#Finsubito news – Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Novembre 2026


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Con la risposta n. 197 del 2 novembre 2026 prende avvio la raccolta degli interpelli di novembre. Il primo chiarimento del mese riguarda il regime opzionale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Nel caso esaminato, un cittadino irlandese, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale, percepisce dalla precedente società datrice di lavoro un assegno pensionistico corrisposto secondo un accordo pay as you go, ossia direttamente dal datore di lavoro senza il preventivo accantonamento delle somme in un fondo pensione, nonché un’indennità forfettaria di fine rapporto.

L’Agenzia delle entrate riconosce che l’assenza di un vero e proprio fondo pensione non impedisce di qualificare l’assegno come reddito pensionistico ai fini dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. La nozione di «pensioni di ogni genere» comprende, infatti, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa che trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Ne consegue che, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 24-ter, l’assegno pensionistico irlandese può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 7 per cento. Una volta validamente esercitata l’opzione, il regime si estende inoltre agli altri redditi prodotti all’estero secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa, nel caso esaminato, l’indennità forfettaria di fine rapporto corrisposta dalla società irlandese.

La risposta n. 198 del 2 novembre 2026 affronta invece un’articolata operazione di acquisizione societaria seguita da fusione per incorporazione, nell’ambito della quale viene meno una riserva in sospensione d’imposta costituita in occasione della rivalutazione di un marchio ai sensi dell’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020. Il quesito riguarda, in particolare, la possibile configurazione di un abuso del diritto per effetto della mancata ricostituzione della riserva nel patrimonio netto dell’incorporante, conseguente all’emersione di un disavanzo da annullamento.

L’Agenzia delle entrate esclude, nella fattispecie rappresentata, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce infatti il naturale completamento di un processo di acquisizione e integrazione di società precedentemente indipendenti ed è diretta alla razionalizzazione dell’assetto societario, all’eliminazione delle duplicazioni organizzative e alla riduzione dei costi gestionali. La mancata ricostituzione della riserva non rappresenta quindi l’obiettivo dell’operazione, ma una conseguenza delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dell’emersione del disavanzo da annullamento.

Dirimente, sul punto, l’assenza di elementi dai quali possa desumersi una attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale: non risultano distribuzioni di riserve successive alla fusione né atti dispositivi riguardanti il marchio rivalutato. Inoltre, l’acquisizione era avvenuta tra parti indipendenti. In tali condizioni, l’“evaporazione” della riserva non integra un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto non abusiva l’operazione considerata nel suo complesso.

La risposta n. 199 del 3 novembre 2026 interviene invece sull’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024. La fattispecie riguarda una società in accomandita semplice (Sas) costituita nel 2024 quale beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata, alla quale sono state trasferite e ricostituite alcune riserve derivanti da precedenti rivalutazioni fiscali.

Poiché, alla data della scissione, erano già decorsi i relativi periodi di sorveglianza, l’Agenzia delle entrate ritiene corretta la ricostituzione delle riserve secondo il criterio proporzionale previsto dall’articolo 173, comma 9, del TUIR. Le riserve, presenti sia nel bilancio 2023 della società scissa sia nel bilancio 2024 della beneficiaria, soddisfano quindi i requisiti temporali richiesti per accedere all’affrancamento mediante imposta sostitutiva del 10 per cento.

La particolare struttura dell’operazione societaria comporta inoltre l’applicazione delle regole previste per la trasformazione omogenea regressiva: una volta affrancate, le riserve si considerano formate in capo alla società di persone nel periodo in cui viene esercitata l’opzione. La loro successiva distribuzione ai soci non determina quindi un’ulteriore tassazione personale, essendo l’imposizione già assolta mediante l’imposta sostitutiva versata dalla società, ferma la conseguente riduzione del costo fiscale delle partecipazioni.

Di particolare interesse è il chiarimento relativo al perfezionamento dell’opzione: l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce l’efficacia dell’affrancamento, purché l’opzione sia stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi. Il versamento omesso può essere successivamente regolarizzato attraverso il ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1867 e corrispondendo sanzioni e interessi nelle misure previste dalla disciplina applicabile.

Con la risposta n. 200 del 5 novembre 2026, l’Agenzia delle entrate torna sull’agevolazione “prima casa”, affrontando una fattispecie di particolare interesse per i contribuenti residenti all’estero. Il contribuente istante aveva acquistato nel 2025, insieme al coniuge, un’abitazione in Italia beneficiando dell’IVA al 4 per cento e, pochi mesi dopo, aveva acquistato un secondo immobile all’estero, destinato a diventare la propria abitazione principale. Il quesito riguarda la possibilità di alienare l’immobile italiano prima del decorso del quinquennio, entro due anni dal nuovo acquisto estero, senza decadere dall’agevolazione originariamente fruita.

L’Agenzia fornisce una risposta favorevole attraverso una lettura coordinata dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. La circostanza che il nuovo immobile sia situato all’estero non impedisce, di per sé, la conservazione del beneficio, purché possa essere verificata l’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale del contribuente. La regola già riconosciuta per il riacquisto successivo alla vendita viene quindi estesa, sul piano logico-sistematico, anche alla diversa sequenza temporale nella quale il contribuente acquista prima la nuova abitazione e vende successivamente quella agevolata preposseduta.

Nel caso esaminato, pertanto, non si decade dall’agevolazione “prima casa” se l’immobile acquistato all’estero viene effettivamente adibito ad abitazione principale e quello italiano viene alienato entro due anni dal nuovo acquisto. Al momento della vendita infraquinquennale, il contribuente dovrà essere in grado di documentare sia l’acquisto dell’immobile estero sia la sua effettiva destinazione abitativa, ad esempio mediante le utenze domestiche; la documentazione estera dovrà essere corredata da apostille e traduzione in lingua italiana, ferma restando la verifica dell’ufficio competente.

Nella stessa giornata, con la risposta n. 201 del 5 novembre 2026, l’Agenzia affronta una fattispecie di interposizione societaria nell’ambito di un trust estero. Il Trust, costituito nelle Isole Vergini Britanniche, detiene integralmente una società estera il cui unico attivo è un immobile abitativo situato in Italia e posseduto da oltre cinque anni. Il trustee chiede di considerare la società come soggetto interposto rispetto al Trust, così da trattare la futura cessione della partecipazione come se fosse una cessione diretta dell’immobile italiano e applicare, conseguentemente, la disciplina delle plusvalenze immobiliari di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

L’Agenzia non condivide tale impostazione. L’interpello previsto dall’articolo 37, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 può essere utilizzato per stabilire a quale soggetto debba essere imputato un reddito del quale un altro soggetto appare formalmente titolare, ma non può essere impiegato per modificare la natura giuridica dell’operazione realizzata. Nel caso esaminato, oggetto della cessione resta la partecipazione societaria e non l’immobile, che continua a essere di proprietà della società estera.

Ne consegue che il Trust non residente realizza un reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, del TUIR, disposizione che attrae a imposizione nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti non residenti il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da immobili situati in Italia.

La risposta n. 202 del 5 novembre 2026 torna invece sulla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche, esaminando il trattamento di una pensione INPS derivante dall’ex gestione INPDAP e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica libanese, iscritto all’AIRE e titolare contemporaneamente della cittadinanza italiana e libanese. La questione riguarda l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Libano contro le doppie imposizioni.

Secondo la regola generale prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), le pensioni pubbliche corrisposte da uno Stato contraente in relazione a servizi resi a quello Stato sono imponibili esclusivamente nello Stato erogatore. La successiva lettera b) introduce una deroga, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del pensionato soltanto quando quest’ultimo possieda la nazionalità dello Stato di residenza senza avere anche quella dello Stato dal quale proviene la pensione.

Nel caso esaminato, il possesso della cittadinanza libanese non è quindi sufficiente a trasferire la tassazione esclusiva al Libano, perché il pensionato conserva anche la cittadinanza italiana. Presupposta la natura pubblica della pensione e la residenza fiscale in Libano, l’Agenzia conclude pertanto che il trattamento pensionistico deve essere assoggettato a imposizione esclusivamente in Italia, in applicazione della regola generale dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione.

 

La raccolta degli interpelli di novembre 2026 si apre così con le risposte n. 197-202, attraversando temi molto diversi: dalla fiscalità dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia alla disciplina delle pensioni pubbliche percepite all’estero, dall’antiabuso nelle operazioni straordinarie all’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, dalla tutela dell’agevolazione “prima casa” nei trasferimenti immobiliari transnazionali alla tassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società estere a prevalente contenuto immobiliare italiano.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse emergono soprattutto l’applicazione del regime del 7 per cento alle pensioni estere “pay as you go”, l’esclusione dell’abuso nell’“evaporazione” fisiologica delle riserve in sede di fusione, la possibilità di ravvedere il mancato versamento dell’imposta sostitutiva senza perdere l’affrancamento, l’apertura alla sostituzione della prima casa con un’abitazione principale acquistata all’estero, l’impossibilità di utilizzare l’interposizione per riqualificare una cessione di partecipazioni come vendita diretta dell’immobile sottostante e la conferma della tassazione esclusiva in Italia della pensione pubblica percepita dal residente in Libano che conserva anche la cittadinanza italiana.

 

 

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 197 del 02/11/2026

Regime per pensionati esteri: l’assegno pensionistico “pay as you go” corrisposto da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto rientra tra i redditi da pensione rilevanti ai fini dell’articolo 24-ter del TUIR; una volta validamente esercitata l’opzione e ricorrendo gli ulteriori requisiti, anche l’indennità forfettaria di fine rapporto prodotta all’estero può essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 7 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Assegno pensionistico irlandese erogato con accordo “pay as you go” e indennità forfettaria di fine rapporto – Accesso al regime sostitutivo del 7 per cento per i redditi prodotti all’estero – Articoli 24-ter, 49, comma 2, lettera a), e 165, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

L’assegno pensionistico “pay as you go” erogato da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro rientra, secondo l’Agenzia delle entrate, nella nozione di redditi da pensione rilevante ai fini dell’articolo 24-ter del TUIR. Ricorrendo gli ulteriori requisiti del regime, l’opzione consente di applicare l’imposta sostitutiva del 7 per cento ai redditi prodotti all’estero, compresa l’indennità forfettaria di fine rapporto percepita dall’istante.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 198 del 02/11/2026

Fusione post-acquisizione e riserva di rivalutazione: la mancata ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020, quando deriva fisiologicamente dal disavanzo da annullamento, in assenza di distribuzioni o atti dispositivi dei beni rivalutati e nell’ambito di un’effettiva razionalizzazione societaria tra soggetti indipendenti, non determina un vantaggio fiscale indebito e non integra abuso del diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 198 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione per incorporazione successiva all’acquisizione di partecipazioni – Riserva in sospensione d’imposta da rivalutazione ex articolo 110 del D.L. 14/08/2020, n. 104 – Mancata ricostituzione per effetto del disavanzo da annullamento – Assenza di vantaggio fiscale indebito e di abuso del diritto – Articoli 172, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e 10-bis della L. 27/07/2000, n. 212

 

La mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d’imposta da rivalutazione non configura, nel caso esaminato, un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce il naturale completamento dell’integrazione delle società acquisite e l’“evaporazione” della riserva deriva dal disavanzo da annullamento e dalle regole proprie della fusione, senza distribuzioni ai soci o atti dispositivi del bene rivalutato. L’operazione non integra pertanto abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. Nel documento di prassi, precisato che “ad ogni buon fine”,  il  parere è reso “nel presupposto che sussista, come dichiarato dall’Istante, una effettiva indipendenza tra i soggetti danti causa e aventi causa (cedenti e cessionari) dell’Acquisizione della partecipazione in Delta e che il successivo reinvestimento da parte di alcuni dei soggetti cedenti nel capitale sociale di Beta (7,2 per cento), per il tramite di Zeta S.r.l., non consenta ai medesimi di esercitare, di fatto, un’influenza determinante sulle vicende gestorie della Società (Alfa S.p.A.), circostanza, quest’ultima, che si assume qui acriticamente, con riserva di riscontro nelle competenti sedi”.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 199 del 03/11/2026

Affrancamento delle riserve trasferite con scissione: le riserve in sospensione d’imposta ricostituite dalla società di persone beneficiaria, presenti nel bilancio 2023 della scissa e nel bilancio 2024 della beneficiaria, possono essere affrancate ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024; una volta affrancate, la loro distribuzione non comporta ulteriore tassazione dei soci e l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva, se l’opzione è stata correttamente esercitata in dichiarazione, può essere regolarizzato mediante ravvedimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 199 del 3 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Scissione parziale da società di capitali a società di persone e trasformazione omogenea regressiva implicita – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10 per cento – Distribuzione senza ulteriore tassazione dei soci e ravvedimento dell’omesso versamento – Articolo 14 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 e articoli 5 e 6 del D.M. 27/06/2025

 

Le riserve in sospensione d’imposta trasferite a una società di persone beneficiaria di una scissione possono accedere all’affrancamento straordinario del 10 per cento quando risultano presenti nel bilancio 2023 della società scissa e residuano nel bilancio 2024 della beneficiaria. Per effetto della trasformazione omogenea regressiva, le riserve affrancate si considerano formate in capo alla società di persone e la successiva distribuzione non determina ulteriore tassazione dei soci. L’omesso versamento della sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere ravveduto.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 14.
  • D.M. 27 giugno 2025, articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e relativa relazione illustrativa.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, 47, commi 1 e 5, 68, comma 6, 170, commi 4 e 5, e 173, commi 4, 9 e 15.
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 29 novembre 2008, n. 185; D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 110, comma 5.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 17, comma 2.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e circolare n. 33/E del 15 luglio 2005.
  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000, paragrafo 1.5.9.
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 27 marzo 2020.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E del 26 luglio 2017.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 giugno 2025, istitutiva del codice tributo 1867.

 

Risposta n. 200 del 05/11/2026

Agevolazione “prima casa”: l’acquisto di un’abitazione all’estero può consentire di evitare la decadenza dal beneficio fruito per l’immobile acquistato in Italia e successivamente alienato entro cinque anni, purché l’immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto, l’immobile italiano sia venduto entro lo stesso termine, sussistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei alla verifica e l’acquisto e la dimora abituale all’estero siano adeguatamente documentati, con documenti muniti di apostille e tradotti in italiano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 200 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA E IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione “prima casa” – Acquisto di un nuovo immobile all’estero destinato ad abitazione principale e successiva alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato preposseduto in Italia – Conservazione del beneficio se l’immobile estero è effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e l’immobile italiano è alienato entro lo stesso termine – Nota II-bis, commi 4 e 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 

Il contribuente che abbia acquistato con l’agevolazione “prima casa” un immobile in Italia può evitare la decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale anche quando, prima della vendita, abbia acquistato un’abitazione all’estero. Occorre che l’immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e che l’immobile italiano sia alienato entro lo stesso termine, in un contesto che consenta la verifica mediante strumenti di cooperazione amministrativa. Al momento della vendita devono essere documentati sia l’acquisto sia la dimora abituale all’estero, mediante documenti muniti di apostille e tradotti in italiano.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, commi 1, 4 e 4-bis, e articolo 55, comma 4.
  • D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Tariffa (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) – Parte I – Articolo 1
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21).
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 55.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 116.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010, paragrafi 3.1 e 3.2.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016.
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 65 del 20 febbraio 2020.
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 126 del 24 febbraio 2021.
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 551 del 25 agosto 2021.
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 29 del 12 febbraio 2025.
  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (apostille).

 

Risposta n. 201 del 05/11/2026

Trust estero e società immobiliare estera: la cessione della partecipazione non può essere riqualificata, tramite l’interpello sull’interposizione di cui all’articolo 37 del D.P.R. n. 600/1973, come cessione diretta dell’immobile italiano; il Trust non residente realizza quindi un reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, del TUIR, anche se l’immobile sottostante è detenuto da oltre cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 201 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Trust estero titolare di una partecipazione totalitaria in società estera il cui unico attivo è un immobile in Italia – Inapplicabilità dell’interpello sull’interposizione per riqualificare la cessione della partecipazione come cessione diretta dell’immobile – Plusvalenza finanziaria imponibile in Italia – Articolo 23, comma 1-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917  – Articolo 37, commi terzo e quarto, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600

 

L’interpello previsto dall’articolo 37, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973 consente di verificare se un reddito debba essere imputato a un soggetto diverso da quello che ne appare formalmente titolare, ma non può essere utilizzato per mutare la natura civilistica dell’operazione. Se il Trust non residente cede la partecipazione nella società estera proprietaria dell’immobile italiano, l’oggetto della cessione resta la partecipazione: la plusvalenza costituisce quindi reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, del TUIR, senza che rilevi il possesso ultracinquennale dell’immobile ai fini dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 23, comma 1-bis, e articolo 67, comma 1, lettera b).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, commi terzo e quarto.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera a).
  • Costituzione della Repubblica italiana, articolo 53.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, comma 96.
  • Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2023, con riferimento all’introduzione dell’articolo 23, comma 1-bis, del TUIR.
  • Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, articolo 13, paragrafo 4.

 

Risposta n. 202 del 05/11/2026

Pensione pubblica INPS corrisposta a un residente in Libano con doppia cittadinanza italiana e libanese: la deroga dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione Italia-Libano non opera perché il percettore possiede anche la cittadinanza italiana; la pensione relativa a servizi resi allo Stato italiano resta pertanto imponibile esclusivamente in Italia ai sensi della lettera a), fermo il presupposto della natura pubblica del trattamento e della residenza fiscale in Libano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 202 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Pensione pubblica INPS derivante da servizi resi allo Stato italiano e percepita da residente in Libano con doppia cittadinanza italiana e libanese – Inapplicabilità della deroga che attribuisce la tassazione allo Stato di residenza in presenza anche della cittadinanza italiana – Tassazione esclusiva in Italia – Articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione Italia-Libano ratificata con L. 03/06/2011, n. 87

 

La pensione pubblica INPS derivante da servizi resi alle dipendenze dello Stato italiano resta imponibile esclusivamente in Italia quando il percettore, pur essendo fiscalmente residente in Libano e cittadino libanese, possiede anche la cittadinanza italiana. La deroga dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione Italia-Libano richiede infatti che il residente dell’altro Stato ne possieda la nazionalità senza avere quella dello Stato dal quale proviene la pensione. La conclusione presuppone la natura pubblica del trattamento e la residenza fiscale in Libano, elementi non verificabili in sede di interpello.

 


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