Riforma dello Sport, ecco le attese novità fiscali


La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha profondamente ridisegnato il panorama del dilettantismo in Italia, introducendo tutele per i lavoratori e nuovi obblighi per i sodalizi. A distanza di tempo dalla sua entrata in vigore, sono rimasti indefiniti numerosi aspetti che lo scorso agosto, Agenzia Entrate ha provato a risolvere attraverso la Circolare 7/E.

Il dilettantismo sportivo italiano si classifica in due tipi sociali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che hanno una forma classificabile tra le società di capitali del diritto civile, con quanto ne consegue in tema di quote e soci, ma anche limiti di distribuzione di utili e di organizzazione statutaria. A questi aspetti ibridi si aggiunge il complesso rapporto tra attività sportive pure e attività “commerciali”, rivolte cioè ad un pubblico aperto e che genera ricavi soggetti a IVA, IRES e IRAP oltreché adempimenti in materia fiscale non sempre coniugabili con la natura dilettantistica alla base della attività.
Conseguentemente negli ultimi anni se ne consiglia l’adozione solo se si prevedono “volumi di affari” di una certa dimensione. In tutti gli altri casi l’adozione del modello associativo puro è sempre preferibile.

L’intervento recente di Agenzia Entrate si concentra su sette punti fondamentali.

Il primo nodo sciolto dall’Agenzia riguarda la governance delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e il delicato tema della distribuzione degli utili. Sotto il profilo civilistico, la riforma concede alle SSD la possibilità di distribuire una quota parziale di utili. Tuttavia, la Circolare 7/E fissa un paletto fiscale insormontabile: per poter beneficiare delle agevolazioni d’imposta e del regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici, lo statuto della società deve prevedere il divieto assoluto e incondizionato di distribuire avanzi di gestione. Chi sceglie la flessibilità civilistica perde l’accesso ai regimi di favore, venendo fiscalmente equiparato a una normale società lucrativa e questo si scontra purtroppo con la verifica della adeguatezza dei fatturati rispetto agli Indici di affidabilità fiscale presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese italiane, con effetti purtroppo assai negativi in caso di punteggi bassi.

Ragion per cui l’adozione del modello associativo rispetto a quello societario diventa quasi obbligatorio per molti sodalizi nati in precedenza.

Questa precisazione costringerà molte compagini a rivedere i propri patti sociali o a cambiare forma.

Un secondo capitolo della circolare è dedicato al lavoro sportivo e alla figura del volontario. Quest’ultimo, per definizione, opera in modo gratuito, ma il legislatore ha previsto la possibilità di erogare rimborsi spese. L’Agenzia chiarisce come i rimborsi forfetari debbano coordinarsi con la disciplina generale dei compensi. Viene ribadito che tali somme non devono costituire una remunerazione mascherata e non sono imponibili nel limite di 400 euro mensili, da erogare in forma tracciata ovviamente

Per quanto riguarda i veri e propri lavoratori sportivi, la circolare esamina nel dettaglio il funzionamento della franchigia dei 15.000 euro annui. Sopra questa soglia scatta l’imposizione fiscale progressiva. Le Entrate specificano che il calcolo del limite è strettamente legato all’anno
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e deve considerare la totalità dei compensi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da collaborazioni con diversi sodalizi sportivi. Spetta al percipiente rilasciare un’autocertificazione che attesti il superamento o meno del plafond. Il lavoro sportivo, diverso dal caso del volontariato, può essere erogato in qualsiasi forma: dipendente, autonoma o di collaborazione coordinata, con quanto ne consegue in materia di adempimenti.

Collegato al tema del lavoro è l’esonero IRAP, un’agevolazione di grande impatto per i bilanci delle associazioni. La Circolare 7/E conferma che l’esclusione dalla base imponibile IRAP si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Si tratta di una boccata d’ossigeno per le segreterie e i comparti organizzativi delle ASD e SSD, spesso gravati da costi gestionali significativi. L’Agenzia raccomanda però di verificare attentamente la natura delle mansioni: l’esonero spetta solo se le attività sono direttamente connesse e strumentali ai fini istituzionali del sodalizio sportivo, escludendo mansioni commerciali estranee.

La circolare affronta poi il tema della gestione IVA, da sempre la più scivolosa nel settore.

La circolare recepisce le recenti novità europee e nazionali, delineando il perimetro dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva. I chiarimenti operativi si concentrano sulla dispensa dagli obblighi di fatturazione per determinate operazioni esenti, riducendo il carico burocratico per i piccoli sodalizi.
Resta fermo l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e di corretta annotazione nei registri contabili, per consentire all’amministrazione finanziaria i dovuti controlli di merito.

Un aspetto fortemente tecnico affrontato dal documento è il trattamento fiscale della cessione dei contratti degli atleti, comunemente definita come il trasferimento del “cartellino”. L’Agenzia delle Entrate qualifica tali operazioni come prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Dal punto di vista delle imposte dirette, i proventi derivanti dalla cessione del diritto alle prestazioni sportive concorrono alla formazione del reddito del sodalizio cedente come sopravvenienze attive o ricavi commerciali, a seconda della natura societaria e del regime contabile adottato. Questa interpretazione spegne i tentativi di far transitare tali flussi finanziari nell’area dell’attività istituzionale non imponibile.

Infine, la Circolare 7/E lancia un salvagente alle SSD in materia di raccolte fondi ed eventi pubblici. Storicamente, le agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione erano appannaggio quasi esclusivo delle ASD e degli enti non profit puri. L’Agenzia estende esplicitamente i regimi di favore e di totale decommercializzazione anche alle Società Sportive Dilettantistiche capitalistiche, purché l’evento sia occasionale e i fondi siano interamente destinati ai fini sociali previsti dallo statuto. Viene richiesta la redazione di un apposito rendiconto economico entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per garantire massima trasparenza.

*Dottore Commercialista – Revisore Legale




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