L’accordo raggiunto da Parlamento europeo e Consiglio sulla sesta revisione della direttiva Cmrd introduce nuovi limiti di esposizione per 1,4-diossano e isoprene, sostanze impiegate nella produzione tessile e nella gomma. Un aggiornamento normativo che intercetta direttamente la filiera moda
Il 23 giugno 2026 la presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva 2004/37/Ce, che disciplina l’esposizione dei lavoratori a sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (Cmrd).
Tra le sostanze interessate dai nuovi limiti figurano il 1,4-diossano, solvente impiegato nella produzione chimica e tessile, e l’isoprene, utilizzato nell’industria della gomma e degli elastomeri – due materiali che attraversano stabilmente la filiera dell’abbigliamento e degli accessori.
Non si tratta di un intervento generico sulla sicurezza sul lavoro, ma di un aggiornamento che entra nel merito di processi produttivi specifici: la tintura e il finissaggio dei tessuti, da un lato, la componentistica elastica di calzature, cinture e accessori, dall’altro.
La portata del provvedimento
La Commissione europea stima che l’adozione della sesta revisione permetterà di prevenire circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 malattie professionali nei prossimi 40 anni, con un risparmio per i sistemi sanitari nazionali stimato fino a 1,16 miliardi di euro in tutta l’Unione.
Le cinque revisioni precedenti della Cmrd, adottate a partire dal 2017, hanno già coperto oltre 40 sostanze pericolose ad alto rischio.
Il 1,4-diossano è oggi regolato per la prima volta con un limite generale di esposizione professionale, un limite di esposizione a breve termine e un valore limite biologico – quest’ultimo elemento consente, per la prima volta, di monitorare l’esposizione dei lavoratori anche attraverso indicatori biologici e non solo attraverso la misurazione della sostanza nell’ambiente di lavoro.
Per l’isoprene, la revisione introduce invece un limite di esposizione professionale a lungo termine, il primo mai stabilito a livello UE per questa sostanza.
Cosa cambia per la filiera tessile e degli accessori
Il 1,4-diossano non è utilizzato come principio attivo nei processi tessili, ma compare come impurità o sottoprodotto in alcune formulazioni chimiche impiegate nella tintura, nel finissaggio e nel trattamento superficiale dei tessuti, oltre che in alcuni detersivi per uso domestico.
La sua presenza nella filiera è quindi spesso indiretta, legata alla composizione di ausiliari chimici piuttosto che a un utilizzo diretto e dichiarato – una circostanza che rende la tracciabilità della sostanza lungo la catena di fornitura più complessa rispetto ad altri agenti normati dalla direttiva.
L’isoprene, al contrario, ha un impiego diretto e riconoscibile: è il monomero di base della gomma sintetica utilizzata in suole, elastici, guarnizioni e componenti flessibili di calzature e accessori in pelle sintetica.
I lavoratori più esposti si concentrano quindi nella fase di produzione dei componenti in gomma, tipicamente concentrata in stabilimenti terzisti spesso collocati fuori dai confini europei – un nodo che la direttiva, applicandosi al solo territorio dell’Unione, non può risolvere direttamente ma che ricade comunque sulle aziende europee attraverso gli obblighi di due diligence lungo la catena di fornitura già previsti dal regolamento Reach.
Proprio Reach, secondo quanto chiarito dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), impone agli “utilizzatori a valle” – le aziende che impiegano sostanze chimiche nei propri processi produttivi, incluse quelle della filiera tessile – di comunicare informazioni sui rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento e non solo al fabbricante iniziale della sostanza.
La sesta revisione della Cmrd si innesta su questo impianto, aggiungendo per la prima volta soglie quantitative vincolanti per due sostanze che, fino a oggi, restavano scoperte da limiti di esposizione professionale armonizzati a livello europeo.
Il nodo della transizione
Per il cobalto e gli idrocarburi policiclici aromatici – sostanze meno centrali per il tessile, ma comunque presenti nella componentistica metallica di accessori e bigiotteria – l’accordo prevede periodi transitori tra i 6 e i 7 anni prima della piena applicazione dei nuovi limiti, pensati per dare alle imprese il tempo di adeguare processi produttivi e tecnologie di contenimento.
Per 1,4-diossano e isoprene non risultano invece, dal testo dell’accordo, analoghi periodi di transizione estesi, il che implica un adeguamento più ravvicinato per le aziende della filiera tessile e della gomma una volta che la direttiva sarà recepita negli ordinamenti nazionali.
Resta un elemento di onestà normativa che lo stesso testo dell’accordo include esplicitamente: la fissazione di limiti di esposizione professionale non elimina completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma li riduce a soglie considerate accettabili sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.
Per un settore, quello della moda, in cui la tracciabilità chimica lungo la filiera è già un terreno di pressione regolatoria crescente – dal regolamento Reach al futuro Passaporto Digitale di Prodotto – la sesta revisione della Cmrd aggiunge un tassello specifico sulla salute dei lavoratori, distinto ma complementare rispetto alla tracciabilità delle sostanze nei prodotti finiti.
Crediti immagine: Depositphotos
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Aurora Magni
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