fallimento e chiusura partita iva


In questo articolo sulla Ditta Individuale andremo a ripercorre il caso del fallimento della stessa e la chiusura della partita iva

Il fallimento è l’atto finale al quale si ricorre quando esperite tutte le operazioni miranti a salvare l’azienda dalla crisi, quali concordato preventivo, ristrutturazione aziendale, richiesta di amministrazione controllata non si è riusciti a giungere ad un accordo tra imprenditori e creditori. Dunque il fallimento è una procedura concorsuale finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore e a sanare i debiti con i creditori dell’azienda di cui l’imprenditore è titolare, secondo il criterio della par condicio creditorum e rispettando le cause legittime di prelazione.

Cancellazione ditta individuale dopo chiusura partita iva

I motivi per i quali si decide di chiudere la partita IVA sono diversi e soggettivi. Si pensi al titolare di una piccola impresa che non riesce a coprire le spese della sua attività  oppure si pensi ad un libero professionista che non riesce a rincorrere i cattivi pagatori ed è ormai giunto alle ristrettezze economiche, o ancora a chi ha lasciato la sua partita IVA per molto tempo inattiva perché non ha fatturato più per mancanza di ordini, di clienti ecc.  in tutti questi casi e in molti altri ancora è opportuno chiudere la partita iva.

Adempimenti camerali e fiscali per chiusura ditta

Se una ditta individuale è iscritta al Registro delle Imprese, allora la procedura da seguire per chiudere  la partita iva è telematica. Si utilizza un software ComUnica messo a disposizione dal Registro delle Imprese che consente di inviare una sola comunicazione  a tutti gli enti interessati, quali Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL.

Diversamente se la partita iva non è iscritta allora occorre usare il modello AA9/11 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo averlo compilato seguendo le istruzioni allegate al modello esistono sono previste tre modalità di consegna:

  • Consegna a mano presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate della sede di competenza;
  • Spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • Invio telematico tramite intermediari abilitati ad usare il servizio Entratel.

Dopo aver ottenuto la ricevuta di chiusura dall’Agenzia delle Entrate occorre presentarla agli altri uffici quali, INPS, INAIL per chiudere le posizioni ed eventualmente al Comune.

Costi per chiusura di una ditta individuale

Se la ditta individuale  è iscritta al Registro delle Imprese allora il titolare dovrà pagare una marca da bollo pari a 17 euro da applicare sul modello che dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate  entro 30 giorni dalla chiusura dell’attività. Questo termine tassativo va onorato, altrimenti, l’Agenzia delle Entrate, provvederà d’ufficio a chiudere la partita iva, dopo aver effettuato i suoi controlli, con l’applicazione delle relative sanzioni. Se la ditta individuale è iscritta al registro delle imprese non dovrà essere sostenuto alcun costo per la chiusura.

Cosa succede se non si pagano tutti i debiti

Se hai una ditta individuale, se sei un libero professionista, o un artigiano oppure un lavoratore autonomo e durante la tua attività  hai contratto dei debiti che alla chiusura della stessa non sei riuscito a pagare puoi comunque chiudere la tua partita IVA. Le procedure, i modelli da inviare e i costi sono uguali a quelli summenzionati nel caso in cui una ditta individuale non abbia debiti.

Tuttavia i tuoi creditori potranno agire legalmente e rivalersi sia sul tuo patrimonio che  sui tuoi beni personali, perché le attività economiche succitate rispondono limitatamente dei debiti sociali.

Pertanto i creditori potranno procedere al sequestro degli stessi con la loro vendita all’asta finalizzata ad ottenere un equo risarcimento.

Pignoramento

Il pignoramento è l’esecuzione forzata vera e propria che si manifesta con una ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore con il quale ai sensi dell’art. 492 c.p.c. lo intima ad astenersi  dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi. E’ possibile pignorare beni mobili o denaro, beni immobilicrediti che il debitore vanta verso terzi o beni di proprietà del debitore ma nella disponibilità di terzi.

Con il pignoramento il debitore può anche chiedere di sostituire alle cose e ai crediti pignorati una somma di denaro del valore corrispondente dovuto al creditore pignorante.

Per approfondimenti suggerisco di leggere il seguente articolo

Dilazione rateale del debito

Un alternativa al pignoramento è la dilazione rateale del debito concessa all’inadempiente, con il quale quest’ultimo ha un lasso di tempo concordato con il creditore per reperire le somme di denaro dovute e onorare i suoi impegni a scadenze rateali prefissate. E’ consigliabile tutelarsi ricorrendo ad un contratto scritto  nel quale sono riportate:

  • le generalità di entrambe le parti, il debitore e il creditore,
  • l’oggetto del debito,
  • l’ammontare dello stesso,
  • il numero delle rate, l’importo di ciascuna,
  • i tempi e le modalità di pagamento delle rate,
  • quale scadenza seguono se mensile, trimestrale o semestrale,
  • i fogli devono essere numerati progressivamente e firmati in ogni pagina.

Effetti del fallimento sulla ditta individuale e sul patrimonio personale

Una volta terminata la procedura fallimentare, l’Ufficio fallimenti rilascia un documento definito attestato di carenza dei beni, con  il quale il creditore ha la possibilità in futuro  di rivalersi sul debitore che non è riuscito ad assolvere  le sue obbligazioni, ossia ha avuto difficoltà a pagare i suoi debiti nei confronti dell’azienda creditrice o del singolo creditore. Questo attestato contiene notizie sulla natura e sull’importo del debito e tutela il creditore, il quale, per circa venti anni,  ha diritto di richiedere al debitore il pagamento del suo debito qualora  non versi più in stato di crisi economica.

All’ imprenditore fallito vengono sottratti dalla disponibilità materiale i propri beni e il patrimonio personale, eccetto i beni considerati indispensabili dalla legge per il sostentamento del fallito e della sua famiglia quali l’abitazione e le entrate minime. Il giudice può anche stabilire di corrispondere un assegno periodico per il fallito e la sua famiglia al fine di garantire il loro mantenimento e le eventuali spese mediche necessarie.

Stato di insolvenza dell’imprenditore, quale presupposto necessario per il fallimento

Il presupposto oggettivo per il fallimento è la stato di insolvenza che ricorre tutte le volte in cui l‘imprenditore non riesce ad assolvere i suoi adempimenti, pagamenti, obbligazioni. Lo stato di insolvenza   si evince  tutte le volte che è stato protestato e segnalato alla centrale rischi bancaria e conseguentemente gli è stato revocato il fido; qualora il legale rappresentante sia irreperibile; qualora la sede legale sia chiusa ed è stato impossibile notificare il precetto; inoltre quando la sede legale è chiusa non è necessario notificare o procedere al pignoramento perché rappresenterebbe un aggravio costoso e inutile.  Per ulteriori approfondimenti suggerisco di leggere il seguente articolo:

http://www.studiomarino.it/

Cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese

Una recente sentenza della Cassazione n. 98 del 7 gennaio 2016 stabilisce che la fine della qualità di imprenditore non è subordinata alla cancellazione dal registro delle imprese come prevede l’art. 2495 c.c., ma la qualifica di imprenditore dipende dall’effettivo svolgimento della propria attività economica. http://www.diritto24.ilsole24ore.com

cancellazione registro imprese

Il fallito può aprire una nuova azienda e partita iva

Un imprenditore fallito nell’esercitare una nuova attività non è soggetto ad alcun divieto, infatti non subisce nessuna pressione negativa dal lato normativo; dunque è libero di iniziare una nuova attività economica. L’unico limite è da rinvenire nel carattere novativo dell’ impresa rispetto alla  precedente, la nuova attività non deve in alcun modo costituire una continuazione della prima, infatti deve essere nuova, originale e diversa rispetto alla pregressa. Altro elemento affinchè la nuova attività si concretizzi è nei mezzi economici utilizzati ad avviarla i quali devono essere disponibili e non devono essere utilizzati per pagare i debiti della precedente attività fallita. Alla luce di ciò è comprensibile come il fallito possa regolarmente aprire una nuova partita iva.

Diversamente dall’attività imprenditoriale, il fallito può anche decidere di essere assunto per una tipologia di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato, in quanto l’azienda che lo assume, in genere, non ha pregiudizi perché lo status di fallito prescinde dalla condotta morale ma è inerente alla difficoltà economica creatasi per altri fattori che non dipendono dal comportamento del fallito.

Il fallito può aprire un nuovo conto corrente

Inoltre il fallito è libero di aprire tutti i conti correnti che desidera, prima però deve portare a conoscenza il curatore della volontà di farlo affinché quest’ultimo possa esercitare un controllo ed acquisire all’attivo fallimentare le liquidità sopravvenute, ai sensi del secondo comma dell’art. 42. L.F. Il curatore deve escludere dalla verifica gli stipendi, i salari e le pensioni, che, ai sensi dell’art. 46 L.F., non sono compresi nel fallimento perché inerenti al sostentamento personale e familiare e vanno corrisposti al fallito entro i limiti, fissati dal giudice delegato.

In conclusione possiamo dire che il fallito può sempre ricominciare e rimettersi in gioco, aprendo una nuova attività, in quanto viene privato dei patrimonio personale, eccetto i beni necessari per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, e del patrimonio aziendale fino a soddisfare i creditori, perciò dopo nessuno gli vieta di lavorare come autonomo o come dipendente.

Qualora hai bisogno di aiuto perché vuoi chiudere la tua ditta individuale e non conosci bene l’iter procedurale contattaci per una consulenza

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Dr. Andrea Raffaele

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