Proposta di nuove normative sugli incentivi fiscali per le società.


Regolamentazione completa sugli incentivi fiscali per le società

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che la stesura di un Decreto di modifica e integrazione di diversi articoli del Decreto n. 320/2025/ND-CP del 15 dicembre 2025 del Governo, che specifica in dettaglio diversi articoli e misure per l’organizzazione e la guida dell’attuazione della Legge sull’Imposta sul Reddito delle Società (Legge CIT), come modificata e integrata dal Decreto n. 141/2026/ND-CP, mira a migliorare la regolamentazione degli incentivi CIT per garantire la coerenza con la regolamentazione degli incentivi CIT modificata e integrata dalle leggi approvate dall’Assemblea Nazionale dopo la promulgazione del Decreto n. 320/2025/ND-CP; ad affrontare tempestivamente le difficoltà per le persone e le imprese nelle aree con condizioni socio-economiche difficili e particolarmente difficili, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di crescita a “due cifre”.

Modifiche e integrazioni alle condizioni per i pagamenti senza contanti.

Nella bozza, il Ministero delle Finanze propone di modificare e integrare le condizioni per i pagamenti senza contanti.

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, al fine di alleviare le difficoltà per le persone e le imprese nelle aree con condizioni socio-economiche difficili ed estremamente difficili e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita a doppia cifra, il Ministero delle Finanze propone di modificare il regolamento di cui al comma 1, articolo 9 del Decreto n. 320/2025/ND-CP per escludere la normativa sui pagamenti non monetari quando le imprese pagano gli stipendi ai dipendenti o effettuano pagamenti a persone fisiche e famiglie residenti in aree con condizioni socio-economiche estremamente difficili o difficili, come definite dalla legge sugli investimenti, nei seguenti tre casi:

(i) Preparare un elenco quando si acquistano beni e servizi da persone (comprese le famiglie e le imprese individuali al di sotto della soglia d’imposta).

Di conseguenza, quando acquistano beni e servizi da individui e famiglie (incluse le famiglie e gli individui che operano al di sotto della soglia di tassazione), le imprese prepareranno un elenco degli acquisti anziché fatture di entrata; nei casi in cui le imprese acquistino da individui o famiglie con un valore di pagamento pari o superiore a 5 milioni di VND per transazione, e l’individuo o la famiglia risieda in un’area con condizioni socio-economiche particolarmente difficili o disagiate, l’impresa non è tenuta a fornire documenti di pagamento non in contanti per includere tale spesa come costo deducibile.

Inoltre, per garantire chiarezza e trasparenza, il progetto di decreto rivede la presentazione tecnica del punto b, comma 1, senza modificarne il contenuto.

(ii) Pagamento di stipendi , salari, bonus, indennità, sussidi e altre spese ai dipendenti.

(iii) I fondi di credito popolare e gli istituti di microfinanza pagano interessi alle persone fisiche.

L’individuazione delle aree con condizioni socioeconomiche difficili o estremamente difficili è disciplinata dalle leggi sugli investimenti. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 22 del Decreto del Governo n. 96/2026/ND-CP del 31 marzo 2026, che disciplina e regola l’applicazione di alcune disposizioni della Legge sugli investimenti, le aree con condizioni socioeconomiche estremamente difficili o difficili includono le aree remote, le aree con un’elevata presenza di minoranze etniche e le regioni costiere, insulari e di confine.

La presente modifica e integrazione è conforme all’autorità del Governo, come stabilito al punto c, comma 1 e comma 3, dell’articolo 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle società n. 67/2025/QH15.

Il contenuto dettagliato è riportato nell’articolo 1 del progetto di decreto.

Modificare i regolamenti sugli incentivi fiscali.

Riguardo alla modifica delle norme sugli incentivi fiscali per garantire la conformità con le norme modificate e integrate sugli incentivi all’imposta sul reddito delle società approvate dall’Assemblea Nazionale dopo la promulgazione del Decreto n. 320/2025/ND-CP, il Ministero delle Finanze ha dichiarato: In passato, le norme sugli incentivi fiscali contenute nella Legge sull’imposta sul reddito delle società n. 67/2025/QH15 sono state modificate e integrate dalle seguenti leggi: Legge sull’alta tecnologia n. 133/2025/QH15; Legge sulla sicurezza delle informazioni di rete n. 116/2025/QH15; e Legge sugli investimenti n. 143/2025/QH15.

Contemporaneamente, il Governo ha emanato il Decreto n. 96/2026/ND-CP del 31 marzo 2026, che dettaglia e disciplina l’attuazione di diversi articoli della Legge sugli investimenti (questo Decreto sostituisce il Decreto n. 31/2021/ND-CP), il quale stabilisce che le aree con condizioni socio-economiche particolarmente difficili o difficili sono state modificate e integrate rispetto al Decreto n. 31/2021/ND-CP per allinearle alla riorganizzazione delle unità amministrative e alla struttura di governo locale a due livelli.

Pertanto, il Ministero delle Finanze propone di emendare e integrare i contenuti corrispondenti del Decreto n. 320/2025/ND-CP al fine di garantire la conformità con le disposizioni delle leggi e del Decreto n. 96/2026/ND-CP sopra menzionati.

Il contenuto dettagliato è reperibile nei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 2; nel paragrafo 3 dell’articolo 3; negli articoli 4 e 5 del progetto di decreto.

Disposizioni aggiuntive rispetto alla normativa vigente.

Per allinearsi alle disposizioni aggiuntive sugli incentivi fiscali per le società previste dalla Legge sull’alta tecnologia n. 133/2025/QH15, il progetto di decreto integra quanto segue:

I centri di ricerca e sviluppo di tecnologie strategiche, le imprese di tecnologie strategiche, i centri di ricerca e sviluppo di alta tecnologia, le imprese di alta tecnologia del Gruppo 1 come definite dalla legge sull’alta tecnologia e le imprese produttrici di prodotti ad alta tecnologia come definite dalla legge sull’alta tecnologia hanno diritto a incentivi fiscali, nello specifico: i centri di ricerca e sviluppo di tecnologie strategiche, le imprese di tecnologie strategiche, i centri di ricerca e sviluppo di alta tecnologia e le imprese di alta tecnologia del Gruppo 1 come definite dalla legge sull’alta tecnologia sono soggetti a un’aliquota fiscale del 10% per 25 anni, con un’esenzione fiscale di 4 anni e una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle società dovuta per i successivi 9 anni; le imprese produttrici di prodotti ad alta tecnologia come definite dalla legge sull’alta tecnologia sono soggette a un’aliquota fiscale del 17% per 10 anni, con un’esenzione fiscale di 2 anni e una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle società dovuta per i successivi 4 anni. Il contenuto dettagliato è presentato nella Clausola 4, Articolo 2 del progetto di Decreto.

Le organizzazioni e le imprese a cui è stato rilasciato un Certificato di Impresa ad Alta Tecnologia, un Certificato di Impresa Agricola ad Alta Tecnologia, un Certificato di Attività Applicative ad Alta Tecnologia o un Certificato di Struttura di Incubazione ad Alta Tecnologia o Incubatore di Imprese ad Alta Tecnologia, come previsto dalla Legge n. 21/2008/QH12 sull’Alta Tecnologia, continueranno a beneficiare degli incentivi fiscali sul reddito delle società previsti dalla legge sull’imposta sul reddito delle società al momento del rilascio del Certificato, fino alla data di scadenza indicata sul Certificato stesso. Ulteriori dettagli sono forniti nell’articolo 6 del progetto di Decreto.

Si prega di leggere la bozza completa e di fornire il proprio feedback qui.

Fonte: https://baochinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-moi-ve-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-102260904162828502.htm


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