Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Lazio, istituito in attuazione dell’articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto regionale, si configura, nel disegno teorico del legislatore, quale organo di massima rappresentanza istituzionale e di raccordo sistemico tra la Regione e gli enti locali. Ai sensi dell’articolo 1 della legge istitutiva, l’organismo è preposto a garantire l’effettiva partecipazione degli enti substatali ai processi decisionali regionali, declinando a livello territoriale i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Tuttavia, l’analisi combinata del dettato normativo e della prassi applicativa evidenzia un marcato scarto tra la rilevanza formale delle funzioni attribuite e l’effettivo peso specifico dell’organo all’interno del circuito politico-decisionale del Lazio. Il CAL, concepito quale sede di concertazione e amplificatore delle istanze locali, patisce un’evidente marginalizzazione, derivante da precise scelte di ingegneria procedurale che ne hanno depotenziato l’incisività.
ll fenomeno della dequotazione funzionale emerge con particolare evidenza nell’articolazione dell’Ufficio di Presidenza (Articolo 5). Nonostante la complessa veste formale volta a garantire il pluralismo di genere e la rappresentanza dei comuni non capoluogo, l’organo patisce un deficit di effettività politica.
Ai sensi dell’Articolo 12, all’Ufficio di Presidenza è demandata l’attività di concertazione con la Giunta regionale; l’articolazione di tale prerogativa è tuttavia depotenziata dal successivo comma 1-bis, il quale riduce l’esito della concertazione alla mera verbalizzazione e trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale. Privo di poteri interdittivi o di condizionamento vincolante sulle deliberazioni della Giunta, l’Ufficio di Presidenza rischia di configurarsi quale sede di compensazione partitica o istituto di puro conferimento di status formali a esponenti politici locali, privo di reali leve di influenza sul governo regionale.
A consolidare tale marginalità concorre la dipendenza economico-finanziaria e gestionale. Stanti le ridotte risorse di bilancio storicamente assegnate (Articolo 17), ogni iniziativa o programma di consultazione promosso dall’Ufficio di Presidenza necessita della necessaria convergenza tecnica e politica con i competenti assessorati regionali, riducendo l’organo a un ruolo di cooperazione subordinata e non paritetica.
In un simile contesto di asfissia normativa e strutturale, l’unica reale possibilità di esercitare una funzione politica residua risiede nella capacità informale e nel capitale relazionale dei singoli componenti dell’Ufficio di Presidenza. L’efficacia dell’organo finisce per dipendere in via esclusiva dalla loro attitudine a tessere reti diplomatiche, intrattenere rapporti trasversali e consolidare relazioni interpersonali che, sebbene esterne ai canali procedurali del CAL, possano comunque favorire un’interlocuzione politica utile con i vertici regionali. Tuttavia, almeno nella fase attuale, tale potenziale relazionale non sembra essere emerso in modo significativo, né è stato in grado di compensare le carenze sistemiche della struttura. Di conseguenza, la ricerca di visibilità istituzionale e di accreditamento comunicativo da parte dei suoi componenti si scontra inevitabilmente con i limiti oggettivi stabiliti dal legislatore, evidenziando una marcata asimmetria tra la rilevanza teorica della carica e la sua reale capacità di incidere sugli equilibri regionali.
I principali fattori di disinnesco della funzione consultiva risiedono nelle stringenti disposizioni temporali stabilite dall’Articolo 11 in materia di pareri obbligatori sulle manovre di bilancio, di stabilità e sulla programmazione economica (DEFR).
Il termine perentorio di quindici giorni concesso al CAL per l’esame di testi normativi di elevata complessità tecnica costituisce una prima frizione all’esercizio di una valutazione ponderata. Tale limite è aggravato dalla previsione ex comma 3 del meccanismo del silenzio-assenso, in forza del quale il decorso del termine senza l’espressione del parere configura un assenso legale automatico.
Considerata la composizione ipertrofica dell’organo (40 membri ex Articolo 2, gravati dalle ordinarie funzioni gestorie nei rispettivi enti di appartenenza), la combinazione tra la brevità del termine e la presunzione di favore normativo comprime l’attività istruttoria, degradando la funzione consultiva a mero adempimento formale e procedimentale.
Il limitato valore vincolante delle determinazioni del CAL trova ulteriore conferma nell’Articolo 11, comma 4. Qualora il Consiglio esprima a maggioranza qualificata dei due terzi un parere negativo sulle proposte di legge relative al conferimento di funzioni o al riparto delle competenze, la resistenza istituzionale dell’organo è agevolmente superabile dal Consiglio regionale attraverso l’approvazione del provvedimento a maggioranza assoluta dei componenti.
Poiché la maggioranza di governo dispone, per dinamica fisiologica dell’organo assembleare regionale, della maggioranza assoluta dei seggi alla Pisana, lo strumento del diniego qualificato del CAL perde la natura di veto istituzionale a tutela delle autonomie, risolvendosi in un mero aggravio procedurale, privo di reale forza di arresto o di negoziazione obbligatoria.
L’inefficacia dell’azione del CAL, certificata indirettamente dall’introduzione di sanzioni per assenteismo (la decadenza automatica dopo tre assenze consecutive ex Articolo 8, comma 2-bis), produce un riflesso sistemico negativo sul decentramento amministrativo nella Regione Lazio.
Il mancato decollo del CAL quale sede unitaria di rappresentanza sindacale e istituzionale dei territori ne preclude la funzione di amplificatore delle istanze comunali. Esaurita la spinta propulsiva della concertazione collegiale (come dimostra la desuetudine delle sedute congiunte annuali previste dall’Articolo 13), le relazioni tra gli enti locali e il livello regionale regrediscono verso modelli tradizionali di parcellizzazione e frammentazione. I singoli enti locali si trovano così indotti a negoziare le proprie istanze non tramite canali istituzionali stabili e multilaterali, bensì attraverso rapporti bilaterali informali con la Giunta o i singoli consiglieri regionali, perpetuando dinamiche di filiera politica a scapito del principio di leale collaborazione e sussidiarietà.
L’articolo Nella Regione Lazio c’è un gigante di carta Perché il C.A.L. è un’autostrada istituzionale rimasta senza auto proviene da Ore12.
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Redazione Ore 12
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