Agevolazioni fiscali SSD, statuto e circolare 7/E del 2026


Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di ASD ed SSD, fornendo agli Uffici istruzioni operative al fine di garantire “uniformità di azione” sull’interpretazione di alcune norme di uno dei decreti di riforma dello sport (il n. 36/2021), concentrandosi sulle agevolazioni fiscali delle SSD in funzione delle previsioni riportate in statuto, il trattamento dei rimborsi forfetari e dei compensi sportivi, alcuni chiarimenti “ai fini IVA” ed il perimetro di applicazione della norma di favore sulle raccolte fondi.

Inauguriamo dunque il nostro primo approfondimento della serie, che dedichiamo al documento di prassi, focalizzandoci sul primo quesito, quello – a nostro avviso – più delicato dal punto delle sue implicazioni, perché tocca direttamente la possibilità per le Società Sportive Dilettantistiche (costituite, per l’appunto, in forma di società di capitali o cooperative) di beneficiare del regime di decommercializzazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Le SSD possono mantenere le agevolazioni fiscali se in statuto prevedono la “lucratività attenuata”?

Il D. Lgs. n. 36 del 2021, in attuazione della delega di cui all’art. 5 della L. 86 dell’8 agosto 2019, ha riformato la disciplina degli Enti sportivi dilettantistici, ammettendo – all’art. 6, comma 1, lettera c) – che questi possano assumere la forma giuridica di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile.

Per queste SSD, l’art. 8 del decreto, ai commi 3 e 4, ha “ridefinito” (per così dire) il requisito dell’assenza di fine di lucro, introducendo la “lucratività attenuata“, che consentirebbe (sulla carta) a questi Enti di:
– destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, entro precisi limiti quantitativi;
rimborsare al socio il capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato (nei limiti).

Il quesito sottoposto all’Agenzia, dunque, era, in sostanza, il seguente: una SSD che abbia inserito in statuto queste clausole “attenuate” può comunque accedere alle agevolazioni fiscali previste, ai fini IRES, dall’art. 148, co. 3, del TUIR e, ai fini IVA, dall’art. 4, co. 4, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972? Può, in altre parole, continuare a decommercializzare i corrispettivi specifici versati dai soci/tesserati per prestazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali?

Il doppio binario: “lucratività attenuata” e divieto “assoluto”

La risposta di Agenzia Entrate muove da una distinzione che è il vero perno di tutto il ragionamento: il regime agevolativo di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR (e, in modo speculare, quello IVA) non si applica automaticamente a chiunque rivesta la qualifica di Ente sportivo dilettantistico. Esso trova applicazione (oltre ai rilievi sostanziali) a condizione che gli statuti siano conformati alle clausole individuate dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell’Ente.

Tra queste, la più rilevante ai fini che qui interessano è la clausola di cui alla lettera a), che impone il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si tratta, come è evidente, di un divieto formulato in termini assoluti, temperato dall’eccezione delle distribuzioni imposte dalla legge, e dunque non semplicemente consentite o facoltative. La “lucratività attenuata” di cui all’art. 8 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2021 rappresenta invece una facoltà (“possono destinare …“), non un obbligo, motivo per cui non può rientrare nell’eccezione prevista dal co. 8 dell’art. 148 TUIR.

La posizione di Agenzia Entrate: due divieti di grado diverso

La circolare 7/E lo dice in modo piuttosto netto, e nel passaggio che precede il ragionamento chiarisce i contorni della conclusione operativa poi enunciata. L’Agenzia osserva infatti che gli Enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme di cui all’art. 6 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2021 “possono inserire nei loro statuti delle clausole che contemplano un divieto di lucratività attenuato rispetto al divieto (assoluto) di non distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione richiesto dalla normativa fiscale ai fini dell’applicazione del regime agevolativo di cui al richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR“.

La conclusione che ne trae è quindi rigorosamente logica: gli Enti sportivi dilettantistici che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative dell’art. 148 co. 3 TUIR (ossia la decommercializzazione dei corrispettivi specifici – alias quote attività – versati da soci/tesserati) “sono tenuti a integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 36 del 2021 con quelle previste dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR“, precisando che le stesse considerazioni valgono anche ai fini dell’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.

Se letta isolatamente, questa frase potrebbe far pensare ad una semplice sommatoria di clausole; letta insieme al passaggio che qualifica i due divieti come “attenuato” e “assoluto“, allora il significato diventa ben più preciso: ai fini delle agevolazioni fiscali lo statuto di una SSD deve contenere lo “standard più rigoroso“, quello del comma 8 dell’art. 148 TUIR, e non una coesistenza indifferenziata delle due discipline. È lo stesso principio, del resto, che avevamo già esposto a proposito del divieto di distribuzione di utili negli Enti Non Profit: la scelta di ammettere in statuto una forma di lucratività, per quanto attenuata, non può mai essere fiscalmente neutra.

Cosa fare per godere delle agevolazioni fiscali se lo statuto della SSD prevede la “lucratività attenuata”

Alla luce delle indicazioni contenute nella circolare 7/E di Agenzia Entrate, che per quanto nella gerarchia delle fonti non sia al rango di una legge rappresenta in ogni caso un documento di prassi evidentemente rilevante, soprattutto in sede di accertamento e/o contenzioso, riteniamo prudente:

– effettuare una ricognizione degli statuti delle SSD, per individuare quelle che contengono, anche solo per rinvio, la facoltà della lucratività attenuata dell’art. 8 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2021;

– laddove vi sia, valutare – in base alla concreta operatività e alle prospettive di gestione – se procedere ad una modifica statutaria (nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come richiesto dall’art. 148 co. 8 del TUIR) per eliminare l’ambiguità e mettere in sicurezza il regime fiscale e le agevolazioni connesse alla decommercializzazione.

Va da sé che per gli statuti delle SSD che si costituiranno d’ora in avanti, alla luce delle indicazioni contenute nel documento di prassi di Agenzia delle Entrate, si ritiene consigliabile definire a monte la scelta tra “regime agevolato” e “lucratività attenuata“, evitando alla radice clausole di rinvio generico che potrebbero essere lette come reintroduzione, anche indiretta, della facoltà distributiva.

Nei prossimi articoli affronteremo gli altri temi trattati dalla circolare 7/E, e dunque il trattamento fiscale dei compensi e dei rimborsi ai lavoratori sportivi e ai volontari (con le relative soglie IRPEF e IRAP), i chiarimenti in materia di IVA (indipendenti dalla proroga del regime di esclusione fino al 2036) e la detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali in occasione delle raccolte fondi.

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