Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si comunica che risulta operativa la possibilità di dilazionare i debiti con l’Inps fino a un massimo di 60 rate oltre gli interessi (attualmente al 4,15%). Con la circolare n. 60/2026, infatti, l’INPS ha fornito le istruzioni che attuano quanto introdotto dalla legge 203/2024 (e dal Dm del 24 ottobre 2025) in base ai quali si può chiedere una rateazione fino a 36 mesi per somme fino a 500.000 euro e fino a cinque anni per valori superiori.
Le nuove regole si applicano a decorrere dal 21 maggio 2026, giorno di pubblicazione della circolare. A tal riguardo, si precisa che per le rateazioni già in corso e riferite a domande presentate dal 12 gennaio 2025 (entrata in vigore della legge 203/2024) si può chiedere la rideterminazione del numero di rate presentando una specifica domanda entro il 20 giugno (30 giorni dalla circolare), tramite il cassetto previdenziale del contribuente. In questo secondo caso, la richiesta deve indicare la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate desiderato e le gestioni coinvolte.
Si precisa, tra l’altro, che la nuova modalità di dilazione può riguardare i contributi dovuti a titolo di omissione od evasione ed accessori di legge per i quali non è stato ancora formato l’avviso di addebito alla data di richiesta, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali dell’Inps. Può riferirsi anche a debiti derivati da comunicazioni di compliance notificate al contribuente e comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate a seguito di controllo d’ufficio da parte dell’istituto di previdenza. Esclusi gli importi oggetto di percorso di rientro in bonis.
La circolare ricorda che nella dilazione sono incluse le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, anche se ciò non evita l’attivazione delle sanzioni in sede amministrativa o penale in base all’importo omesso.
La richiesta deve riguardare tutta l’esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell’Inps e consolidata a seguito delle attività di normalizzazione effettuate dal contribuente con la struttura territoriale e si tiene conto di eventuali versamenti effettuati e non ancora contabilizzati. È tuttavia possibile escludere gli importi oggetto di contestazione in fase amministrativa o giudiziaria.
Nella domanda occorre indicare l’importo da dilazionare e il numero di rate desiderato. Quest’ultimo viene definito dalla struttura territorialmente competente tenendo conto della tipologia di contribuente, del valore dell’esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria od al suo perdurare.
Altra novità riguarda la possibilità di chiedere una seconda dilazione, mentre la prima è in corso, se la situazione di difficoltà si prolunga o se si presentano ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali, anch’essa nel rispetto delle 36 o delle 60 rate. Questa opportunità può riguardare i debiti di cui si sia avuta conoscenza dopo l’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate prima o dopo la domanda del piano in corso, nonché la contribuzione corrente maturata dopo la presentazione della domanda di dilazione in corso. Tuttavia, è richiesto che nei sei mesi precedenti la richiesta della seconda dilazione non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna delle gestioni amministrate dall’Inps. In presenza di due dilazioni contemporanee, il pagamento delle rate di una non influisce sull’altra, mentre il mancato pagamento dei contributi correnti determina la revoca di entrambe.
**Rateazione dei debiti INAIL**
Si evidenzia, inoltre, che anche l’INAIL, con la circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in attuazione dell’art. 23 della Legge n. 203/2024 e del D.M. 24 ottobre 2025.
In particolare, analogamente a quanto previsto per l’INPS, è stata estesa la possibilità di ottenere la dilazione dei debiti fino ad un massimo di 36 rate mensili per esposizioni debitorie fino ad € 500.000,00 e fino ad un massimo di 60 rate mensili per importi superiori a tale soglia, purché il datore di lavoro dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul portale INAIL, indicando l’importo da rateizzare ed il numero di rate richiesto. L’istanza deve comprendere tutti i debiti non iscritti a ruolo riferiti a premi ed accessori e, nei casi previsti dalla disciplina, anche i debiti contributivi correnti.
La concessione della rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento predisposto dall’Istituto. Il mantenimento del beneficio è subordinato al regolare pagamento delle rate accordate e dei premi correnti; il mancato pagamento della prima rata comporta l’annullamento della rateazione, mentre l’omesso o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca del beneficio con conseguente recupero del debito residuo.
La nuova disciplina trova applicazione alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione della circolare n. 19/2026 ed è inoltre prevista la possibilità, per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 fino all’attivazione del nuovo servizio telematico, di richiedere la rideterminazione del numero delle rate secondo i nuovi criteri, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa. riguardi i POS.
Su tutto quanto precede questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare al riguardo.
Maria Cafasso
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