STRAGE DI CISTERNA: SI VA IN APPELLO


Sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato i due medici Quintilio Facchini e Chiara Verdone, quest’ultima medico militare a Velletri e il primo medico di base della famiglia Capasso, accusati dell’omicidio colposo delle due bambine di Cisterna, uccise dal carabiniere Luigi Capasso, a febbraio di otto anni fa. La Procura di Latina, però, ha impugnato quella sentenza emessa dall’allora giudice monocratico del Tribunale di Latina, Enrica Villani. La Corte d’Appello è stata fissata per il prossimo 30 ottobre 2026.

Ad assistere alla sentenza di primo grado arrivata il 10 luglio 2025 anche Antonietta Gargiulo, madre delle due bambine e ferita a sua volta dalla furia del marito. Chiara Verdone era difesa dall’avvocato Carlo Arnulfo, deceduto due giorni fa in un devastante incidente aereo, mentre Quintilio Facchini era assistito dagli avvocati Orlando Mariani e Sara Tassoni. Gli avvocati difensori avevano chiesto l’assoluzione per entrambi i medici.

Antonietta Gargiulo costituitasi parte civile era diesa dagli avvocati Claudio Botti e Caterina Migliaccio. L’associazione “Differenza Donna” era assistita dall’avvocata Teresa Manenti. Per loro, la pubblica accusa aveva chiesto che la Asl di Latina, responsabile civile nel processo, risarcisse il danno: 500mila euro per Gargiulo, 50mila euro per l’associazione.

Una sentenza che non aveva recepito le richieste del pubblico ministero Giuseppe Bontempo, il quale, a maggio 2025, dopo tre ore di requisitoria, aveva chiesto di condannare a 2 anni e 6 mesi di reclusione i due medici. Il pm aveva chiesto di condannare i due medici che diedero il via libera, indirettamente e direttamente, alla restituzione dell’arma al Carabiniere Luigi Capasso, l’appuntato che, il 28 febbraio 2018, in località Le Castella, a Cisterna di Latina, uccise le due figlie dell’età rispettivamente di 9, Martina, e 13 anni, Alessia. A quel folle quanto terribile piano criminale sopravvisse miracolosamente la moglie Antonietta Gargiulo. Capasso, dopo aver ucciso le figlie e ferito la moglie, si suicidò. Furono sei i colpi indirizzati contro la moglie che si salvò miracolosamente, sei contro Alessia,, tre contro Martina e, infine, l’ultimo contro se stesso. Colpi sparati con la pistola d’ordinanza al centro di questo processo.

Antonietta Gargiulo

Secondo l’accusa, i due medici avrebbero agevolato la restituzione della pistola di ordinanza all’allora Carabiniere Capasso, redigendo due referti favorevoli.

L’assunto del pubblico ministero Bontempo è che Facchini, medico di base della famiglia, sapeva dei problemi di Capasso, dei suoi disturbi psicologici, perché era stata l’allora moglie, Antonietta Gargiulo, a a raccontargli tutto. La stessa dottoressa militare, Verdone, era a conoscenza che stava Capasso era al cento di una pratica di separazione dalla moglie, che era in cura da uno psicologo, e che vi erano stati eventi traumatici che lo avevano colpito. Senza contare che, secondo il pubblico ministero, il medico militare sapeva delle trentadue truffe commesse da Capasso che erano valse la sua sospensione dala lavoro con l’Arma.

Verdone – spiegava il pm – valutava l’infermità di Capasso non per cause di servizio e accertava disturbi di adattamento al ciclo vitale. Dopodiché gli dava un termine di 8 giorni per avere una carta d’appoggio concessagli dal medico di base Facchini. Quest’ultimo disponeva un certificato che dichiarava di come Capasso fosse stato psicologicamente compensato e sulla base di questa carta firma la restituzione dell’arma.

Ma “Capasso era disturbato e pericoloso”, secondo il pubblico ministero, e i due medici avevano tutti gll elementi per conoscere la situazione. Proprio per dare più forza alla sua requisitoria, il pm aveva ripercorso anche le fasi della rapporto violento che il carabiniere aveva instaurato con la moglie Antonietta Gargiulo. I gesti aggressivi e ossessivi, la gelosia smodata nonostante fosse un traditore seriale, i suoi istinti di suicidi e le volte in cui la donna si era rivolta alle forze dell’ordine per segnalare la pericolosità del coniuge.

Non potevano prevedere la strage del 28 febbraio 2018 commessa dal carabiniere Luigi Capasso a Cisterna, nell’appartamento ubicato in località Le Castella. Era stata, invece, questa l’estrema e brutale sintesi delle settantasei pagine di sentenza che sancivano l’assoluzione dei due medici Quintilio Facchini e Chiara Verdone.

Il giudice Villani ha considerato l’evento del 28 febbraio 2018 come non prevedibile da parte dei due medici: “Gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale non consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza degli imputati ogni oltre ragionevole dubbio“. Non era stato sufficiente che nel processo fosse stata ripercorsa una vicenda dai connotati tragici, come quando uno dei Carabinieri aveva spiegato in aula di aver notato, entrando nel caseggiato della mattanza, Antonietta Gargiulo “a terra con un cappuccio e un giubbotto nero che si lamentava, distinguendone la voce femminile. Soccorrendo la donna, che aveva vistosi segni di sangue nel volto e nel corpo, apprendeva da lei che il marito le aveva strappato la borsa, sparandole, ed era poi salito verso l’abitazione”.

Per il giudice Villani “la Verdone, che ha incontrato il Capasso in due sole occasioni, non ha mai avuto conoscenza di nessuna delle circostanze afferenti al vissuto personale dello stesso quale riferite nell’odiemo dibattimento dalla Gargiulo, e cioè delle sue condotte aggressive owero delle sue dichiarazioni suicidiarie o delle minacce di morte fatte in occasione dei vari litigi e riferiti in dibattimento dalla persona offesa”. Anche laddove Verdone avesse saputo dell’episodio aggressivo del 4 settembre 2017 ai danni della Gargiulo, “se certamente doveva indurla ad effettuare I’approfondimento diagnostico nel termine chiarito, non consentiva di per sé di prevedere eventi di portata tale da attingere al bene vita”.

Per quanto riguarda le omissioni imputate a Facchini, il medico di base, il giudice dedicava meno spazio nella sentenza. “Non è possibile desumere dagli obblighi del Facchini derivanti dalla sua generale funzione terapeutica l’esistenza di una omissione causalmente rilevante rispetto agli eventi, là dove difetta Ia prova che un migliore adempimento di tali obblighi (che non appaiono peraltro del tutto disattesi dall’imputato, il quale , pur non attivando il sistema sanitario nazionale, inviava il Capasso da uno specialista psichiatra operante in regime privato, che a sua volta lo indirizzava ad uno psicologo) avrebbe consentito di evitare gli eventi, previo superamento cioè dei disturbi del soggetto”.

Avrebbe dovuto rilasciare il cosiddetto certificato propedeutico alla restituzione dell’arma d’ordinanza? È vero che Facchini avrebbe dovuto avere più cautela – spiegava il giudice – incorrendo in violazioni di regole. Facchini andava rimproverato perché è “incorso in una violazione di comune norme di prudenza, esclusivamente consistita nell’avere rilasciato un certificalo non evidenziante patologie pur in presenza di elementi dubbi, dovendosi cioè valutare come condotta doverosa quella dell’astenersi dal rilasciare tale certificato, e non anche quella di fornire un quadro anamnestico completo”.

Tuttavia, il duplice omicidio era evitabile? Secondo il giudice, l’assenza del certificato – “unica condotta doverosa (comportamento alternativo lecito) contestabile al Facchini” – non avrebbe offerto alla Verdone “quel supporto documentale, pur minimo, che ella stessa ha dichiarato di aver ritenuto necessario per concludere la procedura relativa al Capasso in senso a lui favorevole”.

“Anche con riferimento al Facchini – spiegava il giudice – difettino elementi sufficienti per affermare la prevedibilità dell’evento da parte dell’imputato”. Inoltre “le risultanze dell’istruttoria sono invece rimaste imprecise e contraddittorie in ordine alla conoscenza che il Facchini abbia avuto degli ulteriori episodi aggressivi di cui il Capasso si era reso responsabile negli anni precedenti”.

“ln definitiva, pur a fronte di una maggiore conoscenza del vissuto personale del Capasso da parte del Facchini, non può affermarsi che gli elementi in concreto conosciuti, o quanto meno quelli che l’istruttoria ha consentito di ritenere provati, fossero sufficienti per formulare un giudizio di prevedibilità degli eventi”.

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Bernardo Bassoli

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