Iva
Vendite a distanza di beni importati: adesione al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione
L’articolo 74-sexies.1, Dpr 633/1972 disciplina lo Special Arrangement, ossia il regime speciale Iva per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
Le Dogane hanno precisato le modalità di adesione a questo regime.
Nell’avviso viene richiama la circolare 17/D/2026 che ha inquadrato le novità in tema di e-commerce in vigore dal 1° luglio 2026, con particolare riguardo alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza.
Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale Iva all’importazione sono tenuti all’inoltro di una preventiva comunicazione a mezzo Pec alla Direzione Dogane (dir.dogane@pec.adm.gov.it).
In particolare, l’operatore deve assicurare:
– l’indicazione del codice di procedura aggiuntiva. Nelle dichiarazioni doganali (tracciati H1, H6 o H7) dev’essere utilizzato obbligatoriamente il codice F49;
– l’autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO). È richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 110, lettera c) del Regolamento Ue 952/2013 (Cdu). Per gli operatori che ancora non ne siano titolari, è necessario presentare una tempestiva richiesta di autorizzazione per gestire le specificità del flusso e-commerce;
– la garanzia globale. L’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (Cgu) a copertura degli oneri doganali (dazio di 3 euro e Iva).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement, è diventata obbligatoria la valorizzazione del seguente campo: Data Element 12 10 000 000 (Deferred Payment) al fine di indicare il riferimento alla dilazione di pagamento di cui sopra.
Nel regime F49 il dazio forfetario di 3 euro (tributo A00; esso è stato introdotto in via transitoria fino al 1° luglio 2028 a seguito dell’eliminazione della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro) dev’essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’Iva all’importazione. La contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’Iva riscossa, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale in materia.
Agevolazioni
Voucher Cloud & Cybersecurity: fissato il click day per Pmi e partite Iva
Faq Mimit aggiornate al 2 settembre 2026
Sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state aggiornate le istruzioni per accedere al nuovo bonus digitale introdotto per spingere Pmi e lavoratori autonomi ad ammodernare le proprie difese informatiche.
Il beneficio consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo pari a 20.000 euro per beneficiario (l’investimento minimo richiesto ammonta a 4.000 euro).
L’investimento deve consistere in:
– Cloud Computing: servizi e infrastrutture cloud;
– Cybersecurity: software e strumenti per la sicurezza informatica dei dati e delle reti.
Sono inclusi software gestionali (soluzioni avanzate come CRM o sistemi di contabilità) e consulenza e formazione (servizi specialistici per l’implementazione dei software e formazione del personale; quest’ultima entro il limite massimo del 20% delle spese totali).
Occorre prestare attenzione al fornitore, il quale dev’essere iscritto nell’elenco ufficiale Mimit, pena l’esclusione dalla domanda.
Le richieste devono essere presentate secondo questo calendario:
– dal 20 ottobre 2026 (ore 12:00) è avviata la fase di precompilazione della domanda tramite la Piattaforma informatica. In questa fase si potranno inserire i dati e predisporre tutta la documentazione senza rischiare l’esaurimento dei fondi;
– dal 10 novembre 2026 (ore 12:00) vi è l’inizio della fase di invio effettivo della domanda (click day);
– il 20 gennaio 2027 (ore 12:00) rappresenta il momento di chiusura dello sportello (salvo esaurimento anticipato delle risorse).
Agevolazioni
Zes unica: credito d’imposta anche per gli investimenti in leasing avviati prima della comunicazione preventiva
La risposta, rivolta alle imprese del Mezzogiorno interessate al credito d’imposta Zes unica per il 2026, risolve la questione di una società edilizia che aveva acquisito, tramite leasing, un bene strumentale nuovo per la propria struttura produttiva situata in un’area Zes. Il contratto è stato stipulato, e il bene consegnato, a febbraio 2026, quindi prima della finestra utile per l’invio della comunicazione preventiva (31 marzo – 30 maggio 2026).
Il dubbio posto riguarda l’eventuale violazione del «principio di incentivazione» previsto dalla normativa Ue sugli aiuti di Stato (articolo 6 del Regolamento Gber), secondo cui l’investimento non dovrebbe partire prima della richiesta di aiuto.
L’agenzia delle Entrate distingue due momenti:
– l’avvio dell’investimento, che ai fini del rispetto del principio Ue coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante (la stipula del leasing);
– l’effettuazione dell’investimento ai fini del calcolo del credito, che, invece, segue le regole del Tuir (articolo 109) e per il leasing coincide con la consegna del bene.
Poiché la disciplina agevolativa è sempre in vigore senza soluzione di continuità dal 2024 al 2028 (da ultimo prorogata dalla legge di Bilancio 2026), il contratto stipulato a febbraio 2026 risulta comunque successivo all’entrata in vigore della misura. Non conta, quindi, che sia anteriore alla comunicazione preventiva, purché rientri nel periodo agevolato 2026.
Pertanto, spetta il credito d’imposta, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge e che vengano regolarmente presentate sia la comunicazione preventiva (31 marzo – 30 maggio 2026) sia quella integrativa (3 – 17 gennaio 2027).
In estrema sintesi, il beneficio non decade solo perché il contratto è anteriore alla comunicazione, essendo sufficiente che sia posteriore all’entrata in vigore della norma.
Libro unico del lavoro
Obbligo Lul per i rider autonomi: chiarimenti
Risposta Interpello, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 31 agosto 2026, n. 1
Il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti circa gli obblighi di tenuta del Libro unico del lavoro (Lul) per i committenti che si avvalgono di rider con contratti di lavoro autonomo occasionale o aventi partita Iva. Ciò con riguardo all’applicazione delle norme introdotte dal Dl 62/2026, conv. con modif. dalla legge 112/2026.
Tra gli aspetti chiariti si segnalano i seguenti:
– la proroga di 90 giorni decorrente dal 1° luglio 2026 (articolo 15, comma 1-bis, Dl 62/2026) si applica solo in via transitoria al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026. Per le mensilità successive tornano applicabili i termini ordinari;
– per i compensi differiti nel tempo, anche se le consegne vanno registrate nel mese in cui il lavoratore ha effettivamente svolto l’attività, le somme corrisposte seguono il principio di cassa (mese di effettiva erogazione). Viene suggerito di usare il campo riservato alle note del Lul per garantire tracciabilità tra le due registrazioni;
– nel caso di assenza di retribuzione per mensilità senza consegne, il Lul va comunque elaborato, anche con valori a zero, per garantire continuità documentale per l’intera durata del rapporto;
– in presenza di ordini multipli allo stesso cliente, il criterio di registrazione segue il sistema tariffario applicato. Se ogni ordine ha una tariffa distinta, vanno registrate consegne separate; se il compenso è unico per tutti gli ordini, si registra come un’unica consegna.
Revisione legale
Revisori legali: istruzioni sulla formazione continua
Il documento di prassi fissa le regole sulla formazione continua obbligatoria per i revisori legali iscritti al Registro relativamente al triennio 2026-2028.
L’articolo 5, Dlgs 39/2010 prevede che:
– gli iscritti al Registro dei revisori legali debbano acquisire, nel triennio di riferimento, almeno 60 crediti formativi, con almeno 20 crediti formativi all’anno;
– ogni anno, almeno 10 crediti formativi debbano essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale;
– la ripetuta partecipazione al medesimo corso non dia diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi; tuttavia, è possibile maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti;
– per i revisori che svolgono attività di docenza nell’ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal ministero, da Albi professionali o da società di revisione, sia ammessa l’acquisizione di un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di 5 crediti (ma non ripetendo lo stesso corso).
Il revisore legale abilitato all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione e almeno 10 nelle materie caratterizzanti l’attestazione di sostenibilità (gruppo D).
Per i revisori legali iscritti al Registro in corso d’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione in GU del provvedimento d’iscrizione.
Non è prevista alcuna esenzione o deroga, indipendentemente da età, sezione d’iscrizione o incarichi.
Infine, va ricordato che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionabile ai sensi degli articoli 24-25, Dlgs 39/2010.
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