La manovra 2027 introduce un’exit tax del 26% sulle plusvalenze maturate in Italia da chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Nel mirino patrimoni da almeno 800 mila euro, con regole per rinviare il pagamento
Una tassa sui guadagni finanziari accumulati in Italia, anche quando non sono ancora stati incassati. È la nuova «Exit Tax» prevista dalla manovra di Bilancio 2027 per chi trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, portando con sé investimenti di valore significativo. L’obiettivo della norma è assoggettare a imposizione le plusvalenze maturate durante il periodo di residenza in Italia, prima che il trasferimento renda più difficile o impossibile per il Fisco italiano tassarle.
I prelievi a chi si trasferisce
La disposizione, contenuta nell’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio, introduce l’articolo 307-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il nuovo prelievo si applicherà ai trasferimenti di residenza fiscale effettuati a partire dal primo gennaio 2027. Non si tratta, tuttavia, di una tassa sull’intero patrimonio né di un’imposta automatica per chiunque lasci il Paese: sono previsti requisiti specifici relativi alla permanenza fiscale in Italia, al valore delle attività possedute e alla perdita della potestà impositiva italiana sui redditi interessati.
Chi è interessato dalla nuova exit tax
La disciplina riguarda le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti equiparati che non esercitano attività d’impresa commerciale, oltre agli enti non commerciali contemplati dalla norma. Per le persone fisiche, uno dei requisiti è aver avuto la residenza fiscale in Italia per almeno sei dei dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento. A questo si aggiunge una soglia patrimoniale: il valore complessivo dei beni e dei diritti rilevanti deve raggiungere almeno 800 mila euro. Nel perimetro rientrano le partecipazioni societarie e le attività finanziarie individuate dalla disposizione, mentre sono esclusi i depositi bancari secondo quanto previsto dalla disciplina. La soglia degli 800 mila euro non rappresenta, quindi, il guadagno da tassare, ma il valore delle attività rilevanti per stabilire se il contribuente rientra nel campo di applicazione della misura. Un ulteriore elemento decisivo è che il trasferimento all’estero determini la perdita del potere impositivo italiano sui redditi interessati. Il presupposto della norma è evitare che le plusvalenze generate durante la residenza in Italia sfuggano alla tassazione nazionale per effetto del successivo cambio di residenza.
Come si calcola l’imposta sui guadagni non realizzati
Il meccanismo si fonda sulla tassazione delle cosiddette plusvalenze latenti, ossia gli incrementi di valore degli investimenti che non si sono ancora tradotti in un incasso perché i titoli non sono stati venduti. Per determinare la base imponibile si confronta il valore fiscalmente rilevante delle attività al momento del trasferimento con il relativo costo fiscalmente riconosciuto. La differenza positiva costituisce la plusvalenza potenzialmente imponibile, secondo le regole previste per le diverse categorie di beni e strumenti finanziari.
L’esempio
Un esempio aiuta a chiarire il funzionamento. Se un contribuente ha acquistato azioni per 100 mila euro e al momento del trasferimento all’estero queste valgono 120 mila euro, la plusvalenza maturata è di 20 mila euro. Il prelievo non si applica dunque all’intero valore dell’investimento, ma all’incremento di valore accumulato. Il punto centrale è che la tassazione può scattare anche senza una vendita effettiva. Il trasferimento della residenza fiscale diventa così il momento in cui viene valorizzato fiscalmente un guadagno formatosi mentre il contribuente viveva in Italia.
Aliquota del 26%, sconto per i titoli di Stato
L’aliquota ordinaria prevista è del 26%. Per i titoli di Stato è riconosciuto un trattamento agevolato: la base imponibile viene ridotta al 48,08% della plusvalenza, in linea con il regime fiscale applicabile a questi strumenti e con un prelievo effettivo del 12,5%. In via ordinaria, l’imposta deve essere versata entro 180 giorni dal trasferimento della residenza fiscale. La manovra contempla però la possibilità di rinviare il pagamento per chi si trasferisce in un altro Paese dell’Unione europea oppure in uno Stato che garantisca adeguati livelli di collaborazione fiscale con l’Italia, compreso lo scambio di informazioni e l’assistenza nella riscossione. Per accedere al differimento occorre versare un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta e prestare un’idonea garanzia. Il saldo viene rinviato al momento della cessione delle attività interessate, entro un termine massimo di cinque periodi d’imposta successivi al trasferimento per i Paesi Ue e di dieci periodi d’imposta per gli altri Stati ammessi.
Quando l’imposta può essere cancellata
Il rinvio del pagamento è accompagnato da alcune condizioni che possono portare a escludere definitivamente il prelievo. Se gli investimenti non vengono venduti entro il periodo previsto, l’imposta non è dovuta e le somme eventualmente anticipate vengono rimborsate. Lo stesso principio si applica nei casi di successione a causa di morte o di rientro stabile della residenza fiscale in Italia, secondo le condizioni stabilite dalla norma. Se invece i titoli vengono ceduti durante il periodo di differimento, il calcolo definitivo tiene conto delle plusvalenze effettivamente realizzate. Qualora il guadagno risulti inferiore a quello inizialmente determinato, l’imposta viene ridotta e le somme versate in eccesso sono restituite.
La misura introduce quindi un prelievo che punta a preservare la tassazione italiana sui guadagni maturati prima dell’espatrio, ma cerca di distinguere tra chi realizza effettivamente le plusvalenze dopo il trasferimento e chi mantiene gli investimenti senza venderli.
Quanto incasserà lo Stato
Le stime contenute nella relazione tecnica indicano un gettito lordo di 3,37 milioni di euro nel 2027, primo anno di applicazione, e di 6,74 milioni annui dal 2028 al 2031. Dal 2032 il gettito atteso scenderebbe a 3,37 milioni di euro all’anno, anche per effetto dei rimborsi previsti per i contribuenti che non avranno ceduto le attività entro i termini stabiliti. La platea potenziale è stata stimata sulla base dei dati statistici e delle dichiarazioni fiscali. Secondo le elaborazioni tecniche, i contribuenti interessati appartengono alla fascia che detiene una quota rilevante della ricchezza finanziaria nazionale. L’impatto atteso sui conti pubblici è dunque contenuto in termini assoluti. La portata della misura è soprattutto fiscale: impedire che il trasferimento all’estero sottragga alla tassazione italiana plusvalenze accumulate quando il contribuente era ancora residente nel Paese. Resta centrale, per la sua applicazione concreta, la verifica dei requisiti patrimoniali, della residenza pregressa e delle condizioni che consentono di differire il pagamento.
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