Intercettazioni dei colloqui difensivi nel carcere di Perugia:UCPI presenta esposto alla Procura di Firenze
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze in relazione alle intercettazioni di colloqui tra avvocati e detenuti avvenute presso il carcere di Perugia. Secondo quanto evidenziato, le captazioni avrebbero coinvolto anche difensori estranei all’indagine originaria, interessando comunicazioni coperte dal segreto professionale e dal diritto di difesa.
L’Unione richiama i principi costituzionali e convenzionali che tutelano la riservatezza del rapporto tra difensore e assistito, nonché le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p., ritenendo necessario accertare le modalità con cui tali intercettazioni siano state autorizzate e protratte nel tempo.L’iniziativa si inserisce nel contesto delle azioni già intraprese, tra cui astensioni dalle udienze, richieste di intervento ispettivo e segnalazioni agli organi istituzionali competenti. Con l’esposto si chiede inoltre di preservare il materiale intercettato e ogni altra fonte di prova utile all’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità.
Di seguito la delibera
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 2 ottobre 2026
Presentazione di un esposto sulle intercettazioni dei colloqui difensivi nel carcere di Perugia
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,
premesso
• che, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Perugia per fatti relativi al traffico di stupefacenti, l’attività di intercettazione autorizzata nei confronti di una professionista indagata e del suo assistito detenuto ha coinvolto anche i colloqui di almeno quindici altri difensori, estranei all’indagine, svoltisi nelle sale della Casa circondariale di Perugia «Capanne», con captazioni protrattesi per circa sei mesi;
• che le registrazioni hanno riguardato comunicazioni inerenti all’esercizio della difesa, contenenti informazioni riservate e strategie processuali, e sono confluite nel materiale investigativo, rendendone possibile la conoscenza da parte di soggetti ai quali quei contenuti dovevano rimanere preclusi;
• che, a fronte di tali fatti, la Giunta, con delibera del 22 maggio 2026, ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dall’8 al 12 giugno, accompagnata dalla manifestazione nazionale tenutasi a Perugia l’11 giugno; con le lettere aperte del 27 maggio ha inoltre chiesto al Ministro della Giustizia un intervento ispettivo e al Consiglio Superiore della Magistratura l’apertura di una pratica per le valutazioni di competenza, richiamando entrambi alla necessità di ricostruire l’accaduto e verificare le eventuali responsabilità;
• che il 4 giugno una delegazione dell’Unione è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia, il quale ha condiviso la gravità delle questioni rappresentate e disposto approfondimenti attraverso l’Ispettorato generale; che il Vicepresidente del CSM, con nota del 15 giugno, ha comunicato l’inoltro della segnalazione alle Commissioni competenti e che, il 2 luglio, l’Unione è tornata a rivolgersi al Ministro per conoscere gli esiti degli accertamenti e le iniziative conseguentemente assunte;
• che, parallelamente, con tre lettere del 2, 7 e 8 luglio, l’Unione ha chiesto al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia di rendere note le risultanze delle verifiche che aveva dichiarato di avere attivato, senza ottenere chiarimenti sulle modalità delle captazioni, sui controlli esercitati e sulle misure adottate; alle risposte del 3 e del 7 luglio, che opponevano ragioni di riservatezza e di competenza, l’Unione ha replicato richiamando le attribuzioni dell’Ufficio e precisando che la richiesta riguardava l’esercizio dei poteri propri del Procuratore Generale, senza domandare alcuna divulgazione delle conversazioni o di atti coperti da segreto;
• che l’intero carteggio è stato reso pubblico e, con le lettere del 9 luglio, trasmesso al Vicepresidente del CSM e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, affinché valutassero, nell’ambito delle rispettive competenze, anche i profili ordinamentali emersi dall’interlocuzione con il Procuratore Generale;
• che il permanere dell’assenza di una ricostruzione pubblica dei fatti ha determinato la seconda astensione nazionale, deliberata il 31 luglio e svoltasi dal 23 al 29 settembre; con la lettera aperta del 10 settembre l’Unione ha nuovamente sollecitato il Ministro affinché rendesse conoscibili le conclusioni degli accertamenti svolti, ribadendo che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura non possono sottrarre l’esercizio del potere giudiziario alla responsabilità per le violazioni della legge;
• che il Ministro ha successivamente ricevuto una nuova delegazione dell’Unione e, nella risposta scritta indirizzatale e nelle risposte alle interrogazioni parlamentari sollecitate dalle iniziative dell’avvocatura penale associata, ha riconosciuto la gravità dell’accaduto e le ragioni dell’astensione, confermando che gli accertamenti erano ancora in corso e l’impegno a renderne conoscibili gli esiti;
• che, nel frattempo, il Pubblico Ministero di Perugia ha chiesto la distruzione delle registrazioni dei colloqui difensivi ritenute inutilizzabili; con il comunicato del 29 settembre u.s. UCPI ha segnalato il pericolo che la distruzione del materiale impedisca l’accertamento delle violazioni compiute, dando conto di una ricognizione che individua novanta segmenti di registrazione di colloqui di difensori del tutto estranei all’indagine con i propri assistiti e ventisette intervalli relativi ai colloqui della professionista indagata con assistiti diversi da quelli indicati nell’autorizzazione del Giudice;
• che, da ultimo, con due distinte lettere del 30 settembre, l’Unione ha chiesto al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di promuovere con urgenza, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni ispettive e disciplinari, l’acquisizione degli atti e dei dati sulle operazioni, nonché delle registrazioni necessarie agli accertamenti, rappresentando all’autorità giudiziaria procedente l’esigenza di scongiurarne la distruzione;
considerato
• che la segretezza del colloquio con il difensore consente alla persona detenuta di affidare liberamente al proprio avvocato le informazioni necessarie alla difesa, senza che l’autorità dalla quale si difende possa prenderne conoscenza; la violazione di questa garanzia, tutelata dagli artt. 15 e 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compromette il rapporto fiduciario sul quale si fonda l’assistenza difensiva e assume particolare gravità quando si verifica in carcere, dove la persona è affidata alla custodia dello Stato e non dispone di altri luoghi nei quali incontrare riservatamente il proprio difensore;
• che l’art. 103 c.p.p. vieta l’intercettazione dei colloqui difensivi e, al comma 6-ter, impone l’immediata interruzione delle operazioni quando risulta che la comunicazione rientra tra quelle vietate; la protrazione delle captazioni per mesi, in locali ai quali difensori e detenuti accedono previa identificazione, rende indispensabile accertare quali disposizioni siano state impartite, come siano state eseguite e perché i controlli non abbiano impedito la registrazione dei colloqui protetti; l’esclusione dei risultati dal materiale utilizzabile nel processo lascia impregiudicata la necessità di verificare le responsabilità per le condotte attraverso le quali quelle comunicazioni sono state acquisite;
• che per il 19 ottobre 2026 è fissata, davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, l’udienza relativa alla richiesta di distruzione e che l’eliminazione delle registrazioni, prima della loro acquisizione da parte dell’autorità competente agli ulteriori accertamenti, potrebbe compromettere irreversibilmente la ricostruzione dell’estensione e delle modalità delle captazioni, della conoscenza che ne è stata acquisita e delle conseguenze prodotte sui diritti degli interessati;
• che l’art. 271, comma 3, c.p.p. esclude dalla distruzione la documentazione delle intercettazioni che costituisca corpo del reato; occorre pertanto che l’autorità giudiziaria competente verifichi tempestivamente tale presupposto e adotti i provvedimenti necessari a preservare il materiale pertinente, insieme agli atti e ai dati tecnici relativi all’esecuzione delle operazioni, assicurando al contempo la riservatezza delle comunicazioni e impedendone ogni indebita diffusione;
ritenuto
• che le iniziative sinora assunte dall’Unione esigono un seguito che assicuri anche in sede penale il pieno accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità: gli approfondimenti ministeriali in corso e le verifiche disciplinari sollecitate non esauriscono tale esigenza e l’imminenza dell’udienza impone di investire senza ritardo la Procura competente, affinché possa intervenire prima che vadano perduti elementi necessari alle indagini;
• che i difensori e gli assistiti coinvolti devono essere posti in condizione di conoscere le captazioni che li riguardano e di far valere i diritti violati; l’iniziativa dell’Unione risponde alla funzione dell’avvocatura penale associata di tutelare il diritto di difesa di ogni persona e di esigere il rispetto dei limiti che la legge pone all’attività investigativa, anche attraverso l’accertamento giudiziario delle condotte di chi quei limiti abbia violato;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Giunta
delibera
di presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. in relazione alle condotte dei magistrati in servizio nel distretto di Perugia, affinché siano accertati i fatti relativi alle intercettazioni dei colloqui tra difensori e detenuti presso la Casa circondariale di Perugia «Capanne» e le eventuali responsabilità penali di tutti coloro che abbiano disposto, eseguito o consentito le captazioni illegittime;
di chiedere, con il medesimo esposto, l’urgente acquisizione e, ricorrendone i presupposti, il sequestro probatorio delle registrazioni e degli ulteriori elementi necessari alle indagini, sollecitando l’adozione dei provvedimenti utili a preservarne l’integrità prima dell’udienza del 19 ottobre 2026, nel pieno rispetto della riservatezza dei colloqui difensivi;
dispone
la pubblicazione della presente delibera e la sua trasmissione al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 2 ottobre 2026
Il Presidente
Avv. Francesco Petrelli
Il Segretario
Avv. Rinaldo Romanelli
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