#Finsubito news – regole UE dal 20 novembre


Il decreto legislativo 212/2025 recepisce la direttiva UE sul credito; in Italia aiutano gli organismi anti-sovraindebitamento.

In breve

  • La direttiva UE 2023/2225 sul credito ai consumatori prevede l’adeguamento delle norme nazionali entro il 20 novembre 2026; la Germania introduce lo stesso giorno la sua nuova legge sulla consulenza del debito.
  • In Italia la direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 e già in vigore: introduce nel Testo Unico Bancario un vero e proprio “servizio di consulenza del debito” (art. 125-duodecies TUB).
  • La consulenza del debito deve essere gratuita, salvo un contributo coerente con le finalità del servizio, ed è affidata a soggetti indipendenti: fondazioni e associazioni antiusura, enti del Terzo settore, associazioni dei consumatori e Organismi di Composizione della Crisi (OCC) autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  • Chi è già sovraindebitato in Italia può inoltre ricorrere, da anni, alle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, gestite proprio dagli OCC.

Dal 20 novembre 2026 la Germania applica una nuova legge federale sulla consulenza del debito, lo Schuldnerberatungsdienstegesetz (SchuBerDG). La norma tedesca recepisce la direttiva UE 2023/2225 sul credito ai consumatori, che vincola tutti gli Stati membri — Italia compresa. L’Italia ha già recepito la stessa direttiva con un proprio decreto legislativo, in vigore dal gennaio 2026, e dispone da tempo di una rete di sportelli indipendenti per chi è oberato dai debiti.

La legge tedesca e la direttiva europea 2023/2225

In Germania lo Schuldnerberatungsdienstegesetz (SchuBerDG, legge tedesca sui servizi di consulenza del debito) entra in vigore in gran parte il 20 novembre 2026 e disciplina l’accesso alla consulenza indipendente per chi fatica a onorare i propri impegni finanziari. La legge tedesca consente agli sportelli di chiedere un compenso, purché non rappresenti un onere sproporzionato e non persegua scopo di lucro, e impone un’informativa preventiva sui costi.

Si tratta di una norma nazionale tedesca, non direttamente applicabile in Italia. Ma la sua origine è comune a tutta l’Unione Europea: entrambe le leggi, quella tedesca e quella italiana, recepiscono la direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che sostituisce la precedente direttiva 2008/48/CE e introduce per la prima volta, a livello europeo, la figura della consulenza indipendente sul debito.

Come l’Italia ha recepito la direttiva: il decreto 212/2025

L’Italia ha recepito la direttiva 2023/2225 con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. Il decreto modifica il Testo Unico Bancario (TUB, decreto legislativo 385/1993) ed estende l’ambito delle norme sul credito ai consumatori ai finanziamenti fino a 100.000 euro, contro i 75.000 euro della disciplina precedente.

Tra le novità per i consumatori italiani: la pubblicità sui prestiti deve essere corretta e non ingannevole, con un avviso sui costi del credito; la valutazione del merito creditizio deve essere approfondita e considerare anche l’interesse del cliente; in caso di diniego basato su una banca dati, il consumatore va informato subito e senza spese. Per gli affidamenti bancari, il preavviso prima di una riduzione o revoca sale a 60 giorni, e il cliente può chiedere di rimborsare lo sconfinamento in dodici rate mensili senza costi aggiuntivi prima che la banca avvii azioni esecutive.

Per queste disposizioni opera un termine di adeguamento operativo fissato al 20 novembre 2026, o successivamente se la Banca d’Italia pubblica più tardi le relative disposizioni attuative — la stessa data in cui entra in vigore la legge tedesca sulla consulenza del debito, pur trattandosi di due percorsi normativi distinti con questa sola coincidenza di calendario.

Il nuovo servizio di consulenza del debito in Italia

Il decreto 212/2025 introduce nel Testo Unico Bancario l’articolo 125-duodecies, che disciplina per la prima volta in modo organico il “servizio di consulenza del debito”: un’assistenza personalizzata, di natura tecnica, giuridica o psicologica, rivolta a chi ha difficoltà a far fronte ai propri impegni finanziari o rischia di averne.

La norma distingue questo servizio da altre due forme di consulenza previste dal TUB: quella offerta dagli stessi finanziatori e intermediari (art. 124, comma 2, TUB), che può essere a pagamento ma non può definirsi “indipendente”, e la consulenza al debitore già in difficoltà conclamata (art. 125-terdecies TUB), di natura più riparativa. Il servizio di consulenza del debito deve invece essere prestato da soggetti indipendenti e, salvo un contributo coerente con le finalità del servizio, gratuito.

Possono erogarlo le fondazioni e associazioni già riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può inoltre autorizzare enti del Terzo settore, associazioni dei consumatori riconosciute — come Altroconsumo, nell’ambito dei propri servizi di tutela dei soci — e gli stessi Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC).

Chi aiuta chi è già in difficoltà: OCC e procedure di sovraindebitamento

Per chi in Italia è già sovraindebitato, cioè non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti, esiste da anni uno strumento distinto e più strutturato della semplice consulenza preventiva: le procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019), che hanno sostituito la precedente “legge salva suicidi” (legge 3/2012).

Chi non può accedere alla liquidazione giudiziale riservata alle imprese — quindi soprattutto privati, famiglie, piccoli imprenditori e professionisti — può chiedere la ristrutturazione dei propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione, un concordato minore o la liquidazione controllata del patrimonio. In tutti i casi la procedura passa per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): una struttura, spesso incardinata presso un ordine professionale, una camera di commercio o un ente del Terzo settore, che nomina un gestore della crisi incaricato di verificare la situazione debitoria e assistere il debitore davanti al tribunale competente.

Gli OCC applicano un compenso stabilito da un decreto ministeriale, parametrato ai debiti trattati; in alcuni territori sono attivi anche sportelli gratuiti collegati a enti locali o ad associazioni dei consumatori. Con il nuovo articolo 125-duodecies del TUB, gli stessi OCC possono ora essere autorizzati a offrire anche il servizio di consulenza del debito in senso proprio, rivolto a chi vuole prevenire l’indebitamento prima che diventi insostenibile.

Domande frequenti

La legge tedesca sulla consulenza del debito vale anche in Italia?

No. Lo Schuldnerberatungsdienstegesetz è una legge nazionale tedesca. In Italia la stessa direttiva europea 2023/2225 è stata recepita con un proprio decreto, il decreto legislativo 212/2025, già in vigore dal gennaio 2026.

La consulenza del debito in Italia è sempre gratuita?

Di regola sì. L’articolo 125-duodecies del Testo Unico Bancario prevede che il servizio sia gratuito, salvo un contributo coerente con le finalità del servizio stesso. Il decreto non fissa un importo fisso valido per tutti gli operatori.

A chi ci si può rivolgere in Italia per un sovraindebitamento?

Agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oppure — per la nuova consulenza preventiva — a fondazioni antiusura, enti del Terzo settore e associazioni dei consumatori autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Da quando si applicano le principali novità sul credito ai consumatori in Italia?

Il decreto legislativo 212/2025 è in vigore dal 10 gennaio 2026, ma per diverse disposizioni operative è previsto un termine di adeguamento fissato al 20 novembre 2026, o a una data successiva se la Banca d’Italia pubblica più tardi le relative disposizioni attuative.

Fonti e aggiornamento

Stato della ricerca: 8 novembre 2026. Le informazioni sulla normativa tedesca si riferiscono al diritto federale tedesco; quelle sulla normativa italiana al diritto nazionale italiano.

Nota di trasparenza: nella ricerca, nella strutturazione e nella stesura di questo articolo sono stati utilizzati strumenti basati sull’IA. Le fonti utilizzate sono indicate nell’articolo. La pubblicazione avviene solo dopo l’approvazione redazionale manuale. Edizione nazionale basata su un articolo di Trend del Web, documentata per l’Italia.


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