ART. 6
Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali
Continuerà ad applicarsi anche per il 2027, ai lavoratori del settore privato, con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro annui, la detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali.
Gli aumenti pagati nel 2027 da rinnovi firmati tra l’anno 2024 e 2027 sono tassati al 5% per i dipendenti del settore privato. Sono esclusi gli arretrati.
La detassazione vale sulle dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima mensilità, incluse le integrazioni retributive in caso di malattia, infortunio e genitorialità.
Il trattamento fiscale di favore si applica anche agli incrementi pagati in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, festività soppresse e permessi, mentre restano esclusi:
– le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale;
– gli scatti di anzianità;
– le somme corrisposte per lavoro straordinario, le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
– il trattamento di fine rapporto (TFR).
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota del 5%.
L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2026, non superiore a 33.000€.
Fermo restando quanto previsto al primo periodo per gli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 risulti sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applica pro quota agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027. Restano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti.
ART. 7
Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente
Viene confermata la flat tax del 15%, entro il limite annuo di 1.500€, per quanto riguarda le indennità di lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro festivo, riposo settimanale, indennità di turno, come individuati dal contratto collettivo nazionale.
Confermato il limite di reddito di 40.000€.
Per gli anni 2026 e 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500€, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente, a 40.000€.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
ART. 9.
Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario
La nuova norma fissa per il solo anno 2027 tre aliquote:
23% fino a 28.000€, 33% fino a 55.000€, 43% oltre.
Il vantaggio massimo è di 5.000€ x 10€% pari a 500€.
Infatti, dopo la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% sullo scaglione medio, varata lo scorso anno con la Legge n. 199/2025, si interviene nuovamente su questa fascia di contribuenti ma con finalità diverse: questa volta, si lasciano invariate le aliquote e si estende lo scaglione portandolo da 50 mila euro a 55 mila euro.
Dal 2028, senza un ulteriore intervento si torna allo scaglione a 50.000€.
Per l’anno 2027, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dal comma 1, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a euro 28.000, 23 per cento;
b) oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33 per cento;
c) oltre euro 55.000, 43 per cento.».
ART 10
Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori
Viene anche confermata la tassazione all’1% dei premi di risultato.
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 228: 1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 15 maggio 2025, n. 76»; 2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 10
ART. 42
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato
Bonus assunzione donne
I datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) d hanno diritto a un esonero contributivo del 100%:
– fino a 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate;
– fino a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno).
La durata è ridotta a dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle seguenti categorie:
– senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– età compresa tra 15 e 24 anni;
– senza un diploma di scuola media superiore o professionale;
– più di 50 anni di età;
– vivono soli o con una o più persone a carico;
– occupate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
– minoranza etnica di uno Stato membro UE.
Bonus assunzione giovani
I datori di lavoro che nel 2027 assumono a tempo indeterminato giovani di età inferiore ai 35 anni hanno diritto a un esonero del 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi:
– fino a 500 euro mensili;
– fino a 650 euro mensili se la sede di lavoro è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
L’esonero per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle seguenti categorie:
– senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– età compresa tra 15 e 24 anni;
– senza diploma di scuola media superiore o professionale;
– vivono soli o con una o più persone a carico;
– occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
– minoranza etnica di uno Stato membro UE.
I lavoratori assunti devono essere privi di impiego regolarmente retribuito:
– da almeno 24 mesi
– da almeno 12 mesi se appartengono ad una delle seguenti categorie;
oppure
– senza diploma di scuola media superiore o professionale
– vivono soli o con una o più persone a carico
– occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
– minoranza etnica di uno Stato membro UE
Bonus ZES
I datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, possono applicare un esonero contributivo totale, fino a 650 euro mensili, per l’assunzione nel 2027 di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro. La nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale (art. 4 D.L. 62/2026)
Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento nei 6 mesi successivi del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva
Al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; b) all’articolo 2, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; c) all’articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; 2. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, come modificati dal comma 1 del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 29,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 69,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l’anno 2029; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 110,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 205 milioni di euro per l’anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l’anno 2029; c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 30,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 61,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l’anno 2029. 3. All’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal 1° maggio 2026 al 30 novembre 2026.»; b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, di 90,1 milioni di euro per l’anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l’anno 2029.
ART. 43
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani
Maxi deduzione del costo del lavoro maggiorata
La legge di Bilancio 2027 prevede una maggiorazione del costo deducibile per assunzioni di lavoratrici madri nella misura dell’80%.
Si tratta di una previsione aggiuntiva rispetto alla maxi deduzione del costo del lavoro già in vigore per i periodi d’imposta dal 2024 al 2027 (art. 4 D.Lgs. n. 216/2023).
L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni.
Restano escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.
Esempio basato sulla bozza del ddl di Bilancio 2027
Costo agevolabile di 30.000 euro
Maggiorazione aggiuntiva: 80%
Deduzione ulteriore: 24.000 euro
IRES (24%)
-Beneficio fiscale della sola maggiorazione 5.760 €
E’ prevista anche una maggiorazione del costo deducibile per assunzioni di giovani under 36 anni di età nella misura del 40%
Esempio basato sulla bozza del ddl di Bilancio 2027
Costo agevolabile di 30.000 euro
Maggiorazione aggiuntiva: 40%
Deduzione ulteriore: 12.000 euro
IRES (24%)
Beneficio fiscale della sola maggiorazione 2.880€
All’articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri o di età inferiore ai 36 anni, il coefficiente di maggiorazione di cui al comma 14 è pari, rispettivamente all’80 per cento e al 40 per cento.».
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.
ART. 44
Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori
Non si tratta di un bonus ma di un’imposta sostitutiva all’1% sulla parte di reddito da lavoro 2027 che supera il reddito cosiddetto “normalizzato” del 2026 fino a 2.500€.
Riguarda i dipendenti privati nati dopo il 31 dicembre 1997 con reddito da lavoro fino a 28.000€.
Questa novità non è cumulabile con la Flat Tax del 5%, già prevista e confermata sugli aumenti contrattuali è viaggerà su un binario parallelo.
La soglia di reddito è fissata sui soli guadagni da lavoro dipendente e non è influenzata da altri redditi, come ad esempio quelli derivanti da attività autonome o da locazioni.
In caso di aumenti contrattuali l’aliquota applicata dovrebbe rimanere quella del 5%,
Simulazione basata sulla bozza del ddl di Bilancio 2027 per 2.000 euro di incremento retributivo
IRPEF lorda: aliquota 23% imposta 460 euro
Imposta sostitutiva: 20 euro
Risparmio per il lavoratore 440 euro annui
I redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo, percepiti nell’anno 2027 dai lavoratori del settore privato sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota dell’uno per cento al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore è nato successivamente al 31 dicembre 1997;
b) il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nel periodo d’imposta, non è superiore a euro 28.000.
L’imposta sostitutiva si applica su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno, comunque non superiore a euro 2.500, pari alla differenza tra quest’ultimo e il reddito normalizzato dell’anno precedente.
Per reddito normalizzato dell’anno precedente si intende il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell’anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell’anno.
Con una comunicazione scritta al sostituto d’imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore può optare per l’applicazione delle regole generali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
ART. 45
Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori
Viene elevato a 2.000€ il limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti che non hanno compiuto i 31 anni di età, così come per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.
Rimane invece a 36 anni il limite di età per rientrare nel fondo di garanzia per i mutui prima casa che offre una garanzia pubblica fino all’80% del finanziamento e ora prorogato fino a tutto il 2029. Sempre a 36 anni è fissato il limite anagrafico che permette di ridurre all’1% la cedolare secca per le case in affitto a canone concordato.
Sempre a 36 anni è fissato il limite di età dei neoassunti che consente alle aziende di sfruttare il meccanismo della superdeduzione dove le maggior assunzione riducono il costo del lavoro.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per il periodo d’imposta 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al quarto periodo è elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni nonché per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.».
ART. 47
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
Nutrito è l’intervento in materia di ammortizzatori sociali.
Per l’anno 2027 vengono rifinanziati i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, fino ad un massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa al fine di consentire la loro rioccupazione anche tramite politiche attive.
Prevista anche la proroga dell’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle di crisi industriale complessa stabilito dal decreto legge 92 del 2025, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi.
Rifinanziata la Cigs per cessazione di attività per un periodo massimo di 12 mesi finalizzato alla gestione degli esuberi di personale.
Qualora invece, previo accordo in sede ministeriale, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale, viene autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, entro il limite di 20 milioni di euro.
Previsti 15 milioni di euro per l’anno 2027, per prorogare la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Prorogata al 31 dicembre 2027 la convenzione tra Ministero del Lavoro e regioni per assorbire i lavoratori socialmente utili.
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, per la complessità degli stessi, è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda interessata.
Si prorogano anche i trattamenti di Cig in favore dei lavoratori, sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Rifinanziata per l’anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, per un massimo di 12 mesi, in favore di lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2027 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.
È prorogato, per l’anno 2027, l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi.
I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma decadono dal trattamento integrativo se rifiutano, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un’offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le previsioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
Per l’anno 2027 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Ai sensi del primo periodo, per l’anno 2027, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2027.
È prorogato, per l’anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate”, alle condizioni stabilite dal predetto articolo 1 per una durata massima di complessivi dodici mesi e nel limite di spesa un milione per l’anno 2027.
E’ prorogato, per l’anno 2027, il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l’anno 2027 con oneri a valere del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
ART. 48
Misure in materia di lavoro nel settore artigianato
La manovra di bilancio definisce le nuove soglie della riforma dell’artigianato: le imprese iscritte all’albo da almeno sette anni potranno superare i limiti di dipendenti della legge quadro del 1985 senza perdere la qualifica artigiana, a patto di non ridurre poi l’organico raggiunto.
Per l’impresa che non lavora in serie il tetto sale a 22 dipendenti.
La maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere ai soci che svolgono prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo, anche quando questi rappresentano una minoranza numerica della compagine.
Le imprese artigiane potranno avvalersi di un massimo di tre unità locali artigiane, anche fuori dalla circoscrizione della Camera di commercio in cui hanno sede.
Le diverse unità locali potranno essere utilizzate per singole fasi della produzione oppure per le funzioni amministrative. La direzione e la gestione dovranno essere assicurate dall’imprenditore artigiano, anche attraverso strumenti digitali, conservando il carattere artigianale della produzione.
Il decreto legislativo di riforma dell’artigianato ha ottenuto soltanto l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri. Prima dell’approvazione definitiva, lo schema deve essere trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per l’intesa e alle Commissioni parlamentari competenti per i rispettivi pareri.
L’articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34 prevede 30 giorni per l’intesa della Conferenza e 40 giorni dalla trasmissione per i pareri parlamentari. Decorso il termine previsto per ciascun passaggio, il Governo può comunque procedere.
La delega legislativa deve essere esercitata entro il 7 gennaio 2027, nove mesi dopo l’entrata in vigore della legge annuale PMI.
Fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, la qualifica artigiana, l’iscrizione all’albo e i requisiti dimensionali continuano a essere disciplinati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, nel testo vigente. Le nuove soglie di dipendenti seguono invece l’iter del disegno di legge di Bilancio, all’esame della Camera e da approvare in via definitiva entro il 31 dicembre: l’articolo 48 si applica alle assunzioni e alle acquisizioni dal 1° gennaio 2027 e può cambiare con gli emendamenti.
All’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
Al fine di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, l’impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all’albo di cui all’articolo 5 conserva la qualifica di impresa artigiana anche qualora superi i limiti di cui al primo comma per effetto di nuove assunzioni o di acquisizioni di aziende o di rami d’azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027, purché non superi i seguenti limiti: a) per l’impresa di cui al primo comma, lettera
a): un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa di cui al primo comma, lettera b): un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l’impresa di cui al primo comma, lettera
c): un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l’impresa di cui al primo comma, lettera d): un massimo di 10 dipendenti; e) per l’impresa di cui al primo comma, lettera e): un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. La disposizione di cui al terzo comma si applica a condizione che l’impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti di cui al terzo comma medesimo, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini del primo periodo non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l’impresa perde la qualifica di impresa artigiana acquisita ai sensi del terzo comma, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.».
ART. 51
Ape sociale
Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2027 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 6 mesi.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2027.
ART. 57
Bonus lavoratrici madri
Viene rafforzato e reso strutturale il bonus spettante alle madri che lavorano e hanno almeno due figli, ferma restando la soglia del reddito da lavoro non superiore a 40.000€. La misura include tra le beneficiarie anche le lavoratrici autonome e dipendenti a termine.
Il limite economico riguarda la somma dei redditi da lavoro della madre riferiti al 2026, che deve essere pari o inferiore a 40.000€.
Non serve confrontare la soglia con l’ISEE o con i redditi dell’intera famiglia. Bisogna invece sommare tutte le attività della richiedente.
La nuova misura, essendo terminato il periodo di applicazione dell’esonero contributivo in busta paga per le mamme di tre figli che lavorano a tempo indeterminato, dovrebbe essere esteso dal 2027 a tutte le lavoratrici.
Dal 2027, 100€ al mese esentasse alle lavoratrici madri dipendenti ed autonome con almeno due figli e reddito da lavoro fino a 40.000€, fino ai 10 anni del secondo figlio, o ai 18 anni del più piccolo se i figli sono tre o più.
A decorrere dall’anno 2027, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
ART. 58
Fondo “Valore nuovi nati”
Per ogni nato dal 1° gennaio 2027 l’Inps apre una posizione con un versamento statale di 100€ l’anno fino a 18 anni (fino a 1.800€).
Genitori, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo potranno aggiungere somme detraibili al 19% fino a 1.000€ l’anno. A 18 anni il capitale passa, su richiesta, a un fondo pensione.
La gestione finanziaria è affidata a depositi e prestiti. Con un successivo decreto da emanarsi entro 180 giorni verranno definite le modalità riguardanti lo specifico funzionamento.
Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, a decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituito con contabilità separata, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un Fondo denominato “Valore nuovi nati”, a favore dei nati a decorrere dalla medesima data. 2. Entro tre mesi dalla nascita, l’INPS costituisce una posizione individuale nell’ambito del fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 6. 3. L’INPS provvede alla raccolta dei versamenti di cui al comma 2 e alla gestione delle attività di cui al comma 5. La gestione finanziaria delle risorse del fondo è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla Cassa depositi e prestiti s.p.a., secondo criteri di prudenza, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. 4. I versamenti di cui al comma 2, effettuati da parte dei genitori, dei parenti e degli affini, come individuati al comma 2 fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, entro un importo massimo pari a 1.000 euro annui, sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento. 5. Le somme accantonate nel fondo sono trasferite, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario e su sua richiesta, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le ipotesi individuate con il decreto di cui al comma 6. All’atto del trasferimento, l’INPS certifica alla forma pensionistica complementare l’ammontare dei versamenti effettuati. Le somme trasferite non sono considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS, la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, gestione finanziaria delle risorse del fondo, le modalità e la frequenza dei versamenti, le modalità operative del trasferimento e delle specifiche ipotesi di riscatto, nonché i tempi e le modalità di comunicazioni trasparenti ai beneficiari da parte di INPS. 7. Alle attività previste dal presente articolo, l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 59.
Disposizioni in materia di congedo parentale
I mesi aggiuntivi pagati all’80% diventano due, tre per i secondo figlio e quattro dal terzo, per chi chiude il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.
la fruizione deve avvenire entro i 6 anni di vita del bambino.
All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un ulteriore mese» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva di ulteriori due mesi, elevata a tre mesi nel caso di secondo figlio e a quattro mesi nel caso di figlio di terzo o superiore ordine,».
La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2026.
ART. 61
Misure in favore delle donne vittime di violenza
Per le finalità di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 2. Al comma 191, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2024-2029».
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 2 novembre 2026
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