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Regime forfettario a 100.000 euro e quote di S.r.l. | 2027






















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La nuova soglia prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2027, la franchigia IVA ferma a 85.000 euro e la causa ostativa del controllo di una società riconducibile.

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Novembre 2026

Abstract

Il disegno di legge di bilancio per il 2027 porta la soglia del regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro. Per molti professionisti e imprenditori individuali è un’occasione concreta di risparmio, che su 100.000 euro di compensi può superare i 20.000 euro di imposte l’anno.

Il beneficio, però, si perde facilmente se non si guarda alla propria posizione nel suo complesso, a cominciare dalle quote detenute in società. Il contributo esamina la causa ostativa del controllo di una S.r.l. che svolge un’attività riconducibile, alla luce della circolare n. 9/E/2019 e delle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate.

1. La novità: soglia a 100.000 euro, ma con l’IVA da 85.000

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 ottobre 2026 il disegno di legge di bilancio per il 2027, ora all’esame del Parlamento. Tra le misure fiscali figura l’innalzamento della soglia di accesso e permanenza nel regime forfettario, ai fini delle imposte sui redditi, da 85.000 a 100.000 euro di ricavi o compensi. L’imposta sostitutiva resta al 15 per cento, ridotta al 5 per cento per le nuove attività che ne hanno i requisiti.

La franchigia IVA, invece, resta ferma a 85.000 euro, perché il limite dipende dalla disciplina europea. Il regime si articolerebbe quindi in due fasce. Fino a 85.000 euro nulla cambia rispetto a oggi. Tra 85.000 e 100.000 euro il reddito continuerebbe a essere determinato con il coefficiente di redditività e tassato al 15 per cento, ma con l’obbligo di applicare l’IVA in fattura e di osservare i relativi adempimenti.

Due avvertenze. La misura entrerà in vigore solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio, attesa entro il 31 dicembre 2026. Per accedere al regime nel 2027, inoltre, contano i compensi incassati nel 2026, verificati per cassa: chi chiude l’anno a 95.000 euro potrebbe applicare il forfettario per tutto il 2027, mentre con le regole vigenti ne sarebbe escluso.

Il punto ancora aperto. Il comunicato del Governo non chiarisce se cambi anche la soglia di uscita immediata, oggi fissata a 100.000 euro: superato quel limite in corso d’anno, il regime cessa subito. Chi si avvicina ai 100.000 euro deve quindi mantenere un margine prudente, almeno fino alla pubblicazione del testo definitivo.

2. Quanto vale il regime: un confronto concreto

Per misurare la convenienza è stato simulato il caso di un avvocato residente a Roma con 100.000 euro di compensi nel 2027, senza costi significativi né detrazioni. Nel regime ordinario si è applicato lo scaglione IRPEF al 33 per cento esteso fino a 55.000 euro annunciato con la manovra, le addizionali del Lazio e di Roma e il contributo soggettivo alla Cassa Forense, che dal 2027 sale al 18 per cento. Nel forfettario il reddito è pari al 78 per cento dei compensi, il coefficiente previsto per le attività professionali.

Voce (euro) Ordinario Forfettario
Compensi 100.000 100.000
Reddito imponibile lordo 100.000 78.000
Contributo soggettivo Cassa (18%) 18.000 14.040
Imponibile fiscale 82.000 63.960
IRPEF / imposta sostitutiva 15% 26.960 9.594
Addizionali regionale e comunale 3.229 0
Totale imposte 30.189 9.594
Netto dopo imposte e contributi 51.811 76.366

Ipotesi: addizionale regionale del Lazio all’1,73 per cento fino a 15.000 euro e al 3,33 per cento oltre; addizionale comunale di Roma allo 0,9 per cento. Il contributo integrativo del 4 per cento è escluso perché addebitato al cliente in entrambi i regimi. Con gli scaglioni IRPEF oggi in vigore (33 per cento fino a 50.000 euro) l’ordinario costerebbe circa 500 euro in più.

La differenza è di circa 20.600 euro di imposte l’anno, cui si aggiungono quasi 4.000 euro di contributi in meno. Questi ultimi non sono un puro risparmio: un contributo più basso significa anche una pensione più bassa. Per chi è iscritto a una cassa diversa o alla Gestione separata INPS, e per gli imprenditori individuali con coefficienti di redditività differenti, i valori cambiano, ma l’ordine di grandezza del vantaggio resta rilevante.

3. Le condizioni che restano: le cause ostative

La soglia è solo il primo filtro. L’art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 elenca le situazioni che impediscono l’accesso al regime anche a chi rispetta il limite dei compensi. Per professionisti e imprenditori le più ricorrenti sono tre.

Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. È una causa ostativa assoluta: non rilevano l’entità della quota né il tipo di attività svolta dalla società.

Controllo di una S.r.l. che svolge un’attività riconducibile a quella del contribuente. È la causa più insidiosa, alla quale sono dedicati i paragrafi che seguono.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2027, salvo nuova proroga in sede di approvazione della legge di bilancio, il limite torna da 35.000 a 30.000 euro, verificato sull’anno precedente. Rientrano nel calcolo anche i compensi da amministratore inquadrati come redditi assimilati.

Sul primo punto la giurisprudenza è netta. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata, con la sentenza n. 247/1/2026 del 2 luglio 2026, ha confermato che la partecipazione in una società di persone esclude il regime di per sé, senza che rilevi la diversità dell’attività svolta dalla società rispetto a quella del socio.

4. Partecipazioni in S.r.l.: i due requisiti

Per le S.r.l. la norma è diversa: la semplice titolarità di quote non basta a escludere dal regime. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce che la causa ostativa della lettera d) opera solo se ricorrono insieme due condizioni. Se ne manca anche una, il forfettario resta applicabile.

Il controllo

Il controllo si misura secondo l’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile: maggioranza dei voti in assemblea, voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante, oppure particolari vincoli contrattuali. Nel conteggio si sommano anche i voti detenuti per interposta persona, e l’Agenzia vi include i familiari indicati dall’art. 5, comma 5, del TUIR: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Una quota del 20 per cento può quindi tradursi in controllo se il resto del capitale è intestato ai genitori o al coniuge.

La riconducibilità dell’attività

L’attività della società è considerata riconducibile a quella del socio quando i rispettivi codici ATECO appartengono alla stessa sezione. Per l’Agenzia serve però un ulteriore elemento: il contribuente deve effettuare cessioni o prestazioni nei confronti della S.r.l., che ne deduce il costo. È la situazione che il legislatore ha inteso colpire: lo spostamento di reddito dalla società, tassata in via ordinaria, al socio, tassato al 15 per cento.

La regola in sintesi

La partecipazione in S.r.l. preclude il regime solo se il contribuente controlla la società, direttamente o indirettamente, e la società esercita un’attività riconducibile alla sua, nella quale rientrano le prestazioni rese dal socio alla società stessa.

5. I casi pratici affrontati dall’Agenzia

Le risposte a interpello pubblicate dal 2019 delineano un quadro rigoroso, che conviene conoscere prima di qualsiasi scelta.

Partecipazione al 50 per cento. Per l’Agenzia integra sempre l’influenza dominante, perché consente di bloccare le delibere assembleari. Nella risposta n. 108/2019 un commercialista socio al 50 per cento di una società di revisione, di cui era legale rappresentante, è stato ritenuto escluso: percepiva dalla società compensi da amministratore che questa deduceva.

Socio paritario con un terzo. La risposta n. 146/2019 ha esaminato il caso in apparenza più difendibile: l’altro 50 per cento apparteneva a un estraneo, le assemblee richiedevano il 51 per cento del capitale, non vi erano patti parasociali e l’amministrazione era affidata ai due soci disgiuntamente. L’Agenzia ha comunque ravvisato il controllo.

Società tra professionisti. Nella risposta n. 118/2019, relativa a una STP in forma di S.r.l. partecipata al 50 per cento da un commercialista che ne era anche amministratore, la causa ostativa è stata ritenuta integrata, a nulla valendo che le attività fossero dichiarate autonome e con clientela distinta.

Partecipazione al 49 per cento. Con la risposta n. 126/2019 l’Agenzia ha ritenuto sussistente il controllo anche con una quota inferiore alla metà. La lettura prevalente è che l’influenza dominante dipenda dai rapporti economici tra socio e società più che dalla percentuale.

Quota di minoranza in una STP. La risposta n. 501/2019 ha ammesso il regime per il socio di minoranza, precisando però che un eventuale controllo di fatto richiede l’esame delle circostanze concrete, che non può svolgersi in sede di interpello.

Nessuna prestazione verso la società. Nella risposta n. 122/2019, pur in presenza di una partecipazione del 50 per cento, la causa ostativa non è scattata perché il contribuente non effettuava cessioni o prestazioni alla S.r.l.

Il compenso da amministratore. In quasi tutti i casi in cui l’Agenzia ha negato il regime, il socio percepiva dalla società un compenso da amministratore dedotto come costo. Chi intende applicare il forfettario mantenendo una carica gestoria in una società riconducibile deve valutare con attenzione se e come quella carica sia remunerata.

Il quadro che ne emerge è chiaro. Sotto il 50 per cento, senza quote di familiari e senza patti che attribuiscano poteri particolari, il rischio è contenuto. Dal 50 per cento in su, con fatturazione verso la società, il regime è di fatto precluso secondo la prassi. In mezzo si colloca una zona grigia in cui pesano i rapporti economici, e nella quale una fatturazione prevalente verso la società partecipata può far emergere un controllo di fatto anche con una quota di minoranza.

La valutazione si intreccia con altri profili che interessano le società a ristretta base, sui quali si veda la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, e con la riqualificazione degli assetti ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, già esaminata a proposito di conferimento di partecipazioni in holding e abuso del diritto.

6. Quando si decade e come si verifica

La causa ostativa legata alle S.r.l. si verifica nell’anno in cui il regime viene applicato, non in quello precedente: solo in quell’anno, infatti, si può accertare se esistano prestazioni verso la società. Se nel corso dell’anno la causa ostativa si integra, si decade dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo.

Ne discendono due conseguenze pratiche. Una riorganizzazione dell’assetto societario va completata prima o all’inizio del primo anno di applicazione. Il monitoraggio, poi, non si esaurisce al momento dell’ingresso: è sufficiente una sola fattura emessa nell’anno verso una società controllata e riconducibile per perdere il regime dall’anno successivo, con il ritorno all’IRPEF ordinaria e all’IVA.

7. Le verifiche da completare entro il 31 dicembre 2026

Chi intende accedere al forfettario nel 2027 dovrebbe verificare, entro la fine dell’anno, almeno i seguenti punti.

Compensi incassati nel 2026. Devono restare sotto i 100.000 euro, se la soglia sarà confermata, con un margine di sicurezza. Gli incassi di fine anno vanno programmati.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati del 2026. Non devono superare 30.000 euro, salvo proroga del limite più elevato. Vanno conteggiati anche i compensi da amministratore inquadrati come redditi assimilati.

Partecipazioni in società di persone e associazioni professionali. Se presenti, vanno dismesse prima dell’anno di ingresso.

Quote in S.r.l. Per ciascuna società vanno sommate le quote proprie e quelle di coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, e vanno esaminati statuto e patti parasociali.

Rapporti economici con le società partecipate. Occorre verificare a chi si fattura e con quale peso, compreso il compenso per eventuali cariche di amministratore.

Clientela. Se si mantiene una società con attività affine, è opportuno che i due canali restino distinti nella sostanza, così da non prestare il fianco a contestazioni di abuso del diritto.

8. Considerazioni conclusive

La soglia a 100.000 euro può valere oltre 20.000 euro l’anno per il professionista che si colloca in quella fascia. È però un regime che premia chi opera effettivamente in forma individuale. Per chi detiene quote in società, in particolare in società tra professionisti, la verifica preventiva della propria posizione è indispensabile: un ingresso nel regime fondato su una valutazione superficiale può tradursi, anni dopo, in un accertamento con recupero delle imposte ordinarie, dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi.

Lo Studio

Carta & Partners assiste professionisti e imprenditori nella valutazione della convenienza del regime forfettario e nella verifica delle cause ostative, anche con riferimento agli assetti societari e alle società tra professionisti. Per informazioni: segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi e di prassi: art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019; risposte a interpello nn. 108, 118, 122, 126, 146 e 501 del 2019; C.G.T. di primo grado di Macerata, sent. n. 247/1/2026 del 2 luglio 2026; disegno di legge di bilancio per il 2027 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Il quadro normativo è aggiornato al 1° novembre 2026 e tiene conto del disegno di legge di bilancio per il 2027 nel testo annunciato dal Governo, suscettibile di modifiche nel corso dell’esame parlamentare.





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