Circolare INPS n. 109 del 2 novembre 2026 – Nuove indicazioni sulla cessione fino a un quinto della pensione e sulla traslazione dei finanziamenti dallo stipendio alla pensione. Chiariti i requisiti delle prestazioni cedibili, i tempi per il rinnovo, le procedure di sospensione e gli obblighi degli intermediari finanziari.
L’INPS torna sulla disciplina della cessione del quinto della pensione con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, un documento che riordina le disposizioni applicabili ai finanziamenti concessi ai pensionati e rimborsati attraverso trattenute mensili sul trattamento previdenziale.
La circolare affronta anche un’altra fattispecie particolarmente importante: la traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio, ossia il trasferimento delle rate ancora da pagare quando il lavoratore cessa il servizio e diventa pensionato.
L’intervento si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con la deliberazione n. 55 del 29 aprile 2026, che ha approvato il nuovo regolamento e lo schema di convenzione per gli intermediari finanziari.
L’obiettivo è uniformare le procedure, definire con maggiore precisione le responsabilità dei soggetti coinvolti e disciplinare le diverse fasi del finanziamento, dalla richiesta della quota cedibile fino alla conclusione del piano di ammortamento.
Cessione del quinto: come funziona e quanto si può trattenere
La cessione del quinto è un finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, il cui rimborso avviene attraverso una trattenuta mensile sulla pensione effettuata direttamente dall’INPS.
La durata del finanziamento deve essere compresa tra un anno e dieci anni e la rata non può superare un quinto della pensione disponibile. Il limite deve essere rispettato salvaguardando il trattamento minimo dell’Assicurazione generale obbligatoria. In altre parole, dopo le trattenute fiscali, gli altri prelievi obbligatori e la rata del finanziamento, al pensionato deve rimanere un importo almeno pari al trattamento minimo.
L’INPS distingue due concetti:
- Quota cedibile teorica: è l’importo massimo mensile che il pensionato può destinare al rimborso del finanziamento, determinato al momento della richiesta della comunicazione di cedibilità.
- Quota cedibile effettiva: è l’importo che viene concretamente trattenuto ogni mese. Può essere inferiore alla rata concordata quando intervengono variazioni della pensione o altre trattenute prioritarie.
La quota teorica viene calcolata sulla posizione complessiva del pensionato, considerando anche eventuali più trattamenti pensionistici appartenenti allo stesso ambito di calcolo.
Quali pensioni si possono cedere e quali sono escluse
La circolare chiarisce quali prestazioni possono essere utilizzate per ottenere un finanziamento attraverso la cessione del quinto. Sono cedibili le prestazioni di natura strettamente previdenziale, tra cui:
- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di anzianità e anticipata;
- Pensione ai superstiti;
- Assegno ordinario di invalidità;
- Pensione di inabilità;
- Trattamenti pensionistici privilegiati ordinari di natura previdenziale.
Sono invece escluse le prestazioni assistenziali e quelle di accompagnamento, tra cui:
- Assegno e pensione sociale;
- Assegno di invalidità civile;
- Assegno di sostegno al reddito;
- Assegno al nucleo familiare;
- APE Sociale;
- Indennità per cessazione dell’attività commerciale;
- Prestazioni di esodo;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito;
- Indennità mensile del contratto di espansione;
- Pensione privilegiata tabellare.
Un elemento importante riguarda le pensioni integrate al trattamento minimo: in questi casi la quota cedibile può risultare pari a zero, determinando un’incapienza permanente. L’incapienza può essere anche temporanea, ad esempio quando sulla pensione gravano altri obblighi o trattenute che hanno priorità rispetto alla cessione volontaria.
Comunicazione di cedibilità: il documento da ottenere prima del finanziamento
Prima di sottoscrivere il contratto, il pensionato deve ottenere dall’INPS la comunicazione di cedibilità, documento che certifica l’importo massimo della rata mensile utilizzabile per il finanziamento. La richiesta può essere presentata alla Struttura territoriale competente utilizzando il modello AP107. Per le società convenzionate, il pensionato può richiedere il documento direttamente all’intermediario finanziario, previo consenso al trattamento dei dati personali.
La richiesta deve essere effettuata personalmente dall’interessato. Non è sufficiente una normale delega: possono intervenire un procuratore munito di procura notarile oppure il rappresentante legale, nei casi previsti. La circolare introduce inoltre un chiarimento sul calcolo della quota cedibile: il riferimento è il primo rateo di pensione disponibile, cioè quello non ancora elaborato per il pagamento. Per le società convenzionate è previsto anche il controllo preventivo dell’IBAN, che deve corrispondere a quello registrato dall’INPS per l’accredito della pensione.
Rinnovo del finanziamento: quando è possibile
Uno dei passaggi più importanti riguarda la possibilità di rinnovare una cessione del quinto già in corso. La regola generale prevista dall’articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950 stabilisce che il rinnovo può avvenire dopo che sia trascorso un periodo pari ai due quinti della durata originaria.
In concreto:
- Per una cessione quinquennale occorrono almeno due anni;
- Per una cessione decennale occorrono almeno quattro anni.
È prevista un’eccezione per la prima cessione decennale: può essere stipulata anche prima che siano trascorsi due anni da una precedente cessione quinquennale, purché il nuovo finanziamento sia il primo decennale e quello precedente venga estinto.
L’INPS precisa che il contratto di rinnovo può essere notificato anche nel mese in cui matura il periodo dei due quinti. Si tratta però di un’agevolazione procedurale: il nuovo finanziamento non può iniziare prima dell’effettiva estinzione del precedente.
La circolare distingue inoltre tra rinnovo interno, quando la finanziaria rimane la stessa, e rinnovo esterno, quando il nuovo finanziamento viene richiesto a un intermediario diverso. Nel secondo caso viene riconosciuta una priorità alla società che per prima notifica il contratto all’INPS. Per ottenere il benestare definitivo è necessario dimostrare il pagamento dell’importo previsto nel conteggio estintivo del precedente finanziamento.
Tassi di interesse e convenzioni: attenzione al costo complessivo
La circolare richiama la normativa antiusura prevista dalla legge n. 108/1996. Il tasso applicato non può superare la soglia vigente nel trimestre in cui viene stipulato il contratto. L’INPS distingue inoltre tra società semplicemente accreditate e società convenzionate. Le prime possono stabilire autonomamente le condizioni economiche, nel rispetto dei limiti di legge.
Le società convenzionate, invece, devono offrire condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla media del mercato. La convenzione stabilisce limiti massimi di TAEG differenziati in base all’importo del finanziamento e all’età del pensionato alla scadenza del piano. I limiti vengono aggiornati trimestralmente dall’INPS.
È quindi importante che il pensionato non si limiti a guardare l’importo della rata, ma valuti il costo complessivo del finanziamento, comprensivo degli oneri e della copertura assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Quando la rata può essere ridotta o azzerata
Un altro chiarimento riguarda le situazioni nelle quali la trattenuta mensile non può essere effettuata per intero. La rata effettiva può diminuire o essere temporaneamente azzerata quando la pensione disponibile si riduce oppure intervengono altre trattenute aventi priorità. In questi casi l’INPS non garantisce il pagamento integrale della rata concordata con la finanziaria.
La circolare disciplina anche il cosiddetto accodamento delle rate, un meccanismo che permette di recuperare le somme rimaste parzialmente o totalmente insolute prolungando il piano oltre la sua scadenza naturale.
L’accodamento:
- Deve essere espressamente previsto nel contratto e accettato dal pensionato e dalla società;
- Richiede l’assenso della compagnia assicuratrice;
- Presuppone l’estensione della copertura assicurativa per il periodo aggiuntivo;
- Non può superare diciotto mensilità;
- Non può prevedere una rata superiore a quella originariamente concordata.
Durante il periodo di accodamento la società finanziaria si impegna a non promuovere né proseguire azioni giudiziali o stragiudiziali per recuperare le rate interessate dal meccanismo. L’eventuale debito ancora residuo dopo i diciotto mesi resta estraneo alla gestione dell’INPS e dovrà essere regolato direttamente tra le parti.
Contestazione del finanziamento: quando l’INPS può sospendere i versamenti
Particolarmente interessante è il paragrafo dedicato alla sospensione dei versamenti in presenza di una denuncia o querela presentata dal pensionato. L’INPS chiarisce che la semplice contestazione del finanziamento, una diffida o una dichiarazione unilaterale non sono sufficienti per ottenere la sospensione delle somme destinate alla società finanziaria.
È invece possibile richiedere una sospensione cautelare quando il pensionato documenta di avere formalmente presentato una denuncia o querela all’autorità competente. La contestazione deve riguardare fatti che possano incidere sulla validità, sull’efficacia o sulla riferibilità del contratto.
Tra gli esempi indicati dall’Istituto figurano:
- Disconoscimento della firma;
- Furto d’identità;
- Condotte fraudolente;
- Nullità, annullabilità o inesistenza del contratto;
- Applicazione di interessi usurari;
- Mancata erogazione, totale o parziale, del finanziamento.
La denuncia o querela costituisce il presupposto documentale per la sospensione cautelare, ma non determina automaticamente la risoluzione del contratto né la chiusura definitiva del piano. L’INPS interessa la società finanziaria affinché verifichi se esistano i presupposti per interrompere definitivamente l’esecuzione del finanziamento.
Se la sospensione cautelare viene attivata, l’Istituto blocca temporaneamente il codice fiscale per impedire nuove cessioni e istituisce un piano denominato «Accantonamento Somme», nel quale vengono accantonati importi corrispondenti alle rate contrattuali.
Le somme restano accantonate fino alla definizione della controversia o alla cessazione della misura cautelare. Il successivo svincolo avviene sulla base di un accordo formalizzato, di un provvedimento dell’autorità competente o di un altro titolo giuridicamente idoneo.
Estinzione anticipata e decesso del pensionato
Il pensionato può estinguere anticipatamente il finanziamento pagando alla società l’importo residuo dovuto. Una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuta estinzione, l’INPS provvede alla chiusura del piano e alla cessazione delle trattenute. Se, per ragioni tecniche, vengono comunque trattenute rate successive all’estinzione, la società finanziaria deve restituirle direttamente al pensionato.
La circolare affronta anche il caso del decesso del titolare della pensione. In questa circostanza l’INPS interrompe le trattenute e i relativi versamenti e comunica il decesso alla società finanziaria, affinché possa attivare la copertura assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza.
La quota relativa al mese del decesso può essere regolarmente trattenuta e riversata, poiché il diritto al rateo pensionistico matura il primo giorno del mese. Devono invece essere recuperate le somme riferite ai ratei dei mesi successivi, eventualmente già riversate alla finanziaria. L’INPS precisa inoltre che l’eventuale debito residuo e i rapporti assicurativi non sono di propria competenza. L’Istituto non risponde dell’inefficacia o dell’insufficienza della copertura assicurativa.
Cessione del quinto e procedure di sovraindebitamento
Un’ultima parte della circolare riguarda gli effetti delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza del pensionato, disciplinate dal decreto legislativo n. 14/2019. L’INPS chiarisce che la semplice apertura di una procedura di sovraindebitamento non comporta automaticamente la sospensione delle trattenute.
È necessario che il provvedimento giudiziario disponga una misura che incida concretamente sulla pensione, sulla cessione o sulla destinazione delle somme. Quando il provvedimento dispone la cessazione delle trattenute, l’INPS chiude il piano e blocca il codice fiscale del pensionato, impedendo nuove cessioni fino alla cessazione degli effetti della procedura.
La circolare stabilisce inoltre un principio importante: una volta conclusa la procedura, il vecchio piano di ammortamento non può essere semplicemente riaperto per recuperare il credito residuo. L’eventuale credito ancora dovuto deve essere determinato considerando i pagamenti effettuati, le riduzioni disposte e gli effetti dell’eventuale esdebitazione.
È prevista una sola eccezione specifica: la riapertura può essere autorizzata quando viene revocata la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la procedura non ha avuto alcuna esecuzione. Occorre inoltre che il piano originario non sia ancora scaduto e che l’Organismo di composizione della crisi (OCC) certifichi l’assenza di pagamenti o riparti in favore della società finanziaria.
Il ruolo dell’INPS e le responsabilità delle finanziarie
Il principio che attraversa l’intera circolare è la distinzione delle responsabilità. L’INPS opera come terzo debitore ceduto: verifica i requisiti amministrativi, valida i piani di ammortamento, effettua le trattenute e trasferisce le somme alle società finanziarie nei limiti della pensione disponibile.
Non interviene invece nella valutazione del merito creditizio, nella concessione del finanziamento, nei rapporti assicurativi e nelle controversie contrattuali tra pensionato e intermediario. Le banche e le società finanziarie rimangono responsabili della trasparenza delle condizioni economiche, dell’identificazione del cliente, della prevenzione delle frodi, della copertura assicurativa e della corretta gestione del credito residuo.
La circolare n. 109/2026 rappresenta quindi un importante riordino delle procedure sulla cessione del quinto della pensione. Per i pensionati, il documento offre indicazioni più precise sui limiti di finanziamento, sulle possibilità di rinnovo, sulle trattenute effettive e sulle tutele attivabili in presenza di operazioni contestate o situazioni particolari.
Riferimento: INPS, circolare 2 novembre 2026, n. 109, «Cessione fino a un quinto della pensione e traslazione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio. Quadro riepilogativo delle indicazioni e delle direttive applicabili all’INPS quale terzo debitore ceduto».
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