Novità INPS per le lavoratrici madri che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità (AOI) e si avvicinano alla pensione di vecchiaia. L’Istituto ha introdotto una procedura semplificata per richiedere i benefici previdenziali riconosciuti alle donne con figli, tra cui la possibilità di anticipare il pensionamento oppure ottenere un calcolo più favorevole della pensione.
Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS n. 3527 del 2 novembre 2026, che completa i chiarimenti forniti con il precedente messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026.
La novità riguarda esclusivamente le lavoratrici già titolari di AOI liquidato con il sistema contributivo, prossimo alla trasformazione in pensione di vecchiaia. Vediamo cosa cambia, chi può presentare la domanda e quali scadenze rispettare.
Assegno ordinario di invalidità: quando si trasforma in pensione di vecchiaia
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale disciplinata dalla legge n. 222/1984, riconosciuta ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulta ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale.
Per ottenerlo occorrono almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. L’assegno ha durata triennale, è rinnovabile ed è compatibile con l’attività lavorativa, nei limiti previsti dalla legge.
L’AOI non va confuso con l’assegno mensile di invalidità civile, che è invece una prestazione assistenziale.
Una caratteristica dell’AOI è la sua trasformazione d’ufficio in pensione di vecchiaia quando vengono raggiunti i requisiti previsti dalla normativa, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È proprio in questa fase che interviene la novità INPS: le lavoratrici madri possono richiedere specifici benefici che incidono sull’età pensionabile oppure sul calcolo della pensione.
Quali benefici spettano alle lavoratrici madri
L’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 riconosce alle lavoratrici madri nel sistema contributivo due agevolazioni alternative.
La prima permette di anticipare l’età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi:
- Un figlio: anticipo di 4 mesi.
- Due figli: anticipo di 8 mesi.
- Tre figli: anticipo di 12 mesi.
- Quattro o più figli: anticipo di 16 mesi.
In alternativa, la lavoratrice può scegliere un calcolo più favorevole della pensione, attraverso l’applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente a un’età superiore:
- Di un anno, per le madri con uno o due figli.
- Di due anni, per le madri con almeno tre figli.
I benefici non sono cumulabili: il primo consente di anticipare il pensionamento, mentre il secondo può aumentare l’importo mensile della pensione.
Cosa cambia per chi percepisce già l’AOI
La particolarità riguarda il meccanismo di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità.
Sebbene l’AOI venga normalmente trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti, i benefici riconosciuti alle lavoratrici madri devono essere richiesti espressamente.
Una donna titolare di AOI, quindi, non ottiene automaticamente l’anticipo dell’età pensionabile per i figli avuti.
Con il messaggio n. 3527/2026, l’INPS mette a disposizione un’apposita procedura per richiedere tali agevolazioni, senza dover utilizzare le precedenti modalità provvisorie.
La nuova istanza riguarda le lavoratrici madri già titolari di AOI liquidato con il sistema contributivo e prossime alla trasformazione in pensione di vecchiaia.
Quando presentare la domanda: attenzione alla scadenza
Un aspetto importante riguarda i termini di presentazione.
Con il precedente messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, l’INPS ha chiarito che la richiesta deve essere presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia determinata senza considerare il beneficio per le lavoratrici madri.
Questo significa che l’interessata non deve necessariamente attendere la trasformazione automatica dell’AOI.
La mancata presentazione tempestiva della domanda può impedire il riconoscimento dell’agevolazione, anche attraverso una successiva ricostituzione della pensione.
È quindi opportuno verificare per tempo la propria posizione previdenziale e la data prevista per il pensionamento.
Come presentare la nuova domanda INPS
La procedura è denominata “Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia”.
La domanda può essere presentata attraverso tre canali.
Online sul sito INPS, accedendo con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS, seguendo il percorso:
Pensione e Previdenza → Domanda di pensione → Aree tematiche → Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci → Accedi all’area tematica → Nuova prestazione pensionistica → Pensione di vecchiaia.
Tramite patronato, che può trasmettere telematicamente la richiesta per conto della lavoratrice.
Attraverso il Contact Center INPS, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure lo 06 164 164 da cellulare, con costo secondo il proprio piano tariffario.
Cosa succede all’AOI se la pensione viene anticipata
Se il beneficio per i figli determina una decorrenza anticipata della pensione di vecchiaia, può essere necessario regolarizzare le somme già corrisposte come assegno ordinario di invalidità.
In questo caso, l’AOI viene revocato dalla decorrenza riconosciuta alla pensione e gli importi già percepiti vengono compensati con quelli spettanti per lo stesso periodo.
L’INPS riconosce l’eventuale differenza a credito, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Questo meccanismo evita la sovrapposizione delle due prestazioni e consente di applicare correttamente il beneficio previdenziale.
Conclusioni
La nuova procedura INPS semplifica la richiesta dei benefici per le lavoratrici madri che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità e si avvicinano alla pensione di vecchiaia.
La distinzione fondamentale è che la trasformazione dell’AOI può avvenire d’ufficio, mentre le agevolazioni per i figli richiedono una domanda specifica.
Per le interessate è quindi importante verificare in anticipo i requisiti e rispettare i termini previsti, valutando anche quale delle due agevolazioni risulti più conveniente.
Fonti: messaggi INPS n. 3527 del 2 novembre 2026 e n. 2124 del 26 giugno 2026; legge n. 335/1995; legge n. 222/1984.
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