#Finsubito news – Cass. Civ. n. 29006/2008 – Licenziamento disciplinare e procedimento penale: la condanna definitiva non è necessaria | Studio Legale Calvello



Articolo a cura di: Redazione – Studio Legale Calvello

Licenziamento disciplinare per fatti oggetto di indagine penale: autonomia del giudizio del lavoro, accertamento della giusta causa e poteri istruttori d’ufficio del giudice.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29006 del 10 dicembre 2008, affronta la questione della legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale. La Suprema Corte chiarisce che il giudice del lavoro deve accertare autonomamente i fatti contestati, senza subordinare necessariamente la valutazione della giusta causa all’esistenza di una condanna penale definitiva. La mera pendenza di indagini penali non costituisce, di per sé, prova sufficiente a giustificare il licenziamento, ma le condotte contestate possono assumere rilevanza disciplinare indipendentemente dall’esito del processo penale. In presenza di difficoltà nell’acquisizione delle prove, il giudice deve valutare l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e motivare l’eventuale mancato accoglimento delle relative istanze. La Cassazione accoglie il ricorso del datore di lavoro e rinvia la controversia per un nuovo esame.

LA VICENDA

Un dipendente di Poste Italiane, sottoposto a indagini penali e agli arresti domiciliari, impugnava il licenziamento ottenendone l’annullamento nei primi due gradi di giudizio. La società ricorreva in Cassazione, contestando la mancata valutazione autonoma dei fatti e il mancato esame delle richieste istruttorie. La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – Licenziamento disciplinare – Procedimento penale a carico del dipendente – Autonomia dell’accertamento nel giudizio del lavoro – Condanna penale definitiva – Necessità – Esclusione – Poteri istruttori d’ufficio – Mancato esercizio – Obbligo di motivazione.

In materia di licenziamento disciplinare, l’autonomia del giudizio del lavoro rispetto al procedimento penale impone al giudice civile di accertare autonomamente la sussistenza e la gravità dei fatti contestati al dipendente, senza subordinare necessariamente la legittimità del recesso all’intervenuta condanna penale definitiva. La previsione collettiva che contempla il licenziamento in conseguenza di una condanna irrevocabile non esclude l’operatività di altre ipotesi di giusta causa previste dalla disciplina contrattuale e dai principi generali. Qualora il datore di lavoro, incontrando oggettive difficoltà nell’acquisizione di documentazione contenuta nel fascicolo penale, solleciti l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, il giudice deve valutare la rilevanza delle prove richieste e motivare il mancato esercizio di tali poteri, non potendo limitarsi a un implicito rigetto dell’istanza istruttoria.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 10/12/2008, n. 29006

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 10.5.2001, B.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia la spa Poste Italiane ed impugnava il licenziamento intimatogli dalla convenuta in considerazione della sua sottoposizione ad indagini penali da parte della locale Procura della Repubblica, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, misura poi revocata.

Sottolineava l’attore che la situazione in sede penale era tutta da definirsi, onde il licenziamento era illegittimo. Previa costituzione ed opposizione della società Poste Italiane, il Tribunale accoglieva la domanda attrice, annullava il licenziamento, ordinava la reintegrazione e condannava parte convenuta al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegra.

2. Proponeva appello la società Poste Italiane. Resisteva il B.. La Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

– il datore di lavoro sottolinea la valenza delle prove raccolte in sede penale, in particolare le intercettazioni telefoniche e la perquisizione;

– è corretto il principio evidenziato dall’appellante in ordine alla caduta della pregiudiziale penale;

– peraltro il datore di lavoro non è stato in grado se non di mettere in campo la “notitia criminis” ed i contenuti “in fieri” del procedimento penale;

– i documenti prodotti (informativa della Procura della Repubblica, provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari) non sono sufficienti a legittimare il licenziamento;

– invero a sensi dell’art. 54, comma 6, del CCNL di categoria, solo la condanna passata in giudicato per fatti lesivi del rapporto fiduciario legittima il licenziamento in tronco;

– a prescindere dalla giustezza della scelta contrattuale, legittimare il licenziamento sulla base degli sviluppi del processo penale costituirebbe una dilatazione dell’art. 54, comma 6 citato;

– il comma 5, dello stesso articolo non contempla altre ipotesi di licenziamento riconducibili alla pendenza di un procedimento penale;

– gli arresti domiciliari consentivano al più una sospensione dal servizio, alla stregua di una impossibilità temporanea della prestazione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo due motivi. Resiste con controricorso B.M., il quale ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2118 e 2119 c.c., art. 1362 c.c. e ss., con riferimento agli artt. 30, 32, 34 e 79 del CCNL applicato, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: dopo avere correttamente dato atto del principio dell’autonomia del processo del lavoro rispetto al processo penale, e quindi del potere – dovere del giudice civile di accertare autonomamente i fatti contestati, la Corte di Appello ha conferito valenza soltanto alla condanna passata in giudicato, come fatto idoneo a legittimare la risoluzione del rapporto, senza tenere conto che anche a prescindere dalla condanna penale possono darsi fatti di tale gravità da non consentire la prosecuzione del medesimo rapporto. La Corte di Appello non ha preso in considerazione altre previsioni del CCNL, come ad esempio l’art. 34, L’indagine è stata erroneamente limitata ad una sola previsione, trascurando quelle di cui agli artt. 34, 30 e 32 dello stesso CCNL: in particolare i “fatti dolosi nei confronti di terzi e violazioni dolose di leggi che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’ente”. Pur in mancanza di una pregiudizialità penale, il giudice ha in sostanza limitato il potere di recesso alla sola ipotesi della condanna penale.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 420 e 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia sulle istanze istruttorie della convenuta, in particolare circa l’istanza di acquisizione di (copia della) documentazione formata in sede penale. iene fatto riferimento alle prove raccolte ed al decreto che dispone il giudizio. Sul punto il giudice avrebbe dovuto quanto meno motivare per spiegare le ragioni del mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, anche in ragione della difficoltà per la parte di acquisire essa stessa gli elementi di prova.

6. Nel controricorso e nella memoria, l’attore deduce l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, sottolineando il fatto che la mera notizia della sottoposizione del dipendente ad indagini penali non giustifica il licenziamento, in mancanza di prove offerte circa i fatti contestati e l’irrituale istanza formulata al riguardo.

7. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano fondati e vanno accolti.

8. Iniziandosi per motivi di pregiudizialità logica dal secondo motivo, devesi dare atto come la Corte di Appello non abbia motivato in ordine all’implicito rigetto della istanze istruttorie di Poste Italiane: la società chiedeva fino dal primo grado l’acquisizione del fascicolo penale e reiterava la richiesta in udienza di appello. Trattasi di sollecitazione dei poteri di ufficio del giudice, la quale non trova preclusioni temporali. Orbene, in un caso in cui la parte, attesa l’esistenza di documenti contenuti in un fascicolo di indagine penale dei quali non sia stata in grado di procurarsi la copia, solleciti il potere-dovere del giudice di acquisire di ufficio le copie relative, si versa ad avviso di questa Corte di Cassazione in un caso in cui, essendo difficile l’assolvimento dell’onere probatorio (non risulta che Poste Italiane sia parte nel processo penale) a cura della parte, trova giustificazione la sollecitazione del potere di acquisizione officiosa dei documenti stessi. Si tratta di un caso di “semiplena probatio”, in cui soltanto l’esercizio dei poteri di ufficio può rimediare alla lacuna istruttoria onde poter emettere una sentenza con piena cognizione di causa. Quanto meno, era necessario che il giudice di merito motivasse (Cass. SU n. 11353.2004) sul perchè l’istanza non appariva rilevante ai fini della decisione. Sarebbe stato utile poter apprendere qualcosa di più circa le intercettazioni telefoniche, l’esito (riferito come fruttuoso) della perquisizione, gli elementi dei delitti contestati (associazione per delinquere, duplice ricettazione) e gli elementi giustificativi del decreto che dispone il giudizio.

9. Tale indagine non risulta compiuta, poichè i giudici di merito hanno risolto la controversia sulla base delle prove prodotte; e ciò, nonostante la – peraltro esatta – affermazione circa la caduta della pregiudizialità penale e l’onere del giudice del lavoro di approfondire autonomamente i fatti. Onere tanto più incisivo, in quanto la caduta della detta pregiudiziale svincola il giudice civile dal giudicato penale (Cass. n. 11500.1998), e lo lascia libero di andare alla ricerca del fatto il quale giustifica il licenziamento (Cass. 17.6.2004 n. 11369).

10. Passando ora al primo motivo, esso si incentra sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, perchè la Corte di Appello ha finito per conferire valenza giustificatrice del licenziamento alla sola condanna definitiva in sede penale, trascurando, in presenza di fatti oggettivi di notevole gravità allegati dal datore di lavoro, un ventaglio di possibili cause di recesso desumibili dai principi generali e dalle diverse norme contrattuali citate. Laddove la causa di recesso derivante da condanna definitiva non esaurisce le ipotesi di licenziamento disciplinare, ma si giustappone ad una serie di altre possibili cause: “quid iuris” ad esempio, in caso di reato commesso in danno di un utente, non perseguibile per difetto di querela, ovvero di reato estinto per prescrizione? 11. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Ancona, anche per le statuizioni circa le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008




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