Dal 14 settembre 2026 partono le domande per gli elenchi speciali degli osteopati: requisiti, esame finale e cosa cambia in Italia
Dal 14 settembre 2026 gli osteopati già formati potranno presentare domanda per entrare negli Elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP. È il passaggio operativo annunciato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dopo la delibera del Consiglio nazionale del 28 luglio. Otto anni dopo la legge che ha riconosciuto l’osteopata come professione sanitaria, si comincia quindi a sistemare anche la posizione di chi questo lavoro lo svolgeva già.
C’è però una precisazione piuttosto importante. L’apertura degli elenchi viene presentata dalla Federazione come il completamento del riconoscimento dell’osteopatia nel Servizio sanitario nazionale. Questo non significa che dal 14 settembre gli osteopati verranno automaticamente assunti dagli ospedali, né che le prestazioni osteopatiche diventino per questo rimborsate dal SSN. Il passaggio riguarda prima di tutto lo status professionale, l’iscrizione agli Ordini e la regolamentazione di chi possiede i titoli conseguiti prima dell’avvio del nuovo percorso universitario.
Chi potrà chiedere l’iscrizione dal 14 settembre
La data è uguale per tutti, i requisiti decisamente meno. Il DPCM del 25 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio, stabilisce infatti condizioni abbastanza dettagliate per entrare negli elenchi speciali.
Possono accedere al percorso coloro che si sono iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso di osteopatia della durata di almeno tre anni e lo hanno concluso conseguendo il relativo titolo. Per chi parte dal diploma di scuola superiore, il percorso deve comprendere almeno 2.400 ore di formazione teorica e 1.000 ore di tirocinio pratico. Chi possiede già una laurea abilitante a un’altra professione sanitaria può invece rientrare nel secondo percorso previsto dal decreto, con almeno 1.500 ore teoriche e 1.000 di tirocinio osteopatico.
Il decreto lascia uno spazio anche a chi non raggiunge le mille ore di tirocinio previste. In questi casi può essere valutata l’esperienza professionale riconducibile all’attività dell’osteopata, purché sia stata svolta per almeno 36 mesi, anche non continuativi, e sia documentabile attraverso partita Iva, contratti, documentazione fiscale o altri atti utili.
Servono poi i normali requisiti personali: cittadinanza italiana, europea o posizione equiparata prevista dalla normativa, pieno godimento dei diritti civili, assenza dei carichi pendenti richiesti dal decreto e residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine al quale viene presentata la domanda. Saranno i Consigli direttivi degli Ordini territoriali a controllare la documentazione.
Le modalità pratiche di presentazione delle richieste devono essere pubblicate dalla Federazione e dai 59 Ordini territoriali. L’annuncio del 31 luglio fissa quindi il giorno di partenza, mentre istruzioni e adempimenti operativi vengono messi a disposizione sui canali istituzionali.
L’elenco speciale è un passaggio, non il traguardo
Entrare nell’elenco speciale non chiude la pratica con un timbro e tanti saluti. Chi viene ammesso dovrà successivamente sostenere un esame di abilitazione presso una delle università che ospitano un corso di laurea in Osteopatia. Il testo definitivo concede sei anni dalla data di iscrizione nell’elenco per superarlo.
Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo o l’equipollenza alla laurea abilitante, il professionista potrà passare dall’elenco speciale all’albo professionale degli osteopati presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente. Chi non sostiene l’esame entro il termine previsto decade invece dall’elenco.
È un dettaglio che cambia parecchio il senso della notizia. Il 14 settembre non nasce improvvisamente una nuova professione sanitaria: quella è stata individuata già dalla legge 3 del 2018. Il DPR 131 del 2021 ne ha poi definito profilo e competenze, mentre il decreto interministeriale 1563 del 2023 ha disciplinato il corso di laurea abilitante. Il provvedimento del 2026 serve soprattutto a costruire il ponte per chi si è formato prima che quella strada universitaria fosse disponibile.
Cosa può fare un osteopata riconosciuto
Anche qui la normativa mette qualche confine che conviene lasciare ben visibile. Il profilo professionale stabilito nel 2021 prevede che l’osteopata lavori in riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione o controindicazione al trattamento osteopatico. La valutazione riguarda le disfunzioni somatiche del sistema muscolo-scheletrico e il trattamento deve utilizzare tecniche manuali, esterne e non invasive. Se i sintomi persistono o peggiorano, il professionista deve reindirizzare il paziente al medico.
La legge consente inoltre agli osteopati di lavorare, quando le loro competenze siano richieste, in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, come dipendenti oppure in regime libero-professionale. È questo il significato concreto dell’inserimento della professione nel sistema sanitario regolamentato. Non equivale alla creazione automatica di posti negli ospedali o all’ingresso delle prestazioni nei Livelli essenziali di assistenza.
E il riconoscimento giuridico della professione, da solo, non trasforma ogni tecnica o affermazione attribuita all’osteopatia in una pratica clinicamente dimostrata. Regole professionali, formazione ed efficacia dei singoli trattamenti restano piani diversi. Il nuovo assetto ha però un effetto molto concreto per chi si rivolge a un osteopata: definisce formazione, competenze, responsabilità e un percorso ordinistico verificabile.
Dal 14 settembre comincia proprio questa parte meno spettacolare e forse più utile: controllare titoli e percorsi di chi esercitava prima della laurea italiana in Osteopatia. Dopo otto anni di leggi, decreti e accordi, stavolta c’è perfino una data sul calendario.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Ilaria Rosella Pagliaro
Source link


