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In relazione al CPB per il biennio 2026/2027 (riservato ai soggetti ISA, esclusi quelli che hanno già aderito per il biennio 2025/2026, ma inclusi quelli per il quale è scaduto il CPB 2024/2025), il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione della flat tax incrementale sull’extrareddito rispetto al 2024. L’utente deve fornire indicazione del reddito proposto (in base al risultato del software “IlTuoISA 2026 CPB”, per il periodo 2025).
Il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista non ancora inserito nell’elenco dei soggetti abilitati della DRE non determina automaticamente il disconoscimento dell’utilizzo in compensazione del credito. Secondo l’ordinanza n. 26020 della Corte di Cassazione, richiamata nell’articolo, occorre verificare l’esistenza e la spettanza del credito, nonché l’eventuale pregiudizio arrecato all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’IVA addebitata in misura superiore a quella dovuta determina effetti differenti per le parti dell’operazione: l’emittente resta, in linea di principio, debitore dell’imposta esposta, mentre il destinatario può detrarre soltanto quella effettivamente dovuta. Il recupero dell’eccedenza richiede la rettifica della fatturazione o l’applicazione degli ulteriori rimedi ammessi dall’ordinamento.
Dal 1 ottobre 2026, lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza torna a essere regolato dalla disciplina ordinaria. È infatti cessata il 30/09/2026 l’efficacia della proroga prevista dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020, da ultimo disposta dall’art. 4, co. 11, DL n. 200/2025 (Milleproroghe).
In sede di svolgimento del question time n. 5-05802 del 29 settembre 2026 presso la Camera dei Deputati, sono stati diffusi ufficiali chiarimenti sull’estensione dei benefici fiscali agli enti del Terzo settore durante la fase di costituzione o di adeguamento statutario. L’assetto di riferimento è delineato dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), il quale definisce tali enti come i soggetti costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, debitamente iscritti nel RUNTS.
L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 179/2026, ha chiarito la corretta potestà impositiva applicabile ai trattamenti pensionistici derivanti da lavoro privato erogati dall’INPS in favore di un contribuente residente fiscalmente nella Repubblica Popolare Cinese. Il parere analizza il coordinamento tra le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e le disposizioni contenute nell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con Legge 18 novembre 2024, n. 182.
Nel corso del question time n. 5-05800 del 29 settembre 2026 presso la Camera dei Deputati, sono stati forniti importanti chiarimenti ufficiali sull’applicazione dell’imposta di bollo sui contratti di credito al consumo e sull’ipotesi di introduzione di criteri di proporzionalità. Il quadro normativo di riferimento ha subito una significativa evoluzione ad opera dell’articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato la Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 25428 del 16 settembre 2026, si è pronunciata in materia di notificazioni dell’atto di impugnazione nel contenzioso tributario, riaffermando la prevalenza della disciplina speciale sul codice di rito. I giudici di legittimità hanno stabilito che l’atto di appello deve essere notificato, in via prioritaria, nel domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primo grado, anche nell’ipotesi in cui tale luogo non coincida con lo studio del difensore costituito.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-209/25 pubblicata il 1 ottobre 2026, ha reso un’importante pronuncia in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, delineando la portata applicativa dell’articolo 6, par. 1, della Dir. 2011/7/UE. I giudici UE hanno stabilito che il diritto del creditore ad ottenere l’importo forfettario minimo per il ristoro dei costi di recupero (pari a . 40 per ciascuna fattura) non ha carattere assoluto ed inderogabile, potendo essere escluso dal giudice nazionale in presenza di pratiche abusive o fraudolente.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordine n. 73/2026 del 1 ottobre 2026, si è espresso in merito all’interpretazione ed all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il quesito, sollevato dall’Ordine locale di Roma, riguarda la possibilità di concedere proroghe o sospensioni della validità del tirocinio professionale al verificarsi di eventuali cause di forza maggiore o situazioni eccezionali.
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