Dal 17 luglio 2026, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i bandi rivolti alle imprese hanno uno schema a cui le amministrazioni sono tenute a conformarsi. Non è un annuncio di riforma: è un decreto ministeriale con un allegato che dice alle amministrazioni quali contenuti deve avere un avviso e li ordina in quindici partizioni numerate, lasciando a ciascuna la facoltà di accorparle o dividerle e di distribuire la disciplina in più atti. Per chi le domande le presenta cambia una cosa concreta e sottovalutata: sapere dove guardare. Le informazioni che oggi si cercano saltando tra articolo 7, allegato B e una FAQ pubblicata due mesi dopo hanno una collocazione prevista.
C’è anche un dettaglio normativo che vale la pena conoscere prima di firmare qualsiasi cosa: il decreto legislativo 123/1998, la norma che per ventisette anni ha retto revoche e controlli sugli incentivi alle imprese, è abrogato dal 1° gennaio 2026. Chi la trova ancora citata in un modello, in una diffida o in una clausola di un contratto di consulenza sta leggendo un documento che non è stato aggiornato, con due eccezioni scritte nell’articolo 25 del Codice: per i bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2026 restano in vigore le regole precedenti, e per tutto il resto ogni richiamo al decreto 123/1998 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice.
Bando-tipo, in sintesi
- Cosa è: lo schema a cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformare i bandi per le imprese, approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 giugno 2026
- Da quando: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 6 del Codice degli incentivi
- Cosa contiene: quindici partizioni in forma tabellare, quattordici che riprendono i contenuti elencati dall’articolo 6, comma 1, del Codice e una dedicata alle disposizioni finali; le note dell’allegato lasciano all’amministrazione la facoltà di prevederne di più o di meno e di distribuire la disciplina in più atti
- A cosa non si applica: incentivi contributivi e incentivi fiscali a erogazione automatica; si applica invece agli incentivi fiscali che prevedono un’istruttoria valutativa
- Cosa resta derogabile: solo le disposizioni dello schema non compatibili con le caratteristiche e le finalità dello specifico incentivo; la suddivisione in partizioni, invece, è modulabile
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17/07/2026Pubblicazione in Gazzetta del bando-tipo
15Partizioni dello schema (14 più le disposizioni finali)
1998L’anno della norma sulle revoche ora abrogata
Cosa è successo, in ordine
Il Codice degli incentivi, decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184, è in vigore dal 1° gennaio 2026 e all’articolo 6 elenca gli elementi che ogni bando deve contenere, salvo incompatibilità con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, rinviando poi a un decreto ministeriale per lo schema uniforme, da adottare entro centottanta giorni. Quel decreto è arrivato il 18 giugno 2026 e approva l’Allegato I, cioè il bando-tipo, costruito in forma tabellare con una tabella per partizione e i riferimenti normativi accanto a ciascun contenuto.
La sequenza conta perché definisce a chi si applica e da quando. Il bando-tipo vincola le amministrazioni responsabili nella redazione dei bandi di loro competenza. Il decreto non contiene una norma transitoria: per i bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2026 è il Codice stesso, all’articolo 25, comma 1, a mantenere le regole precedenti, mentre per quelli usciti tra gennaio e luglio 2026 non c’è un obbligo di riscrittura, perché lo schema riguarda la redazione dei bandi. Nella pratica significa che nei prossimi mesi convivranno avvisi scritti con il vecchio impianto e avvisi conformi allo schema, e la differenza si vede a colpo d’occhio dall’indice.
Le partizioni, e cosa cercare in ognuna
Questa è la parte utile per chi legge bandi di mestiere: l’articolo 6, comma 1, del Codice elenca i contenuti e l’Allegato I li distribuisce in quindici tabelle numerate, una per partizione. Non è una corrispondenza uno a uno: operazioni agevolabili e spese ammissibili hanno due tabelle, come l’accesso e l’erogazione, mentre monitoraggio e ulteriori oneri stanno in una sola. Usata come griglia di lettura, la sequenza fa risparmiare la mezz’ora che di solito si perde a cercare l’informazione decisiva, anche quando il bando che hai davanti accorpa due partizioni o ne rimanda una a un atto successivo.
| Partizione dell’Allegato I | Cosa contiene | La domanda da farsi leggendola |
|---|---|---|
| 1. Finalità e ambito di applicazione | Obiettivo dell’incentivo, base giuridica, destinatari in generale, territorio ammissibile e inquadramento negli aiuti di Stato | Il mio progetto serve davvero quell’obiettivo, o lo sto forzando? |
| 2. Risorse disponibili | Dotazione e fonti di finanziamento, riserve per elementi premianti, per le PMI, per il Mezzogiorno | Quanta parte della dotazione è già riservata ad altri profili? |
| 3. Gestione delle attività | Chi gestisce le fasi del ciclo di vita dell’incentivo, incluse le attività affidate a soggetti esterni | A chi scrivo quando serve un chiarimento o una variante? |
| 4. Soggetti beneficiari | Requisiti del proponente, cause di esclusione e la data alla quale i requisiti devono essere posseduti | Li ho tutti alla data di domanda, o alcuni si maturano dopo? |
| 5. Operazioni agevolabili | Cosa si può fare, dove, in quali tempi, e le eventuali soglie minime o massime di costo del progetto | Il mio progetto sta nelle soglie di costo e nei termini di avvio e conclusione? |
| 6. Spese ammissibili | Quali costi entrano e in che misura, con il CUP sui documenti di spesa come condizione di ammissibilità | Le voci che mi servono davvero sono ammissibili o solo tollerate? |
| 7. Agevolazioni concedibili e regime applicabile | Forma e calcolo dell’aiuto, premialità, regole di cumulo, regime di aiuti di Stato | De minimis o esenzione? E cosa mi resta di plafond? |
| 8. Procedura di accesso | Documenti, piattaforma, termini, criteri istruttori e punteggi, soccorso istruttorio, registrazione RNA prima della concessione | Sportello cronologico, graduatoria o negoziale? |
| 9. Procedura di erogazione | Presupposti e modalità di pagamento: unica soluzione o più quote, anticipazione con garanzia, quota trattenuta fino ai controlli, documenti da allegare | Posso chiedere un anticipo, e quanto resta bloccato fino alla verifica finale? |
| 10. Variazioni | Modifiche soggettive e oggettive dopo l’ammissione, tempi di valutazione, eventuale proroga | Quanto posso spostare tra voci senza autorizzazione? |
| 11. Revoche | Cause di revoca, revoca totale o parziale, effetti (restituzione o rideterminazione), maggiorazioni, procedura | Revoca totale o parziale, e in che proporzione? C’è una soglia minima di realizzazione? |
| 12. Controlli | Verifiche sulle dichiarazioni, campionamento, controlli e ispezioni anche in loco, obblighi del beneficiario | Controlli documentali o anche in loco, e su che campione? |
| 13. Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario | Dati e relazioni da fornire durante e dopo il progetto, CUP sugli atti, obblighi di pubblicazione e di pubblicizzazione | Obblighi di comunicazione dei dati e di pubblicità, CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili? |
| 14. Trattamento dei dati personali | Informativa privacy, anche per rinvio a un allegato o al sito dell’amministrazione | Sezione formale, si legge una volta |
| 15. Disposizioni finali | Clausole di chiusura, rinvii alle altre norme applicabili e l’elenco degli oneri informativi per le imprese da allegare al bando (articolo 7 della legge 180/2011) | C’è un rinvio a un provvedimento attuativo non ancora emanato? |
Tre righe meritano attenzione particolare. La disciplina delle variazioni è, nella nostra esperienza, la sezione che più spesso mancava negli avvisi vecchi o rinviava a circolari e FAQ, ed è la ragione per cui tante imprese scoprivano solo a consuntivo di non poter spostare una spesa. La riga sulle operazioni agevolabili è dove lo schema colloca le soglie minime o massime di costo del progetto, che sono un’altra cosa rispetto alla soglia di realizzazione. La riga sulla revoca è quella dove il bando dice se la revoca è totale o parziale e in che proporzione all’inadempimento (articolo 17, comma 3, del Codice), ed è lì, o nella procedura di erogazione, che di solito compare l’eventuale soglia minima di realizzazione, il numero che decide cosa succede se il progetto costa meno del previsto. Lo schema non la impone: la fissa ciascun bando. Il meccanismo lo abbiamo spiegato in cosa accade quando la spesa finale è inferiore al progetto approvato.
Il soccorso istruttorio: cosa si può ancora salvare
L’articolo 14 del Codice disciplina un punto che prima era affidato alla regola generale del procedimento amministrativo, l’articolo 6 della legge 241/1990, e alle clausole di ciascun bando. Se durante l’istruttoria servono informazioni o chiarimenti ulteriori, il soggetto competente li richiede per iscritto assegnando un termine, e i termini dell’istruttoria restano sospesi fino alla risposta. Se l’impresa non risponde entro il termine, l’istruttoria prosegue sulla base di quello che c’è agli atti.
| Situazione | Sanabile con il soccorso istruttorio? |
|---|---|
| Documento incompleto o poco chiaro su un requisito già dichiarato | Sì, su richiesta scritta dell’ente e nei limiti fissati dal bando |
| Omissioni che rendono incerta l’identità del proponente | No, espressamente escluso |
| Documentazione essenziale richiesta a pena di inammissibilità con clausola univoca del bando | No |
| Domanda presentata con modalità diverse da quelle previste dal bando | No, causa di inammissibilità |
La conseguenza pratica è che l’inammissibilità formale non è sparita: è stata circoscritta. Restano fuori dal salvataggio l’identità incerta del proponente, i documenti che il bando dichiara essenziali con clausola inequivocabile e l’invio fatto per un canale diverso da quello previsto. Tutto il resto si può integrare su richiesta dell’ente, nei limiti che il bando stesso fissa: l’articolo 14 opera «nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando», e lo schema chiede a ogni bando una clausola sul soccorso istruttorio, collocata nella partizione sulla procedura di accesso.
Come si usa questa informazione prima di presentare. Cerca nel bando le parole “a pena di inammissibilità” e la clausola sul soccorso istruttorio: la prima ti dà la lista dei documenti su cui non esiste seconda possibilità, la seconda ti dice quanto si può integrare. Aggiungi all’elenco l’identità del proponente e il canale di invio, che non si sanano mai. Tutto il resto ha una rete di sicurezza, e vale la pena non trattare i due gruppi allo stesso modo quando il tempo stringe.
Cosa resta fuori dal perimetro
Il decreto lo dice in modo esplicito all’articolo 2: lo schema non si applica agli incentivi contributivi né agli incentivi fiscali a erogazione automatica, che restano regolati dalle rispettive discipline di settore. Si applica invece agli incentivi fiscali che, per essere concessi, richiedono un’istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario sui requisiti del proponente o dell’iniziativa.
Tradotto per chi lavora con le misure più diffuse: gli esoneri contributivi sulle assunzioni non entrano in questo schema, i crediti d’imposta che si prendono in autoliquidazione senza valutazione neppure, e nemmeno quelli in cui la verifica si limita alla capienza delle risorse stanziate, mentre le misure che passano da una domanda valutata sì. È una distinzione che conta quando si costruisce un piano che mette insieme strumenti di natura diversa, perché le regole procedurali non sono le stesse.
L’abrogazione che quasi nessuno ha notato
L’articolo 24 del Codice abroga il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, cioè la disciplina generale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese che regolava procedimenti, revoche e controlli. Da gennaio 2026 il riferimento è il Codice: revoche all’articolo 17, controlli all’articolo 18, spese ammissibili all’articolo 11.
Non è una curiosità da giuristi. Se un avviso pubblicato quest’anno fonda la revoca sul vecchio decreto, o se un contratto di consulenza rinvia a norme abrogate per definire responsabilità e obblighi, quel documento va aggiornato, anche se non per questo perde effetto: l’articolo 25, comma 3, del Codice dispone che ogni richiamo al decreto legislativo 123/1998 contenuto in atti vigenti si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice. Lo stesso vale per i modelli interni: le dichiarazioni sostitutive che citano la norma sbagliata non sono nulle, per lo stesso articolo 25, comma 3, ma sono il segnale che nessuno ha riletto il testo da un anno a questa parte.
Cosa cambia per chi presenta domanda
- La lettura del bando diventa comparabile. Con gli stessi contenuti in tutti gli avvisi, il confronto tra due misure si fa riga per riga invece che a intuito.
- Le informazioni mancanti diventano un’anomalia. L’amministrazione può accorpare o dividere le partizioni e distribuire la disciplina in più atti, ma i contenuti dell’articolo 6, comma 1, devono esserci: se uno manca, si può chiedere conto all’amministrazione, perché la deroga è ammessa solo per i contenuti incompatibili con l’incentivo.
- Il cumulo ha una sede propria. La partizione sulle agevolazioni concedibili deve contenere la disciplina del cumulo e l’inquadramento negli aiuti di Stato: è lì che si verifica se la misura è in de minimis o in esenzione, prima di impostare il piano finanziario.
- I controlli si leggono prima, non dopo. Sapere in anticipo se sono previsti controlli in loco e con quali criteri cambia il modo di archiviare i documenti dal primo giorno.
- La posizione sul Registro nazionale aiuti resta il primo cancello. Nessuna standardizzazione toglie la verifica preventiva sul RNA e sugli aiuti illegali da restituire, che abbiamo ricostruito in Registro nazionale aiuti e visura Deggendorf, i controlli che vengono prima della domanda.
Domande frequenti
I bandi già aperti devono adeguarsi?
No. Il bando-tipo vincola la redazione dei nuovi bandi da parte delle amministrazioni responsabili e il decreto non prevede adeguamenti di quelli già pubblicati; per i bandi usciti prima del 1° gennaio 2026 lo dice espressamente l’articolo 25, comma 1, del Codice. È il motivo per cui in questa fase si trovano documenti molto diversi tra loro.
Un’amministrazione può scostarsi dallo schema?
Solo per le disposizioni del bando-tipo non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell’incentivo (articolo 6, comma 2, del Codice e articolo 2 del decreto). La struttura invece è modulabile: le note dell’Allegato I consentono partizioni ulteriori o minori e la ripartizione della disciplina in più atti. In concreto: una misura senza programma di spesa non avrà la tabella delle spese ammissibili, che l’allegato riserva alle operazioni con un programma di spesa, ma i contenuti su revoca, controlli e variazioni restano dovuti, in qualunque partizione l’amministrazione li collochi.
Le Regioni sono vincolate?
Il Codice si applica anche alle amministrazioni regionali secondo il riparto di competenze, e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome opera compatibilmente con i rispettivi statuti. Le note dell’Allegato I lasciano a ciascuna amministrazione la facoltà di articolare la disciplina «secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento»: sui bandi regionali l’adeguamento passa dagli atti di ogni Regione, e i tempi possono differire tra territori.
Cambia qualcosa per i professionisti e i lavoratori autonomi?
Il Codice li include nella definizione di impresa quando esercitano un’attività economica, e disciplina espressamente la loro partecipazione. Il filtro vero è a monte: il bando deve prevedere la loro partecipazione, «in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo». Quando la prevede, l’articolo 10 stabilisce che accedono alle condizioni delle PMI ma senza i requisiti che non servono per esercitare il lavoro autonomo, come l’iscrizione al Registro delle imprese, salvo che siano strettamente funzionali all’incentivo: la partizione sui soggetti beneficiari è il punto dove verificarlo.
Dove trovo il testo del bando-tipo?
Nell’Allegato I del decreto ministeriale del 18 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, in PDF insieme al decreto, sulla pagina del MIMIT dedicata al decreto. Il decreto prevede anche la pubblicazione nell’area pubblica del sistema Incentivi Italia, il catalogo di servizi che raccorda la piattaforma Incentivi.gov.it e quella del Registro nazionale aiuti. Dal 4 agosto 2026 è in funzione anche il servizio di elaborazione dei bandi previsto dall’articolo 6, comma 3, del Codice, attivato con decreto direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026: mette a disposizione delle amministrazioni accreditate al RNA un modello di articolato e un glossario, aggiornabili nel tempo.
Serve una nuova consulenza per adeguarsi?
Per l’impresa no: lo schema è un obbligo delle amministrazioni, non un adempimento dei beneficiari. Quello che conviene aggiornare sono i modelli interni e i contratti che citano norme abrogate, e il modo di leggere gli avvisi, che con una griglia fissa diventa più veloce.
Cosa fare adesso
Prendi l’ultimo bando che hai letto e prova a ricostruirne l’indice con la tabella di questo articolo: i contenuti che non trovi ti dicono dove ti mancano informazioni per decidere, e sono esattamente le domande da fare all’ente prima della scadenza. Se stai valutando quali misure guardare in questa fase, la selezione aggiornata è nella guida ai bandi a fondo perduto attivi, mentre il quadro generale della riforma e delle sue novità resta nella nostra guida al Codice degli incentivi 2026.
Le fonti primarie di questo articolo sono il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 giugno 2026 in Gazzetta Ufficiale, che approva il bando-tipo con le note per l’utilizzo dell’Allegato I, e l’articolo 6 del Codice degli incentivi su Normattiva, che ne elenca i contenuti, letti insieme agli articoli 10, 14, 17, 24 e 25 dello stesso Codice.
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