IVA servizi elettronici B2C UE: regole e OSS


I servizi elettronici B2C sono soggetti a IVA nello Stato del consumatore, salvo l’applicazione della soglia UE di 10.000 euro. L’operatore deve verificare lo status del cliente, provarne la localizzazione, applicare l’aliquota estera e scegliere tra regime OSS e identificazione diretta.

I servizi elettronici B2C sono soggetti a IVA, di regola, nello Stato membro in cui il consumatore è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale; il prestatore può versare l’imposta dei diversi Paesi attraverso il regime OSS, senza identificarsi separatamente in ciascuno Stato. Per i prestatori stabiliti in un solo Stato membro opera, a determinate condizioni, la soglia complessiva annua di 10.000 euro.

Come verificare se il cliente è un consumatore

La prima difficoltà dell’operatore che vende servizi elettronici a privati consumatori (B2C) all’estero ed in particolare nella UE consiste nel verificare lo status del cliente e cioè accertare quando il cliente sia effettivamente un privato consumatore.

Dall’accertamento dello status del cliente UE dipende la modalità di assolvimento dell’iva nel paese UE ove è stabilito il cliente.

Cliente con partita IVA: quando l’operazione è B2B

Infatti, se il cliente ha lo status di business (soggetto passivo) e cioè si tratta di vendita B2B, l’iva è assolta dal cliente business con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge – la regola presuppone un cliente soggetto passivo stabilito in un altro Stato e un’operazione territorialmente rilevante presso il committente).

Cliente senza partita IVA: la presunzione dell’articolo 18

Viceversa, se lo status del cliente è consumer (non soggetto passivo) e cioè si tratta di vendita B2C, l’iva è assolta in ciascun paese ove sono stabiliti i clienti consumer dall’operatore che vende i servizi elettronici, il quale deve identificarsi in ciascun paese UE interessato oppure aderire al meccanismo semplificato dell’OSS – one stop shop, previsto dall’articolo 74-sexies del dpr n.633/1972 (decreto iva).

Le verifiche richieste al prestatore

IVA servizi elettroniciL’articolo 18 del Regolamento Unione Europea del 15/03/2011 n. 282 detta dei criteri presuntivi finalizzati a determinare lo status del committente dei servizi elettronici.

L’articolo 18, paragrafo 2 dispone che il prestatore di servizi elettronici, indipendentemente dal fatto di essere in possesso o meno di informazioni che depongano in senso contrario, può considerare il committente stabilito nell’Unione europea, come un consumer (persona priva di soggettività passiva IVA), qualora quest’ultimo non gli abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.

Questa norma mira a semplificare l’assolvimento degli obblighi IVA sui servizi elettronici, frequentemente erogati nei confronti di un numero elevato di committenti e a fronte di corrispettivi di modesto ammontare, esentando i relativi prestatori dall’obbligo di ricercare altri elementi che provino lo status di soggetto passivo del destinatario, ogni qualvolta quest’ultimo non comunichi alcun numero di identificazione IVA.

La Circolare n.22/E del 26 maggio 2016, paragrafo 4.3 afferma: “Come si può evincere dalla formulazione letterale del nuovo comma introdotto al par. 2 dell’art. 18, il prestatore di servizi TTE ha una facoltà, non un obbligo, di qualificare come persona non soggetto passivo il destinatario che non gli abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA. Da ciò consegue che al prestatore è data, altresì, facoltà di considerare il destinatario come un soggetto passivo d’imposta, subordinata, tuttavia, all’onere di raccogliere e fornire – a richiesta dell’Amministrazione finanziaria – dati ed informazioni sufficienti a dimostrare l’effettivo status del destinatario medesimo.

Peraltro, nel peculiare caso in cui il prestatore abbia già provveduto a qualificare il destinatario del servizio come persona priva di soggettività passiva e, successivamente, si veda comunicare dal destinatario il rispettivo numero di identificazione IVA, si ritiene che il prestatore debba trattare il destinatario come soggetto passivo”

Si riporta il testo dell’articolo 18 del Regolamento UE del 15/03/2011 n. 282

Articolo 18 del Regolamento UE del 15/03/2011 n. 282 – In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 14/04/2025 – Modificato da: Regolamento Unione Europea del 11/03/2025 n. 518 Articolo 1

  1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore puo’ considerare che un destinatario stabilito nella Comunita’ ha lo status di soggetto passivo:
  2. se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validita’ di tale numero d’identificazione nonche’ del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;
  3. se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identita’ o di pagamento.
  4. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore puo’ considerare che il destinatario stabilito nella Comunita’ ha lo status di persona non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA al prestatore di tali servizi.

  • Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore puo’ considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunita’ ha lo status di soggetto passivo
  • qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorita’ fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attivita’ economica che gli da’ diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalita’ di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunita’;
  • se il destinatario non e’ in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario e’ un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identita’ o di pagamento.

Dove si paga l’IVA sui servizi elettronici B2C

L’articolo 7 octies, comma 1, lettera a) del dpr n.633/1972 stabilisce che “si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: …a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero”.

Con questa regola, in vigore sin dal 2015, si è data attuazione all’articolo 58 lettera c) della direttiva n. 2006/112/CE (direttiva Iva) il quale, allo scopo di avvicinare il più


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