramenti, coordinando con il factor chi è legittimato ad agire.
- Per l’azienda con clienti in procedura, prepariamo e depositiamo le domande di ammissione al passivo nei termini del Codice, che non conoscono sospensione feriale, e seguiamo il voto nei concordati dei clienti.
- Difendiamo l’azienda nelle revocatorie promosse dai curatori dei clienti, raccogliendo la prova dei termini d’uso e della regolarità dei pagamenti.
- Per l’azienda in crisi, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con le misure protettive, il ricorso per la conferma e, quando servono, le richieste di misure cautelari nei confronti di factor e banche.
- Conduciamo la trattativa con il factor su piani di rientro sostenibili, prosecuzione delle linee e patti di non escussione dei garanti, documentando tutto con il piano di tesoreria.
- Valutiamo e costruiamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità, con l’analisi della sorte dei crediti ceduti.
- Per i soci garanti, verifichiamo le fideiussioni e difendiamo la loro posizione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nelle esecuzioni, valutando gli strumenti del sovraindebitamento quando necessari.
- Per l’impresa minore, apriamo il percorso con l’OCC verso il concordato minore o la liquidazione controllata, insieme allo staff tributario per la parte fiscale, compresa la nota di variazione IVA sui crediti non incassati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il profilo dominante di questo tema, l’imprenditore in crisi, conta soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le regole e la logica della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto, le dinamiche delle trattative con banche e intermediari finanziari, e saper impostare una proposta che il factor possa ragionevolmente accettare. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, nelle opposizioni, nelle revocatorie e nei giudizi sullo stato passivo. Lo staff multidisciplinare, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, permette di tenere unite la parte giuridica, quella contabile e quella fiscale, che in una crisi da factoring sono inseparabili.
Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare i documenti, a verificare ogni termine, a costruire la strategia più adatta alla posizione dell’azienda e a seguirla con continuità.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Un factoring pro solvendo con clienti insolventi non è un unico problema: è un problema diverso per l’azienda in bonis, per quella con il cliente in procedura, per quella che il factor sta stringendo, per quella che deve scegliere uno strumento della crisi, per il socio garante e per la piccola impresa sotto soglia. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, con i termini giusti, a partire dall’art. 9 del Codice della crisi che fa correre i termini concorsuali anche in agosto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno gli strumenti con cui un’impresa può trattare con il factor sotto la protezione del tribunale, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere i contratti di factoring, ricostruire i conti e gestire gli effetti fiscali dei crediti persi. Per le imprese minori e per i garanti, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC completano il quadro.
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