#Finsubito news – Finanziamenti dei soci nelle S.r.l.: rimborso e postergazione


Un socio versa denaro alla propria S.r.l. e il contratto ne prevede la restituzione. La società riceve liquidità, ma da questo non segue che possa rimborsarla liberamente alla data indicata: bisogna distinguere la natura dell’apporto dalle condizioni in cui il credito può essere pagato. È qui che diventa rilevante la postergazione dei finanziamenti dei soci.

Il problema riguarda due posizioni della stessa persona: socio che partecipa al rischio dell’impresa e finanziatore che vanta un credito. L’articolo 2467 del Codice civile disciplina il rimborso di determinati finanziamenti nelle condizioni previste dalla norma. Non rende automaticamente postergato ogni prestito di un socio e non trasforma ogni apporto in capitale proprio.

La stessa liquidità può avere natura diversa

Il primo passaggio è capire quale rapporto sia stato costituito. Un finanziamento comporta un obbligo di restituzione; un apporto al patrimonio netto ha una funzione diversa. La denominazione usata nel bonifico non sostituisce l’esame dell’accordo e della documentazione che spiegano perché la somma è stata versata.

Il principio OIC 19, paragrafo 26, individua nel diritto contrattuale alla restituzione il criterio che distingue il finanziamento dal contributo. Per questa distinzione non sono decisivi né la presenza di interessi né il fatto che tutti i soci versino somme proporzionali alle proprie quote. Un prestito infruttifero può dunque restare un debito.

Si immagini, soltanto per isolare questa differenza, un versamento di 30.000 euro. In un caso l’accordo prevede un finanziamento da restituire; nell’altro si assume un apporto in conto capitale senza quell’obbligo di rimborso. La cassa aumenta dello stesso importo, ma cambia il titolo dell’apporto. Nel primo caso esiste un credito, la cui esigibilità va ancora verificata; nel secondo non si può trattare la somma come un prestito da rimborsare alla semplice richiesta del socio. L’esempio non determina il trattamento di un versamento reale dalla sola etichetta.

Quando interviene la postergazione legale

L’articolo 2467 collega la postergazione a finanziamenti concessi in condizioni qualificate: un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, considerando anche il tipo di attività, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il riferimento non è quindi alla sola identità del finanziatore, ma anche alla situazione in cui il finanziamento è stato concesso.

Non basta calcolare un rapporto debito/patrimonio netto e confrontarlo con una soglia standard. La norma non fornisce una percentuale valida per tutte le imprese e richiama espressamente il tipo di attività esercitata. Un indicatore può contribuire all’analisi, ma non sostituisce la valutazione dei presupposti. Anche la scelta di finanziare senza interessi, da sola, non risolve il problema.

La ragione economica del confine è che il socio può sostenere l’impresa attraverso un rapporto di credito anche quando la situazione richiederebbe capitale di rischio. Se ricorrono i presupposti normativi, il rimborso del suo finanziamento viene postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Questo limite va distinto dalla subordinazione negoziata in un contratto di debito subordinato: il nome dello strumento non identifica da solo la fonte e l’estensione del vincolo.

Avere un credito non significa poterlo incassare subito

Occorre separare l’esistenza del credito, la sua scadenza e la possibilità di ottenerne il pagamento nella situazione concreta. Una data di rimborso scritta nell’accordo non rende irrilevante la postergazione legale. Allo stesso tempo, la postergazione non equivale di per sé a cancellare il credito o a convertire il prestito in azioni o quote.

La rassegna ufficiale della Corte di cassazione del maggio 2024, riportando la sentenza 15196 del 30 maggio, descrive una temporanea inesigibilità legale che opera anche durante la vita della società, non soltanto quando si apre una procedura concorsuale. La massima la collega al permanere della difficoltà economico-finanziaria e alla responsabilità degli amministratori che rimborsino in violazione della norma.

Per il socio finanziatore cambia quindi la disponibilità effettiva del denaro: un credito contabilizzato non è necessariamente liquidità recuperabile nel momento desiderato. Per gli amministratori, il punto non è soltanto eseguire una scadenza contrattuale, ma valutare se il rimborso sia consentito. Il miglioramento di un singolo dato o un saldo positivo sul conto non costituiscono, da soli, una verifica completa.

La disciplina della crisi resta un piano distinto

La riforma contenuta nel decreto legislativo 14/2019 ha eliminato dal testo dell’articolo 2467 la vecchia previsione sulla restituzione dei rimborsi effettuati nell’anno precedente il fallimento. Da questa modifica non si deve ricavare che siano scomparsi tutti i vincoli sui rimborsi vicini a una crisi: il Codice della crisi disciplina separatamente l’inefficacia di determinati pagamenti e prevede regimi specifici per alcuni finanziamenti collegati al risanamento.

L’articolo 164 e l’articolo 102 del Codice della crisi riguardano, rispettivamente, questi diversi ambiti. La loro applicazione richiede di identificare procedura, presupposti e documenti pertinenti; non può essere sostituita da una formula generica sul rimborso dei soci. Qui il perimetro resta il meccanismo ordinario dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l., senza ricostruire termini concorsuali, prededuzione o altre forme societarie.

Ricostruire l’apporto prima di decidere sul rimborso

L’esame parte dunque dall’accordo che ha originato l’apporto e dalle evidenze della situazione finanziaria in cui è stato concesso. Il contratto aiuta a distinguere un debito da un contributo; i documenti economici e finanziari servono a valutare i presupposti della postergazione. Prima del pagamento occorre poi considerare la situazione attuale e gli eventuali regimi ulteriori applicabili. Sono verifiche collegate, ma non intercambiabili.

È diverso il caso delle azioni postergate nelle perdite: lì si distingue come le perdite incidano sulle categorie di capitale, non quando un credito del socio possa essere rimborsato. Confondere i due significati della parola “postergazione” porta a trattare un diritto al rimborso come una protezione azionaria, o viceversa.

Per una S.r.l., ricevere denaro dal socio può risolvere un fabbisogno immediato senza rendere quella somma liberamente restituibile. La domanda utile non è soltanto quanto sia entrato in cassa, ma quale obbligo sia nato, in quali condizioni e con quali limiti al pagamento. È questa ricostruzione che permette di leggere insieme il sostegno finanziario all’impresa e la tutela degli altri creditori.


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