Ricostruita nell’ordine cronologico, la vicenda dell’orsa F36 racconta una storia più semplice di quanto la cronaca degli ultimi tre anni abbia lasciato intendere.
Nel luglio 2023, nei boschi sopra Roncone (TN), l’orsa inseguì due cacciatori, uno dei quali rimase ferito a un fianco durante la fuga.
Pochi giorni dopo, il 30 luglio, un secondo incontro ravvicinato con due persone fu qualificato dall’amministrazione provinciale come un attacco. L’istruttoria avrebbe poi accertato che si trattava di una carica dimostrativa senza contatto (bluff charge), innescata dal mancato rispetto delle regole di comportamento diffuse dalla stessa Provincia.
Il 7 settembre 2023 la Provincia autonoma di Trento firmò il decreto di abbattimento. Il TAR di Trento lo sospese pochi giorni dopo, disponendo la cattura al posto dell’uccisione.
Ma il 27 settembre F36 fu trovata morta in Val Bondone, colpita da un’arma da fuoco, mentre il procedimento amministrativo era ancora aperto.
Il Consiglio di Stato dichiarò il decreto illegittimo nel 2024; la Cassazione, con l’ordinanza n. 282/2026 delle Sezioni Unite civili, ha chiuso il 2 luglio scorso l’ultimo grado di giudizio, respingendo il ricorso della Provincia.
Il caso di F36 va letto come l’occasione, e non il bersaglio, di un’ordinanza che mette a fuoco quei casi, non infrequenti, in cui la pubblica amministrazione italiana finisce per piegare la gestione della fauna selvatica protetta a esigenze estranee ai dati scientifici, una questione di sistema più che di singolo ente.
La gestione dei grandi carnivori è, per sua natura, un esercizio tecnico, che richiede dati di monitoraggio, ricostruzioni etologiche accurate, valutazioni di rischio fondate su serie storiche e non su singoli episodi isolati.
Quando un’amministrazione dispone di questi strumenti, come nel caso di F36, per cui esistevano dati ISPRA e una ricostruzione dettagliata dell’incontro del 30 luglio, il decreto avrebbe dovuto rispecchiarli con fedeltà. La sentenza afferma che non è successo, ed è qui che si apre la questione più delicata; cosa accade quando un’amministrazione ha accesso ai dati corretti ma sceglie, per ragioni estranee alla scienza, di darne una lettura diversa.
È a questo punto che l’ordinanza della Cassazione acquista un significato che eccede il caso specifico. Nel merito, il provvedimento si appoggia su riferimenti normativi precisi: l’articolo 16 della direttiva Habitat, letto alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e l’articolo 97 della Costituzione, che vincola l’azione della pubblica amministrazione ai principi di imparzialità e buon andamento. Non sono richiami ornamentali, ma il fondamento tecnico su cui si regge il ragionamento successivo.
Per anni, la qualificazione amministrativa di un fatto, una volta scritta in un decreto e firmata da chi ne ha la competenza, ha goduto di una presunzione di verità che il pubblico tende a scambiare per accertamento scientifico. Chiamare aggressione ciò che l’etologia definisce una carica dimostrativa (bluff charge) non è un errore di lessico: è la costruzione di una realtà amministrativa alternativa a quella osservabile sul campo.
La sentenza afferma, con la cautela propria del linguaggio giuridico, che questa realtà alternativa non può più reggere quando viene sottoposta al controllo di un giudice. E forse, con la stessa cautela, si può dire che si sta chiudendo una stagione in cui la verità amministrativa poteva sopravanzare la verità scientifica per il solo fatto di arrivare prima ed essere più comoda da applicare.
C’è poi un secondo livello, meno visibile ma non meno importante, che riguarda l’architettura tecnico-giuridica costruita attorno a questi provvedimenti.
Un decreto di abbattimento non nasce da solo; viene sorretto da pareri, richiami normativi, riferimenti a piani di gestione come il PACOBACE, costruiti apposta per resistere a un’eventuale impugnazione.
Quando quell’architettura viene piegata non a proteggere l’incolumità pubblica, ma a proteggere l’amministrazione da ulteriori contestazioni, l’obiettivo primario smette di essere la sicurezza dei cittadini o la corretta gestione della specie, e diventa la tranquillità procedurale di chi ha firmato l’atto.
È un rischio strutturale, non imputabile a singole persone in mala fede, ma a un sistema in cui la solidità di un provvedimento viene talvolta misurata sulla sua capacità di reggere in tribunale, più che sulla sua aderenza ai fatti.
Emerge, in questa vicenda, qualcosa di più di un principio giuridico, l’esaurimento di un certo modo di argomentare. Si può leggere, al di là dell’esito tecnico, il segno di un limite ormai raggiunto, quello oltre il quale un certo modo di argomentare, tutto interno alla logica amministrativa, fatica a produrre inferenze credibili quando i fatti che dovrebbe descrivere vanno in un’altra direzione.
Le esili deduzioni messe in campo per motivare una scelta ormai svincolata da qualsiasi riscontro con la realtà non bastavano più a colmare la distanza tra la parola del decreto e i fatti che quella parola avrebbe dovuto limitarsi a descrivere.
Il dato scientifico, da solo, non ha mai la forza di annullare un decreto: può essere ignorato, minimizzato, riletto. È il diritto, quando i giudici lo attivano, a tradurre quel dato in un vincolo che l’amministrazione non può più aggirare.
Per questo lo scontro decisivo di questa vicenda non si è consumato, come più spesso accade, tra il linguaggio della scienza e quello dell’amministrazione, due codici che raramente si parlano e che per questo si scontrano senza mai davvero incontrarsi. Si è consumato interamente dentro il linguaggio giuridico, tra un atto amministrativo e il sindacato di legittimità che lo ha smontato con i suoi stessi strumenti; non perché la scienza contasse meno, ma perché solo il diritto può renderla vincolante.
Ed è forse proprio questo lo spostamento da tenere a mente; quando l’unico correttivo possibile per un abuso del linguaggio amministrativo diventa un altro linguaggio giuridico, e non più la testimonianza esterna della scienza, è un segnale, per chi guarda con attenzione a questi casi, di quanto le parole di un decreto possano allontanarsi dai fatti prima che qualcuno se ne accorga.
Non si può dire con certezza che questa ordinanza chiuda per sempre la possibilità di usare il linguaggio amministrativo accomodante per riscrivere una realtà scomoda; le prossime vicende di convivenza con i grandi carnivori diranno se il principio affermato oggi verrà applicato con la stessa coerenza.
Quello che si può dire, con la prudenza che la materia richiede, è che per la prima volta un giudice ha stabilito con chiarezza che i fatti vengono prima delle parole scelte per descriverli, e che nessun decreto, per quanto ben scritto, può sostituirsi ai dati che dovrebbe limitarsi a interpretare.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: Ab. Unsplash.com)
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