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Il decreto MASAF 24 luglio 2026 rende concretamente fruibile il credito d’imposta per gasolio e benzina acquistati dalle imprese agricole tra marzo e maggio 2026. La misura, riconosciuta fino al 20% della spesa, è gestita da AGEA tramite piattaforma telematica, nel limite delle risorse disponibili e del tetto di 50.000 euro per impresa. Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, con regole puntuali su cumulo e controlli.
In sintesi
Il decreto 24 luglio 2026 del MASAF, di concerto con il MEF, attua l’art. 8-ter del D.L. 38/2026 e disciplina le modalità attuative del contributo straordinario, in forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti destinati alle attività agricole nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026.
La novità centrale è la definizione del meccanismo concreto di accesso e fruizione: soggetti ammessi, spese agevolabili, tetti UE e nazionali, procedura di domanda tramite AGEA, utilizzo in F24 e controlli coordinati con Agenzia delle Entrate.
Misura del beneficio e tetti
Il credito è riconosciuto:
- fino al 20% della spesa per gasolio e benzina, al netto IVA;
- nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026;
- nel rispetto del tetto UE di 50.000 euro per impresa, previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Comunicazione C/2026/2593).
L’aliquota effettiva potrà essere inferiore al 20%: se la somma dei crediti teorici supera le risorse disponibili per la concessione degli aiuti, AGEA ridetermina proporzionalmente la percentuale applicabile, fermo restando il limite individuale di 50.000 euro.
Platea e spese ammissibili
Possono accedere al beneficio le imprese agricole, a prescindere da forma giuridica e regime contabile, che risultino “agricoltori in attività” ai sensi del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.
Sono ammissibili solo i consumi di gasolio e benzina impiegati:
- per l’alimentazione di mezzi e macchine agricole (trattori, macchine operatrici, motopompe, gruppi elettrogeni agricoli, sollevatori telescopici ad uso esclusivo agricolo, ecc.);
- per il riscaldamento di serre destinate a coltivazioni orticole.
Restano esclusi carburanti per autovetture, trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo produttivo.
Sono invece escluse dalla misura le imprese:
- destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti di Stato illegittimi non rimborsati;
- già in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 al periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026 (salve le deroghe per micro e piccole imprese previste dal quadro temporaneo).
Procedura AGEA e tempi
AGEA è individuata come soggetto gestore dell’intero incentivo: riceve le domande, istruisce le pratiche, calcola l’aliquota effettiva, definisce gli importi concessi e cura i controlli.
La domanda:
- si presenta solo via piattaforma telematica AGEA;
- può essere trasmessa anche tramite CAA delegati;
- è ammessa entro finestre individuate da istruzioni operative AGEA (almeno 20 giorni), comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Nella domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva, l’impresa indica:
- dati anagrafici;
- ammontare delle spese marzo‑maggio 2026 e contributo teorico;
- eventuali altri aiuti riferiti agli stessi costi e relativa compatibilità con i limiti UE;
- destinazione agricola dei carburanti;
- assenza di ordini di recupero pendenti e di status di impresa in difficoltà (salve deroghe).
È obbligatoria l’allegazione delle fatture di acquisto del periodo agevolato. Entro i termini AGEA è possibile sostituire integralmente la domanda o rinunciare al credito.
Concluse le istruttorie, AGEA determina:
- l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili;
- l’aliquota effettiva (20% o ridotta);
- il credito concesso a ciascun beneficiario.
L’esito è formalizzato in un provvedimento pubblicato sul sito AGEA, che vale come comunicazione individuale.
Fruizione del credito ed effetti fiscali
Il credito:
- è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24, tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- è fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA;
- deve essere integralmente utilizzato entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto.
AGEA trasmette preventivamente all’Agenzia delle Entrate, via SID, l’elenco delle imprese ammesse e gli importi concessi; l’Agenzia restituisce i dati sugli utilizzi in compensazione.
Il modello F24 è scartato se l’importo compensato eccede il credito fruibile risultante dai flussi. Non si applicano i limiti generali all’utilizzo dei crediti d’imposta.
Il credito:
- non concorre alla formazione del reddito né della base IRAP;
- non rileva ai fini dei limiti di deducibilità ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.
Questo effetto va considerato nel calcolo del cumulo per non superare il costo agevolabile.
Cumulo, controlli e recuperi
Il credito:
- è soggetto alle regole europee di cumulo con altri aiuti di Stato e con gli aiuti “de minimis”, nel rispetto dei massimali e delle intensità di aiuto applicabili e senza sovracompensazione dei medesimi costi;
- è cumulabile con altri aiuti di Stato su costi diversi o sugli stessi costi, purché non coprano le medesime quote di spesa e restino entro le intensità massime, con base calcolata al netto degli altri aiuti;
- è cumulabile con misure non qualificabili come aiuti di Stato, entro il limite delle spese effettive.
AGEA effettua controlli documentali e a campione, anche sulla veridicità delle autodichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate, in caso di indebita fruizione del credito in F24, segnala ad AGEA, che procede al recupero dell’indebito con interessi e sanzioni secondo la disciplina generale sui crediti d’imposta compensati irregolarmente.
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