Il ricorso in Terza Istanza in materia penale nell’ordinamento sammarinese


Il ricorso in Terza Istanza in materia penale nell’ordinamento sammarinese

 

Abstract

L’ordinamento della Repubblica di San Marino contempla tra le impugnazioni penali il ricorso davanti al Giudice per la Terza istanza: si tratta di un controllo di legittimità delle decisioni del giudice d’appello – in qualche modo equiparabile a quello svolto nell’ordinamento italiano dalla Corte di cassazione –, che investe anche le misure cautelari personali e reali e l’esecuzione della pena.   

 

Il Giudice per la Terza istanza in materia penale: competenza e requisiti per la nomina

Nell’ordinamento della Repubblica di San Marino, il Giudice per la Terza Istanza esperto in materia penale decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell’ambito dei procedimenti penali, anche riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena (art. 3, comma 4, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino 7 dicembre 2021, n. 1 “La magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio Giudiziario”), avvalendosi per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale (art. 3, comma 3, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).

Come il Giudice per la Terza Istanza in materia civile, è un giudice monocratico (art. 2, comma 1, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021), “per specifico incarico” (art. 2, comma 4, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021), reclutato tra coloro che hanno svolto per almeno venti anni il ruolo di magistrato, avvocato o professore universitario e godono di “chiarissima fama” (art. 6, comma 4, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). Quest’ultima è valutata sulla base del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, mentre, nella valutazione comparativa tra più candidati, i criteri da considerare da parte della Commissione giudicatrice sono la conoscenza del diritto sammarinese, la competenza nel settore di impiego e le esperienze pratiche (art. 7, comma 10, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).

Il Giudice per la Terza Istanza è nominato dal Consiglio Giudiziario, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, per la durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta per cinque anni (art. 6, comma 4, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).  

È tenuto ad astenersi e può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dalla legge (art. 3, comma 7, primo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). Sulle ricusazioni e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione decide il Giudice per i Rimedi straordinari esperto per la materia penale (art. 3, comma 1, secondo periodo, e art. 7, secondo periodo, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021). In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento, il Giudice di Terza Istanza in materia penale viene sostituito dal Giudice di Terza Istanza in materia civile (e viceversa: art. 3, comma 2, Legge Costituzionale della Repubblica di San Marino n. 1/2021).

 

La presentazione del ricorso avverso le sentenze d’appello e i provvedimenti cautelari 

La disciplina del ricorso è dettata dall’art. 199-bis del codice di procedura penale della Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 8 della legge 2 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale”).

Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco – il quale ultimo è garante della legalità e della regolarità del processo penale, vigila sulla correttezza formale degli atti e sull’esatta applicazione della legge ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce – entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello (art. 199-bis, comma 5, c.p.p. Repubblica di San Marino).

La Cancelleria provvede alla notifica del ricorso alle parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza (art. 199-bis, comma 7, c.p.p. Repubblica di San Marino). Questi accorda alle parti ed al Procuratore del Fisco il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni. Entro trenta giorni dal decorso di tale termine deve essere celebrata l’udienza di discussione (art. 199-bis, comma 8, c.p.p. Repubblica di San Marino).

La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sentenza di appello e la decorrenza del termine di prescrizione del reato sino alla pronuncia del Giudice per la Terza Istanza (art. 199-bis, comma 6, c.p.p. Repubblica di San Marino).

Quanto ai provvedimenti cautelari, va ricordato che l’art. 56 c.p.p. Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 1 legge n. 24/2022, prevede al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali emesse dal Giudice d’Appello, il difensore del prevenuto e il Procuratore del Fisco possono proporre ricorso per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza. 

L’art. 58-nonies c.p.p. Repubblica di San Marino, inserito dall’art. 1 legge n. 24/2022, prevede, poi, al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali emesse dal Giudice d’appello, le parti e il terzo destinatario della misura possono proporre ricorso per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale

Analogamente, l’art. 58-terdecies c.p.p. Repubblica di San Marino, introdotto dall’art. 2 legge n. 24/2022, prevede al comma 2 che avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio emesse dal Giudice d’appello, il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati e il Procuratore del Fisco possono proporre ricorso in Terza Istanza entro trenta giorni dalla notifica. 

 

La decisione del Giudice di Terza Istanza sui ricorsi contro le sentenze di secondo grado  

L’imputato, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o gli abbia inflitto una pena più grave per specie e quantità, può presentare ricorso al Giudice per la Terza Istanza: questi, laddove non dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, può annullare la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d’Appello per un nuovo giudizio, o, laddove ritenga superfluo il rinvio e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e deliberare il passaggio in giudicato di quella di primo grado (art. 199-bis, comma 1, c.p.p. Repubblica di San Marino).

Se nel giudizio di appello è mancato l’esame di uno o più specifici motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza può valutare i motivi omessi e decidere la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari (art. 199-bis, comma 2, c.p.p. Repubblica di San Marino).

Ove nel giudizio di appello risulti violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d’Appello per un nuovo giudizio (art. 199-bis, comma 3, c.p.p. Repubblica di San Marino).

Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte (art. 199-bis, comma 4, c.p.p. Repubblica di San Marino).

La decisione del Giudice è depositata entro tre mesi dall’udienza di discussione ed è notificata a cura della Cancelleria alle parti ed al Procuratore del Fisco (art. 199-bis, comma 9, c.p.p. Repubblica di San Marino).


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