Richiedere un mutuo in due è una scelta comune, che riguarda sia le coppie sposate sia i conviventi, i soci o i familiari che intendono acquistare un immobile insieme. La cointestazione incide sulla valutazione del merito creditizio, sulla ripartizione delle responsabilità e sulle agevolazioni fiscali disponibili. Conoscere le regole che la disciplinano aiuta a prendere decisioni più consapevoli prima della stipula.
Cos’è il mutuo cointestato e come funziona
Il mutuo cointestato è un contratto di finanziamento sottoscritto da due o più persone, che assumono solidalmente la responsabilità del rimborso. Ciascun cointestatario è obbligato nei confronti della banca per l’intero importo del debito, non solo per la propria quota: se uno dei due smette di pagare, l’altro è tenuto a coprire l’intera rata.
Dal punto di vista della banca, la cointestazione riduce il rischio del finanziamento: i redditi dei cointestatari vengono sommati, aumentando la capacità di rimborso complessiva e, di conseguenza, le possibilità di ottenere un importo più elevato o condizioni più favorevoli.
La cointestazione del mutuo non implica necessariamente la coproprietà dell’immobile: i due aspetti sono indipendenti dal punto di vista giuridico. È possibile essere cointestatari del mutuo senza essere comproprietari dell’immobile, e viceversa. Nella pratica, tuttavia, le due situazioni coincidono nella maggior parte dei casi.
Quali sono i requisiti per ottenere un mutuo cointestato
I requisiti per accedere a un mutuo cointestato sono sostanzialmente gli stessi di un mutuo individuale, applicati a entrambi i richiedenti. La banca valuta il profilo di ciascun cointestatario e li considera congiuntamente per stabilire l’importo concedibile.
Gli elementi principali presi in esame sono:
- la capacità reddituale complessiva: i redditi di entrambi i richiedenti vengono sommati. La rata non dovrebbe superare il 30–35% del reddito netto mensile combinato
- la stabilità lavorativa: la banca valuta la tipologia contrattuale di ciascun cointestatario – a tempo indeterminato, autonomo, a termine – e la continuità del reddito nel tempo
- la storia creditizia: eventuali segnalazioni negative a carico di uno dei richiedenti possono influenzare negativamente la valutazione complessiva della pratica
- l’età: alla scadenza del finanziamento, almeno uno dei cointestatari deve rispettare il limite anagrafico previsto dalla banca
La presenza di un secondo richiedente con un profilo solido può compensare eventuali debolezze del profilo principale, rendendo accessibile un importo che sarebbe difficile ottenere individualmente.
Come funziona l’accollo del mutuo cointestato
L’accollo è l’operazione con cui uno dei cointestatari subentra all’altro nell’obbligo di rimborso del mutuo, assumendosi l’intera responsabilità del debito residuo. È una procedura rilevante soprattutto in caso di separazione, divorzio o scioglimento di una società tra comproprietari.
L’accollo può essere interno – quando i cointestatari si accordano tra loro senza il coinvolgimento della banca – oppure esterno, quando la banca è parte dell’accordo e libera formalmente il cointestatario uscente da ogni obbligo. Solo l’accollo esterno, detto anche accollo liberatorio, produce effetti nei confronti dell’istituto di credito.
La banca non è obbligata ad accettare l’accollo: valuterà il profilo del soggetto che subentra e verificherà che la sua capacità reddituale sia sufficiente a sostenere il rimborso da solo. Se il profilo non è ritenuto adeguato, la banca può rifiutare l’operazione o richiedere garanzie aggiuntive.
In assenza di accollo liberatorio, entrambi i cointestatari rimangono obbligati nei confronti della banca, indipendentemente dagli accordi privati intercorsi tra loro.
Come funziona la detrazione fiscale del mutuo cointestato
Gli interessi passivi pagati su un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro annui per ciascun dichiarante.
Nel caso del mutuo cointestato, la detrazione si ripartisce tra i cointestatari in proporzione alla quota di interessi effettivamente sostenuta da ciascuno. Se il mutuo è cointestato al 50%, ciascun cointestatario potrà detrarre il 19% sulla propria quota di interessi, fino al limite di 4.000 euro individuale.
Per accedere alla detrazione è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del richiedente e che il contratto di mutuo sia stipulato per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione. La detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali sulla stessa spesa.
Un caso particolare riguarda le coppie in cui uno dei cointestatari è fiscalmente a carico dell’altro: in questo caso, il cointestatario che sostiene l’onere può portare in detrazione l’intera quota di interessi, compresa quella del familiare a carico.
Domande frequenti sul mutuo cointestato
Mutuo cointestato tra non sposati: è possibile?
Sì. Non esiste alcun vincolo normativo che limiti la cointestazione del mutuo alle coppie sposate. Conviventi, familiari, amici o soci possono richiedere un mutuo cointestato, a condizione che entrambi i richiedenti soddisfino i requisiti previsti dalla banca. Il legame affettivo o familiare tra i cointestatari non è un elemento rilevante per la valutazione della pratica: ciò che conta è il profilo creditizio e reddituale di ciascuno.
Per le coppie conviventi non sposate che intendono acquistare la prima casa, vale la pena verificare i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa, che in alcuni casi prevede condizioni specifiche per i conviventi more uxorio.
Assicurazione vita nel mutuo cointestato: è obbligatoria?
La polizza vita collegata al mutuo non è obbligatoria per legge, ma molte banche la richiedono come condizione per l’erogazione del finanziamento, soprattutto per importi elevati o durate lunghe. Nel caso del mutuo cointestato, la polizza può essere stipulata su entrambi i cointestatari o solo su uno di essi, a seconda delle condizioni proposte dalla banca.
La funzione della polizza vita è coprire il debito residuo in caso di decesso di uno dei mutuatari, evitando che l’onere ricada interamente sull’altro cointestatario o sugli eredi. È un elemento di tutela rilevante, soprattutto quando i due cointestatari contribuiscono in misura analoga al rimborso delle rate.
Cosa succede in caso di separazione o vendita dell’immobile
In caso di separazione o scioglimento della convivenza, il mutuo cointestato rimane in essere fino a quando non viene formalmente modificato o estinto. Gli accordi privati tra le parti – come l’impegno di uno dei due a pagare le rate – non hanno effetto nei confronti della banca: entrambi i cointestatari restano obbligati solidalmente fino all’eventuale accollo liberatorio o all’estinzione del debito.
Le opzioni principali sono: l’accollo del mutuo da parte di uno dei cointestatari (con il consenso della banca), la vendita dell’immobile e l’utilizzo del ricavato per estinguere il debito, oppure la surroga del mutuo a nome di uno solo dei due richiedenti presso un altro istituto.
In caso di vendita, il mutuo deve essere estinto prima o contestualmente al rogito, salvo che l’acquirente non accetti di accollarsi il debito residuo.
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