Un’impresa paga l’Iva al fornitore e poi, per le stesse fatture contestate, la paga una seconda volta all’Erario. Può chiederla indietro, ma deve dimostrare che lo Stato l’ha già incassata.
Chi ha pagato due volte l’Iva su fatture per operazioni inesistenti può ottenerne il rimborso, ma solo se dimostra in concreto che la restituzione non fa perdere nulla all’Erario. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 28368/2026. La Corte fissa due principi. Il primo è favorevole al contribuente: aver chiuso la contestazione con una definizione agevolata non impedisce di chiedere in seguito il rimborso dell’Iva, perché lo sconto riguarda sanzioni e interessi, mentre l’imposta viene versata per intero. Il secondo pone un onere preciso: non basta invocare la doppia imposizione, né affermare in modo generico che il danno per lo Stato è stato evitato. Chi chiede il rimborso deve provare che il rischio di perdita di gettito è completamente escluso, per esempio perché chi ha emesso le fatture ha versato la relativa Iva. Nel caso esaminato la Corte d’appello aveva riconosciuto il rimborso senza verificare questa prova.
La vicenda
Una società riceve fatture da un’altra impresa e paga l’Iva indicata. Poi la Guardia di finanza redige un processo verbale di constatazione (pvc) che qualifica quelle fatture come relative a operazioni inesistenti. La società definisce il pvc in via agevolata, con la procedura prevista dal decreto-legge n. 119/2018, e versa di nuovo l’Iva all’Erario.
A quel punto chiede il rimborso: sostiene di aver sopportato due volte lo stesso carico d’imposta, una prima volta pagandolo al fornitore e una seconda volta pagandolo allo Stato. L’Agenzia delle entrate non risponde e si forma il silenzio-rifiuto. La società fa ricorso. Il giudice d’appello le dà ragione, richiamando il principio europeo di neutralitàdell’Iva e ritenendo irrilevante che il versamento fosse avvenuto con la definizione agevolata. L’Agenzia ricorre in Cassazione.
Come funziona l’Iva tra chi vende e chi compra?
L’Iva è un’imposta che, nel meccanismo previsto dalla legge, non deve pesare sulle imprese ma solo sul consumatore finale. Chi vende addebita l’Iva in fattura all’acquirente, cioè esercita la rivalsa (art. 18 del dpr n. 633/1972), e poi la versa allo Stato. Chi compra, se è un’impresa, paga l’Iva al fornitore e poi la detrae dall’Iva che a sua volta deve versare (art. 19).
La Cassazione descrive tre rapporti distinti. Il primo è tra il Fisco e chi versa l’imposta, cioè il fornitore. Il secondo è tra le parti dell’operazione, per la rivalsa. Il terzo è tra il Fisco e il destinatario della fattura, per la detrazione. I tre rapporti sono autonomi, ma tengono insieme solo se resta salvo il principio di neutralità: l’imposta deve arrivare allo Stato una volta, e una volta sola.
Cosa succede all’Iva quando le fatture sono false?
Le fatture per operazioni inesistenti sono quelle emesse per vendite o servizi mai avvenuti. La legge colpisce entrambe le parti. Chi le emette deve versare l’Iva indicata in fattura, anche se l’operazione non c’è stata (art. 21, comma 7, del dpr n. 633/1972). Chi le riceve non può detrarre quell’Iva, perché manca un’operazione reale.
Ne può nascere una doppia imposizione. Il destinatario ha pagato l’Iva al fornitore, magari senza sapere che l’operazione era fittizia, oppure sapendolo. Poi, quando il Fisco gli nega la detrazione, deve restituire allo Stato l’Iva che aveva detratto. Se il fornitore ha a sua volta versato l’imposta, lo Stato rischia di incassarla due volte.
La definizione agevolata impedisce il rimborso?
L’Agenzia sosteneva di sì. La società aveva chiuso il pvc con la definizione agevolata del 2018, che consentiva di pagare le imposte senza sanzioni e interessi. Aderire alla definizione, secondo l’amministrazione, significava accettare definitivamente il debito, senza poter poi chiedere indietro quanto versato.
La Cassazione respinge questa tesi. La definizione agevolata non è incompatibile con una successiva domanda di rimborso dell’Iva, perché il beneficio della definizione riguarda sanzioni e accessori, mentre l’imposta viene corrisposta per intero. Considerare l’adesione irrevocabile anche per l’imposta significherebbe ostacolare senza ragione il recupero di un tributo pagato integralmente, con possibili contrasti con il diritto dell’Unione europea, che tutela la neutralità dell’Iva.
Quando l’Iva pagata due volte si può recuperare?
Il rimborso, però, non è automatico. Per la Cassazione, nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti, il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata e versata è possibile soltanto se il rischio di perdita di gettito per l’Erario è completamente escluso. È un principio che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che da tempo ammette la correzione dell’Iva indebita a condizione che lo Stato non ne esca danneggiato.
La logica è semplice. Lo scopo delle regole sulle fatture false è impedire che lo Stato perda l’imposta. Se l’imposta è comunque arrivata all’Erario, il rimborso non danneggia nessuno e ristabilisce la neutralità. Se invece non è arrivata, perché il fornitore non l’ha mai versata, il rimborso aprirebbe proprio il buco che la legge vuole evitare.
Chi deve provare che lo Stato non ci perde?
La prova è a carico di chi chiede il rimborso. La Cassazione è netta su questo punto. Non basta invocare la doppia incidenza dell’imposta, né affermare in modo generico che il danno erariale è stato evitato. Il richiedente deve provare in concreto che la restituzione non determina alcuna perdita di gettito. L’esempio indicato dalla Corte è la prova che l’emittente delle fatture ha versato la relativa Iva.
È su questo che la sentenza d’appello è caduta. Il giudice aveva affermato correttamente i principi, ma non aveva verificato se esistessero le prove che il rischio di danno per l’Erario era stato davvero eliminato.
Un’impresa riceve da un fornitore fatture per 100mila euro più 22mila di Iva, poi contestate come inesistenti. Restituisce allo Stato i 22mila euro detratti e chiede il rimborso. Per ottenerlo deve dimostrare, per esempio con le liquidazioni Iva e i modelli di versamento del fornitore, che anche lui aveva versato quei 22mila euro all’Erario.
Come si chiede il rimborso dell’Iva?
La strada seguita dalla società è quella ordinaria. Si presenta un’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, di regola entro due anni dal pagamento. Se l’Agenzia non risponde entro novanta giorni, si forma il silenzio-rifiuto, che può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria.
La sentenza indica cosa conviene allegare fin dall’inizio: non solo le prove del doppio pagamento, ma i documenti che dimostrano il versamento dell’imposta da parte del fornitore. Senza di essi, la domanda rischia di fermarsi.
Cosa dovrebbe fare l’Agenzia delle entrate?
Laura Ambrosi e Antonio Iorio, nel commentare l’ordinanza, osservano che la decisione conferma un orientamento ormai consolidato. E indicano una soluzione per evitare contenziosi inutili. Prima di pretendere l’imposta da chi l’ha detratta sulla base di fatture ritenute inesistenti, l’Agenzia potrebbe verificare con i propri strumenti se il fornitore l’ha regolarmente versata. In quel caso, a loro avviso, dovrebbe limitarsi a irrogare le sanzioni.
Si eviterebbe così il paradosso di chiedere un’Iva che, dopo anni di giudizi, va poi restituita con gli interessi, quando già al momento dell’accertamento si poteva sapere che quell’imposta era arrivata allo Stato attraverso chi aveva emesso le fatture.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




