#Finsubito news – Abbandono di rifiuti, da oggi si rischia la confisca del furgone


Il d.lgs. 186/2026 colpisce chi scarica o gestisce rifiuti illegalmente: via i mezzi usati e i soldi guadagnati, anche se intestati ad altri. E la confisca scatta anche per chi patteggia.

Da oggi chi abbandona rifiuti, li gestisce senza autorizzazione o li spedisce illegalmente rischia di perdere, oltre alla pena, i mezzi usati per farlo e i guadagni ottenuti. Lo prevede il d.lgs. 186/2026, che attua la direttiva (UE) 2024/1260sul recupero e la confisca dei beni legati ai reati. Per i reati ambientali l’intervento ha due fronti. Nel Codice penaleentrano due nuovi strumenti: la confisca per equivalente dei beni strumentali e la confisca verso terzi. Nel Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) arrivano tre confische obbligatorie, che si applicano anche in caso di patteggiamento: per chi abbandona rifiuti si perdono furgoni e attrezzature, per le imprese anche il profitto del reato. Resta invece fuori dalla riforma il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità delle società.

Cos’è la confisca e cosa può colpire?

La confisca è la misura con cui lo Stato toglie al condannato la proprietà o la disponibilità di un bene e la trasferisce a sé (art. 240 cod. pen.). Può riguardare due tipi di beni. Da un lato i beni strumentali, cioè le cose usate o destinate a commettere il reato: un camion, un escavatore, un rimorchio. Dall’altro i proventi del reato, che la legge distingue in prodotto (ciò che il reato crea), prezzo (il compenso ricevuto per commetterlo) e profitto (il guadagno economico che ne deriva).

Di regola la confisca colpisce proprio quei beni. Il problema nasce quando non ci sono più: il mezzo è stato venduto, i soldi spostati su altri conti, la casa intestata a un parente. Il d.lgs. 186/2026 interviene su questi casi.

Quando si perdono furgoni e attrezzature?

L’art. 8 del decreto aggiunge un nuovo comma 4, con lo stesso contenuto, a due articoli del Codice dell’ambiente: l’art. 255-bis, che punisce l’abbandono di rifiuti non pericolosi nei casi particolari previsti dalla norma, e l’art. 255-ter, che punisce l’abbandono di rifiuti pericolosi. In entrambi i casi, alla condanna segue la confisca obbligatoria dei beni strumentali: i mezzi e le attrezzature usati o destinati ad abbandonare i rifiuti.

La confisca è obbligatoria: il giudice non può decidere di non disporla. E opera anche in caso di patteggiamento, cioè quando l’imputato chiede l’applicazione della pena concordata con il pubblico ministero (art. 444 cod. proc. pen.). Patteggiare, quindi, non salva il mezzo.

Un artigiano edile scarica di notte i calcinacci di una ristrutturazione in un terreno di campagna, con il suo furgone. Se il fatto rientra nei casi dell’art. 255-bis e viene condannato, o patteggia, perde anche il furgone.

Il titolare di un’autofficina abbandona batterie esauste e olio motore usato in un’area isolata, trasportandoli con un rimorchio. Sono rifiuti pericolosi: con la condanna o il patteggiamento per l’art. 255-ter scatta la confisca del rimorchio e del veicolo che lo traina.

Cosa succede alle imprese che guadagnano con i rifiuti?

L’art. 259-bis del Codice dell’ambiente prevede un’aggravante quando i reati sui rifiuti sono commessi nell’ambito di un’attività d’impresa. Il decreto aggiunge un comma 2, che impone la confisca del prodotto, del prezzo o del profittodel reato. Fa eccezione il caso in cui questi beni appartengano a terzi estranei al reato. Se non è possibile confiscarli, il giudice confisca beni di valore equivalente del condannato. Cambia anche il titolo dell’articolo, che diventa «Aggravante dell’attività d’impresa. Confisca».

Una ditta di sgomberi si fa pagare dai clienti per lo smaltimento regolare di mobili e materassi, poi li scarica in un capannone abbandonato. I compensi incassati per uno smaltimento mai fatto sono il prezzo del reato. Se sono già stati spesi, il giudice può confiscare una somma equivalente sul conto del titolare.

Cosa confisca il giudice se i mezzi non ci sono più?

L’art. 2 del d.lgs. 186/2026 introduce nel Codice penale l’art. 240-ter, sulla confisca per equivalente dei beni strumentali. Se non è possibile confiscare i beni usati o destinati a commettere il reato, il giudice confisca altri beni o utilità di valore equivalente, anche se il condannato li possiede tramite un’interposta persona, cioè un prestanome. Nel decidere, il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche del condannato.

La regola vale per quattro delitti del Codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies). Si applica anche ai reati del Codice dell’ambiente previsti dagli artt. 255-bis e 255-ter (abbandono di rifiuti), 256 (gestione di rifiuti non autorizzata), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (traffico illecito di rifiuti, cioè le spedizioni illegali).

Un trasportatore raccoglie e trasporta rifiuti senza autorizzazione con un camion. Prima del sequestro vende il camion a un acquirente in buona fede. Il giudice non può più confiscare il mezzo, ma può confiscare beni del condannato per un valore pari a quello del camion: una somma sul conto corrente, un’auto, quote di una società.

Si possono salvare i beni intestandoli a un parente?

L’art. 2 del decreto introduce anche l’art. 240-quater, sulla confisca verso terzi. Se l’imputato non ha beni di valore equivalente da confiscare, il giudice può colpire i beni che ha trasferito a una persona estranea al reato per sottrarli alla confisca. Serve però una condizione: il terzo doveva essere a conoscenza di questo scopo. Chi ha acquistato in buona fede non perde nulla.

L’elenco dei reati per cui vale la confisca verso terzi è diverso da quello dell’art. 240-ter. Comprende i quattro delitti del Codice penale già visti (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies) e gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del Codice dell’ambiente.

Un imprenditore indagato per traffico organizzato di rifiuti intesta la propria villa al cognato, che sa perfettamente che l’operazione serve a metterla al riparo dalla confisca. Se l’imprenditore viene condannato e non ha altri beni di valore equivalente, il giudice può confiscare la villa anche se ora risulta del cognato.

Cosa cambia per la confisca allargata?

La confisca allargata (art. 240-bis cod. pen.) colpisce il patrimonio ingiustificato del condannato: denaro e beni di cui non sa giustificare la provenienza e che sono sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. Si applica solo a un elenco di reati, nel quale i principali delitti ambientali del Codice penale sono già presenti. Il d.lgs. 186/2026 non ne aggiunge altri.

Introduce però un limite che vale per tutti: la confisca allargata è possibile solo per i beni acquisiti nel periodo in cui il condannato svolgeva l’attività criminale. Non si può più risalire a beni comprati molti anni prima o dopo, senza un collegamento temporale con il reato.

Un imprenditore condannato per traffico organizzato di rifiuti commesso tra il 2020 e il 2024 non sa giustificare l’acquisto di due appartamenti. Il primo l’ha comprato nel 2022, durante l’attività illecita, e può essere confiscato. Il secondo risale al 2008: per la confisca allargata non conta.

Quali regole valgono per le indagini e per le società?

Il decreto non prevede regole processuali specifiche per i reati ambientali. Le nuove norme di procedura valgono per tutti i reati. Tra queste ci sono la vendita anticipata dei beni sequestrati, che consente di venderli prima della sentenza definitiva per evitare che perdano valore, il sequestro delle criptovalute e le indagini sul patrimonio dell’indagato.

Il d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi nel loro interesse, non viene modificato. Le nuove confische riguardano quindi le persone fisiche condannate, anche quando agiscono nell’ambito di un’impresa, come nel caso dell’aggravante dell’art. 259-bis.


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