Chi lascia il fondo di categoria per un fondo aperto o un Pip non perde più il versamento dell’azienda. Sulla carta. Sindacati e imprese frenano, e i costi più alti possono mangiarsi il vantaggio.
Da oggi, 31 ottobre 2026, cambia la previdenza complementare. Diventano operative le nuove modalità per ricevere il capitale al momento della pensione, compresa l’erogazione frazionata. E, soprattutto, scatta la portabilità del contributo datoriale: chi è iscritto a un fondo pensione negoziale da almeno due anni può trasferirsi in un fondo pensione aperto o in un Piano individuale pensionistico (Pip) di banche e assicurazioni senza rinunciare al contributo del datore di lavoro, anche per i versamenti futuri. Fino a ieri non era possibile, salvo accordi aziendali. La regola, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, si scontra però con la posizione di sindacati e associazioni dei datori di lavoro: per loro il contributo segue il lavoratore solo se il contratto collettivo lo prevede in modo espresso. Il rischio di contenziosi è concreto. E c’è un secondo fronte, quello dei costi: fondi aperti e Pip costano in media molto più dei fondi di categoria.
Cosa cambia da oggi per i fondi pensione?
Il settore è ampio. A fine settembre la previdenza complementare contava 11,2 milioni di iscritti e 276 miliardi di eurodi risorse. Eppure vi aderisce solo il 38% dei lavoratori.
Le novità operative da oggi sono due. La prima riguarda la fruizione del montante, cioè del capitale accumulato, al momento del pensionamento: le nuove regole sono in vigore dal 1° luglio 2026, e da oggi si aggiunge la possibilità di ricevere il capitale in modo frazionato. La seconda è la portabilità del contributo datoriale.
Sono gli ultimi tasselli di una riforma avviata con la legge di Bilancio 2026 e con le successive direttive della Covip, l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, per rilanciare il cosiddetto secondo pilastro. È la pensione di scorta, chiamata a integrare assegni pubblici sempre più bassi, soprattutto per i giovani.
Come funziona la previdenza complementare?
Il lavoratore dipendente può alimentare un fondo pensione con tre fonti: il proprio Tfr che matura ogni anno, un contributo a suo carico trattenuto in busta paga e il contributo del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo. Di regola il contributo aziendale spetta solo a chi versa anche la propria quota.
Le forme di previdenza complementare sono di tre tipi. I fondi negoziali, o di categoria, nascono dai contratti collettivi e sono riservati ai lavoratori di un settore: i più grandi sono Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per i chimici e Fon.teper il commercio e il terziario. I fondi aperti sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio e assicurazioni e sono accessibili a tutti. I Pip sono piani individuali realizzati con contratti di assicurazione sulla vita.
I contributi versati, sia del lavoratore sia del datore, sono deducibili dal reddito fino a 5.300 euro l’anno: riducono l’Irpef da pagare. Il Tfr destinato al fondo non entra in questo limite.
Si può cambiare fondo senza perdere il contributo del datore?
Fino a ieri chi lasciava il fondo di categoria per un fondo aperto o un Pip poteva portare con sé il capitale accumulato, ma perdeva il contributo aziendale futuro. L’azienda continuava a versarlo solo al fondo negoziale previsto dal contratto. Le eccezioni erano gli accordi aziendali specifici.
Dal 31 ottobre, in base alla legge di Bilancio 2026, il lavoratore iscritto al fondo negoziale da almeno due anni può trasferirsi in un fondo aperto o in un Pip e continuare a ricevere il versamento del datore di lavoro nella nuova forma pensionistica.
Un operaio metalmeccanico è iscritto a Cometa da sei anni. La sua banca gli propone un Pip. Fino a ieri, trasferendosi, avrebbe portato con sé il capitale ma l’azienda avrebbe smesso di versargli il contributo. Da oggi, sulla carta, il datore dovrebbe continuare a versarlo nel Pip.
Perché sindacati e imprese contestano la portabilità?
Sul piano pratico la portabilità è partita in salita. Sindacati e associazioni dei datori di lavoro, che insieme firmano i contratti collettivi e gestiscono i fondi negoziali, sostengono che i contributi futuri a carico del datore possano essere trasferiti solo se il Ccnl di riferimento lo prevede espressamente. Negli ultimi mesi hanno diffuso avvisi in questo senso alle imprese.
Il datore di lavoro si trova così a un bivio. Può applicare le nuove regole sui trasferimenti della legge di Bilancio e versare il contributo al fondo aperto o al Pip scelto dal dipendente. Oppure può rifiutarsi, in linea con il contratto collettivo e con le indicazioni delle associazioni di categoria e dei sindacati. In questo secondo caso si espone però a ispezioni e a vertenze dei lavoratori. Le prime cause pilota sono già pronte, e a decidere chi ha ragione saranno i giudici, salvo novità normative nelle prossime settimane.
I sindacati sollevano anche un altro timore: che la scelta del lavoratore venga condizionata da pressioni commerciali, per esempio da parte della banca a cui chiede un mutuo, un prestito o una polizza, proprio quando ne ha più bisogno.
Cosa conviene verificare prima di chiedere il trasferimento?
Il primo controllo riguarda l’azienda. Prima di chiedere il trasferimento a un fondo aperto o a un Pip, conviene informarsi se il datore di lavoro è disposto a versare il contributo nella nuova forma. Se non lo è, si rischia di cambiare fondo e perdere, in tutto o in parte, il contributo aziendale, che varia da fondo a fondo e gode anche della deducibilità fiscale.
Un’impiegata del commercio ha una retribuzione lorda di 32mila euro e il suo contratto prevede un contributo aziendale dell’1,5%: 480 euro l’anno. Se si trasferisce in un Pip e il datore rifiuta di continuare a pagare, in vent’anni perde 9.600 euro di versamenti, a cui si aggiungono i rendimenti che quei soldi avrebbero prodotto.
Il secondo controllo riguarda i costi. Il problema non riguarda solo i versamenti futuri: quando si lascia il fondo negoziale si porta nella nuova forma l’intero montante, cioè Tfr e contributi già accumulati. Su quel capitale peseranno da quel momento i costi del nuovo fondo, che nei fondi aperti e soprattutto nei Pip sono sensibilmente più alti.
Quanto costano fondi negoziali, fondi aperti e Pip?
Per confrontare i costi si usa l’Isc, l’indicatore sintetico dei costi, pubblicato dalla Covip. Esprime in percentuale quanto il fondo trattiene ogni anno dalla posizione dell’iscritto, sommando tutte le spese. Più la permanenza è lunga, più l’indicatore tende a scendere, perché i costi fissi iniziali si diluiscono.
I numeri medi sono questi. Per i fondi negoziali l’Isc è dello 0,47% l’anno su dieci anni e dello 0,35% su 35 anni. Per i fondi aperti sale all’1,36% su dieci anni e all’1,23% su 35. Per i Pip si arriva al 2,17% su dieci anni e all’1,83% su 35. In media un Pip costa poco meno dell’1,5% l’anno in più rispetto a un fondo negoziale.
La differenza pesa. Secondo la Covip, un Isc del 2% invece dell’1% significa rinunciare al 18% del capitale accumulato in 35 anni. Su un capitale che avrebbe raggiunto 100mila euro, ne restano circa 82mila. A conclusioni simili arriva una simulazione di Norisk Scf per Plus24, basata sui costi medi di fine 2025: 100 euro investiti per 30 anni con un rendimento annuo composto del 5% diventano in media 490 euro in un fondo negoziale, 365 euro in un fondo aperto e 298 euro in un Pip. Come osserva Marcello Rubiu di Norisk, i rendimenti futuri non si possono prevedere, mentre i costi sono certi.
Un lavoratore ha accumulato 30mila euro in un fondo negoziale e li trasferisce in un Pip. Con una differenza di costo di circa l’1,5% l’anno, il primo anno lascia per strada circa 450 euro in più. L’effetto cresce ogni anno, perché i costi riducono anche i rendimenti che il capitale avrebbe prodotto.
Chi informa il lavoratore sui costi del nuovo fondo?
Oggi la Covip pubblica gli Isc di tutte le forme pensionistiche, e in caso di trasferimento è già previsto l’obbligo di consegnare la scheda dei costi del vecchio fondo. Il lavoratore, però, deve fare da sé il confronto con il nuovo prodotto.
Plus24 propone di rafforzare questo obbligo con un prospetto di confronto tra le condizioni del fondo negoziale da cui si esce e quelle del fondo aperto o del Pip scelto. Il modello esiste già nel settore assicurativo: quando le compagnie proponevano ai clienti di trasformare vecchie polizze in nuove, l’autorità di vigilanza, l’Ivass (all’epoca Isvap), impose prospetti di confronto per far verificare all’assicurato la convenienza dell’operazione.
Cosa cambia per i neoassunti e per chi va in pensione?
Dal 1° luglio 2026 la legge di Bilancio 2026 e le direttive Covip hanno introdotto l’iscrizione automatica al fondo di categoria per i neoassunti dopo il 30 giugno 2026. Il Tfr maturando viene destinato direttamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo applicato. Per chi non ha un fondo di riferimento, la destinazione residuale indicata è Cometa.
Il neoassunto può opporsi entro 60 giorni, per iscritto, con il modello Tfr3. Senza opposizione, il Tfr futuro va al fondo pensione e non resta in azienda.
Un ragazzo viene assunto il 15 ottobre 2026 da un’azienda chimica. Se non vuole destinare il Tfr a Fonchim, deve consegnare il modello Tfr3 entro il 14 dicembre 2026. Se non fa nulla, dal primo stipendio il suo Tfr finirà nel fondo di categoria.
Sempre dal 1° luglio sono in vigore le nuove regole sulla fruizione del montante al momento della pensione, cioè su come l’iscritto può ricevere il capitale accumulato. Da oggi, 31 ottobre, a queste si aggiunge la possibilità dell’erogazione frazionata.
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