Il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione riapre con 120 milioni di euro e una regola che lo distingue da quasi tutti i bandi di questo periodo: il contributo può coprire il 100% delle spese ammissibili, fino a 300.000 euro per impresa. Le domande si presentano dalle 12:00 del 28 settembre 2026 alle 12:00 del 28 novembre 2026, ma non è un click day, e questo cambia il modo in cui conviene prepararsi.
La misura è promossa dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ed è gestita da Invitalia. Vale solo per le imprese manifatturiere insediate nei comuni di sei aree consortili, cinque nel Lazio e una nel Piceno: fuori da quei confini non c’è margine di interpretazione.
In sintesi, il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026 in 30 secondi
- Cosa è: contributo in conto impianti per investimenti di imprese manifatturiere in aree consortili colpite da processi di deindustrializzazione.
- Per chi: imprese della sezione C della classificazione ATECO 2025 con un’unità produttiva già attiva, o da insediare, nei comuni dei consorzi ammessi.
- Quanto: fino al 100% delle spese ammesse, con un tetto di 300.000 euro per beneficiario, in regime de minimis.
- Quando: domande dalle ore 12:00 del 28 settembre 2026 alle ore 12:00 del 28 novembre 2026, previa registrazione in piattaforma aperta dal 31 luglio.
- Come: solo in via telematica sulla piattaforma Invitalia, con SPID, CNS o CIE, firma digitale del legale rappresentante e PEC attiva.
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120 mlnDotazione complessiva
300.000€Contributo massimo
100%Copertura delle spese
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Norma istitutiva | DPCM 19 maggio 2025, attuato con decreto DPCoe n. 262 del 18 giugno 2026 |
| Gestore | Invitalia, per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud |
| Dotazione | 120 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni per ciascuna delle sei aree |
| Territori | Cinque ambiti del Consorzio Industriale del Lazio e uno del Consorzio per lo sviluppo industriale del Piceno |
| Beneficiari | Imprese manifatturiere, sezione C ATECO 2025 |
| Forma dell’aiuto | Contributo in conto impianti, fino al 100% delle spese ammesse |
| Massimale | 300.000 euro per beneficiario |
| Regime | De minimis, Regolamento UE 2023/2831 |
| Spese ammissibili | Sostenute dall’8 maggio 2024 al 31 dicembre 2028 |
| Finestra domande | Dalle 12:00 del 28 settembre alle 12:00 del 28 novembre 2026 |
| Selezione | Ordine cronologico di presentazione, istruttoria avviata dopo la chiusura |
Il tetto coincide con il plafond, e qui si decide chi arriva a 300.000 euro
Il contributo è concesso in de minimis. Il Regolamento UE 2023/2831 fissa il massimale a 300.000 euro per impresa unica su tre esercizi finanziari, calcolati a ritroso dalla data di concessione. Il tetto del bando e il plafond del regime, quindi, coincidono al centesimo.
La conseguenza pratica è che solo un’impresa con il plafond completamente libero può prendere l’intero contributo. Chi negli ultimi tre esercizi ha usato un voucher camerale, un contributo regionale, un’agevolazione in de minimis di qualsiasi importo, si porta dietro quella quota e vede il massimale scendere della stessa cifra. Non è un dettaglio da verificare in fase di rendicontazione: è la prima cosa da controllare sulla visura del Registro Nazionale Aiuti, prima ancora di scegliere quali spese mettere in domanda.
Attenzione. Il perimetro del de minimis è quello dell’impresa unica, non della singola partita IVA. Se la società fa parte di un gruppo con controllo o collegamento rilevante, gli aiuti delle collegate si sommano. Presentare una domanda da 300.000 euro con il plafond già eroso significa vedersela ridurre in istruttoria, non respingere.
Non è un click day, e va preparato di conseguenza
La selezione segue l’ordine cronologico di presentazione, ma l’istruttoria parte dopo la chiusura dello sportello, non a domanda ricevuta. È una differenza che cambia la strategia: nei bandi camerali a sportello si corre per essere nei primi minuti, qui si hanno due mesi e il vantaggio si gioca sulla completezza del progetto, non sul cronometro.
Restano due passaggi che il calendario impone davvero. La registrazione in piattaforma, con accreditamento nell’area riservata e sezione anagrafica e deleghe, è aperta dal 31 luglio 2026 e va fatta prima: farla il giorno dell’apertura significa sprecare il momento peggiore. E la firma digitale del legale rappresentante, con PEC attiva e verificata, che è la causa più banale di domande respinte per vizio formale.
Le spese ammesse partono da maggio 2024
L’ammissibilità temporale è retroattiva: rientrano le spese sostenute dall’8 maggio 2024 al 31 dicembre 2028. È una finestra insolitamente ampia e vale la pena rileggerla al contrario: investimenti già fatti e pagati due anni fa possono essere portati in domanda, purché documentati e coerenti con il programma presentato.
Sono ammissibili tre famiglie di spesa:
- Opere murarie e impiantistiche funzionali all’investimento produttivo, non interventi edilizi autonomi.
- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi nuovi, con il requisito della novità che esclude l’usato e il rigenerato.
- Beni immateriali e tecnologie innovative collegate al processo produttivo.
Consiglio operativo. Se hai investimenti sostenuti dopo l’8 maggio 2024, recupera adesso fatture, contabili di pagamento e schede cespite: la retroattività è un vantaggio solo per chi ha la documentazione ordinata. Con il plafond de minimis capiente conviene valutare se portare in domanda le spese già fatte, che sono già certe, invece di quelle programmate, che dipendono da fornitori e tempi di consegna.
Non confonderlo con la Legge 181/89
Entrambe le misure guardano ai territori in difficoltà industriale ed entrambe passano da Invitalia, ma servono progetti di dimensione diversa e chi le confonde perde tempo su quella sbagliata.
| Elemento | Fondo contrasto deindustrializzazione | Legge 181/89 |
|---|---|---|
| Forma dell’aiuto | Contributo in conto impianti | Mix di finanziamento agevolato e contributo |
| Ordine di grandezza | Fino a 300.000 euro | Programmi da diversi milioni |
| Regime | De minimis | Aiuti a finalità regionale |
| Perimetro territoriale | Comuni dei consorzi industriali ammessi | Aree di crisi industriale riconosciute |
| Chi ci sta bene | Micro e piccole manifatturiere con investimenti già in corso | Progetti di reindustrializzazione strutturati |
Se l’investimento supera i 300.000 euro di spesa o riguarda un’area di crisi riconosciuta ma fuori dai consorzi ammessi, la strada è l’altra: abbiamo una guida dedicata alle agevolazioni della Legge 181/89 per le aree di crisi industriale, con requisiti e tempi che sono molto diversi da quelli di questo avviso.
Come si tassa il contributo in conto impianti
La qualificazione conta più di quanto sembri, perché cambia il conto economico degli anni successivi. Un contributo in conto impianti è correlato all’acquisto di beni ammortizzabili e non si tassa per intero nell’esercizio di incasso: concorre al reddito in funzione della vita utile del bene. In pratica si può scegliere tra il metodo indiretto, che iscrive il contributo tra i risconti passivi e lo rilascia a conto economico in quote seguendo l’ammortamento, e il metodo diretto, che porta il contributo a riduzione del costo del cespite e abbassa da subito le quote di ammortamento.
Il risultato fiscale complessivo è lo stesso, la distribuzione negli esercizi no, e cambia anche il valore della produzione che finisce nei parametri dimensionali dell’impresa. È la scelta da fare con il commercialista prima della chiusura del bilancio in cui il contributo viene concesso, non dopo.
Errori che fanno perdere la domanda
- Verificare l’ATECO sulla visura senza guardare l’unità produttiva. Serve il codice della sezione C e la localizzazione nei comuni ammessi: due condizioni, non una.
- Dare per scontato il plafond de minimis. Va letto sulla visura Deggendorf e sul Registro Nazionale Aiuti, considerando le imprese collegate.
- Registrarsi in piattaforma il giorno dell’apertura. L’accreditamento con deleghe richiede tempo e va fatto prima.
- Presentare spese di manutenzione ordinaria travestite da opere impiantistiche funzionali all’investimento.
- Includere beni usati o rigenerati, che il requisito di novità esclude.
- Ignorare la retroattività e limitare la domanda alle spese future, quando quelle già sostenute dall’8 maggio 2024 sono ammissibili e documentabili subito.
Domande frequenti
Posso presentare domanda se la mia impresa non è ancora insediata nell’area?
Sì. L’avviso ammette sia chi ha già un’unità produttiva nei comuni di competenza dei consorzi, sia chi intende insediarne una nuova.
Il contributo copre davvero il 100% della spesa?
L’intensità può arrivare al 100% delle spese ammesse, nel limite dei 300.000 euro e nei limiti del plafond de minimis disponibile per l’impresa unica. Chi ha già ricevuto aiuti in de minimis nel triennio prende meno.
Le sei aree sono tutte nel Lazio?
No. Cinque ambiti fanno capo al Consorzio Industriale del Lazio, il sesto al Consorzio per lo sviluppo industriale del Piceno, quindi nelle Marche. Ogni area ha una dotazione dedicata di 20 milioni.
Conviene presentare la domanda il primo giorno?
Non serve. L’istruttoria si avvia dopo la chiusura dello sportello e non premia i primi minuti come in un click day. Conviene invece presentare una domanda completa, perché le integrazioni allungano i tempi.
Un’impresa artigiana può accedere?
Conta il codice ATECO effettivo dell’attività svolta nell’unità produttiva, non la qualifica artigiana in sé. Se l’attività rientra nella sezione C della manifattura, la forma giuridica non è di per sé ostativa.
Il contributo si cumula con l’iperammortamento?
Sono strumenti di natura diversa, uno contributivo e uno fiscale, e la cumulabilità va verificata sul singolo bene e sull’intensità massima complessiva. Il vincolo che morde prima resta il plafond de minimis.
Come procedere
I passaggi utili nell’ordine giusto sono quattro: verifica del codice ATECO e della localizzazione dell’unità produttiva nei comuni ammessi, lettura del plafond de minimis residuo sul Registro Nazionale Aiuti considerando anche le collegate, recupero delle fatture e delle contabili delle spese sostenute dall’8 maggio 2024, accreditamento in piattaforma con delega e firma digitale funzionante.
Se il plafond è già eroso o l’investimento è più grande del massimale, la scelta si sposta su altri strumenti: nella panoramica mensile dei bandi a fondo perduto attivi trovi le misure aperte con dotazioni e scadenze aggiornate, e nella guida ai contributi a fondo perduto il funzionamento dei regimi di aiuto che decidono quanto puoi davvero incassare.
Vuoi verificare se rientri nei requisiti e quanto plafond ti resta? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata.
Fonti: DPCM 19 maggio 2025; decreto del Dipartimento per le politiche di coesione n. 262 del 18 giugno 2026 e decreto n. 382 del 24 luglio 2026 di differimento dei termini; Regolamento UE 2023/2831 sugli aiuti de minimis. Verificato al 6 settembre 2026.
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