#Finsubito news – Agevolazioni prima casa: termini estesi a 2 anni


Le novità sono essenzialmente tre:

– estensione da 18 mesi a 2 anni del termine per trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato;

– estensione da 1 a 2 anni del termine per riacquistare un’abitazione dopo aver alienato, prima del compimento del quinquennio, quella acquistata con le agevolazioni prima casa;

– estensione da 1 a 2 anni del termine per riacquistare un’abitazione al fine della fruizione del credito d’imposta.

La disposizione contiene inoltre una clausola di applicazione ai precedenti acquisti e alle precedenti alienazioni, subordinata al mancato decorso dei termini previgenti alla data di entrata in vigore della legge.

Termine di alienazione dell’immobile prima casa preposseduto

L’estensione da 1 a 2 anni del termine per l’alienazione dell’immobile acquistato come prima casa, in caso di acquisto di un ulteriore immobile godendo delle medesime agevolazioni, è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La norma, confermata dalla Nota 1, comma 5, dell’art. 1, della Tariffa di cui all’allegato 1 al nuovo Testo Unico n. 123/2025, ha modificato, dal 1° gennaio 2025, il termine entro cui l’acquirente di un immobile che fruisce delle agevolazioni prima casa e che già possiede un immobile acquistato con le medesime agevolazioni, deve alienare l’immobile preposseduto, al fine di non perdere le agevolazioni (con recupero del tributo e applicazione di sanzioni e interessi).
Il termine per la vendita dell’immobile preposseduto, al fine di non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni, era di 1 anno fino al 31 dicembre 2024. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo termine di 2 anni non riguarda solo gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 ma tutti i casi in cui, alla data del 1° gennaio 2025, non era ancora spirato il vecchio termine di 1 anno (risposta a interpello 5 maggio 2025, n. 127).

La legge di Bilancio 2025 non aveva, invece, modificato i termini per trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa (18 mesi) e per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, dopo l’alienazione, entro il quinquennio, dell’immobile acquistato con i benefici prima casa.

Trasferimento della residenza

Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa, l’immobile da acquistare deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza – nota I, comma 1, lettera a), dell’art. 1, Tariffa – Parte I – dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025.
La norma subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di 18 mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata (Cass., 8 luglio 2020, n. 14230).

La nuova disciplina estende il termine per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa portandolo da 18 mesi a 2 anni.

Estensione da uno a 2 anni del termine per il riacquisto dopo la vendita infraquinquennale

In caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, si decade dal beneficio e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con gli interessi di mora, nonché una sanzione amministrativa pari al 30% delle stesse imposte.

Se si tratta di cessioni soggette all’IVA, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.

Nel caso di decadenza dalle agevolazioni prima casa, inoltre, ove il contribuente abbia contratto un mutuo con applicazione dell’imposta sostitutiva in misura agevolata, il soggetto incorre anche nella decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alle imposte sostitutive sul mutuo (risposta a interpello 24 settembre 2020, n. 409).
Il recupero delle imposte e la sanzione amministrativa non trovano applicazione nel caso in cui il contribuente, entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (nota I, comma 4, dell’art. 1, Tariffa – Parte I – dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 123/2025).

La disposizione inserita nel Ddl di Bilancio 2027 estende il termine per la riacquisto di altro immobile, in caso di vendita infraquinquennale, da 1 a 2 anni dall’alienazione.

La modifica consente pertanto al contribuente che vende anticipatamente l’abitazione agevolata di disporre di un periodo più lungo per acquistare un’altra abitazione principale, evitando il recupero delle imposte risparmiate sul primo acquisto.

La disposizione proposta, dunque, coordina i termini previsti per il riacquisto di una abitazione principale in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, con il termine previsto per la vendita dell’immobile preposseduto, in caso di acquisto di ulteriore fabbricato prima casa.

Due anni per riacquistare un’abitazione al fine di fruire del credito d’imposta.

Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prima casa prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, un’altra casa di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni previste per le agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (nota I, comma 7, dell’art. 1, Tariffa – Parte I – dell’Allegato 1 al D. Lgs. n. 123/2025).

Attualmente, il credito spetta se il nuovo acquisto avviene entro 1 anno dall’alienazione della precedente abitazione.

La manovra 2027 estende anche questo termine a 2 anni dall’alienazione.

Il credito continua a essere riconosciuto:

– fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta per il precedente acquisto agevolato;

– senza poter eccedere l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il nuovo acquisto.

Viene confermato che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Il credito può altresì essere utilizzato in compensazione ma, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.

Decorrenza e disciplina transitoria

Il disegno di legge di Bilancio 2027 contiene una disposizione transitoria che recepisce legislativamente l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso in occasione della modifica del 2024.

La norma, infatti, prevede che le modifiche si applichino anche ai rapporti già in essere, vale a dire agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima dell’entrata in vigore della legge, a condizione che, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

Ad esempio

In caso di acquisto effettuato da 15 mesi (alla data del 31 dicembre 2026), senza avere ancora trasferito la residenza, il termine viene esteso a 2 anni.

In caso di vendita infraquinquennale effettuata da 8 mesi, senza avere ancora riacquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, il termine per il riacquisto viene esteso a 2 anni dalla vendita.

Confronto tra disciplina vigente e modifiche proposte

Fattispecie

Disciplina vigente

Ddl Bilancio 2027

Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato

18 mesi dall’acquisto

2 anni dall’acquisto

Rivendita dell’immobile preposseduto acquistato con le agevolazioni prima casa

2 anni dall’acquisto

Nessuna modifica

Riacquisto di un’abitazione da destinare a propria abitazione principale, dopo la vendita infraquinquennale della precedente abitazione agevolata

1 anno dall’alienazione

2 anni dall’alienazione

Credito d’imposta per il riacquisto di una nuova abitazione dopo la vendita della precedente abitazione agevolata

1 anno dall’alienazione

2 anni dall’alienazione

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