Per individuare i lavori edili affidati in subappalto per i quali opera il meccanismo del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972), occorre fare riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, dal 1° aprile 2025, l’inversione contabile non trova più applicazione per le prestazioni che sono state classificate al di fuori della Sezione F relativa alle “Costruzioni”.
Questa la Risposta fornita nell’ambito della manifestazione Telefisco 2026, organizzata dalla stampa specializzata lo scorso 24 settembre 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’impatto della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, sull’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni edili realizzate in subappalto (art. 17, co. 6, lett. a, del DPR 633/1972).
Il chiarimento si è reso necessario visto che, in base alla nuova classificazione, le attività del settore edile sono ancora racchiuse nella Sezione F (codici da 41 a 43), ma alcune di esse sono state collocate in altre Sezioni. Pertanto, occorreva precisare se queste ultime fossero ancora soggette a reverse charge quando affidate in subappalto, ovvero se dovessero considerarsi escluse in quanto non più considerate attività riconducibili all’edilizia.
Come noto, infatti, l’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972 prevede l’inversione contabile per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Poiché la norma non individua le singole prestazioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve farsi riferimento alle attività riconducibili alla Sezione F («Costruzioni») della classificazione ATECO (CM n. 37/E del 29 dicembre 2006).
Ora, nella risposta fornita durante Telefisco, l’Agenzia, in linea con le indicazioni fornite in passato, ha precisato che l’applicazione del reverse charge resta subordinata alla riconducibilità della prestazione resa in subappalto in una delle attività elencate nella Sezione F della classificazione ATECO vigente. Dal 1° aprile 2025, quindi, il riferimento è alla sezione F della nuova ATECO 2025.
Ne consegue che le attività che, in base alla nuova classificazione, non sono più comprese nella Sezione F non rientrano più nemmeno nell’ambito operativo del reverse charge previsto per i subappalti edili dalla citata lett. a, dell’art.17, co.6, del DPR 633/1972. È il caso del restauro di edifici storici, che in ATECO 2007 era classificato nel codice 41.20.00 («Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», Sezione F), mentre, in ATECO 2025, è confluito nel codice 91.30.01 («Conservazione e restauro del patrimonio culturale»), appartenente alla Sezione S. Per l’Agenzia, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2025 le prestazioni di restauro di edifici storici non sono più soggette a reverse charge e l’IVA va assolta secondo le regole ordinarie.
Comunque, la risposta dell’Agenzia delle Entrate lascia un “vuoto” interpretativo circa gli impatti della nuova classificazione ATECO sulle prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, soggette al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, co. 6, lett a-ter), del medesimo DPR 633/1972, a prescindere se siano rese o meno in subappalto.
Rispetto a tali fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, già nella prima Circolare emanata sul tema (CM 14/E/2015), ha elencato le prestazioni riconducibili alla “demolizione”, “installazione di impianti” e al “completamento” di edifici soggette al meccanismo, facendo riferimento a specifici codici attività compresi nella Sezione F dell’allora classificazione ATECO 2007.
Anche relativamente a tali prestazioni, dunque, con l’attuale ATECO 2025, alcune attività potrebbero risultare ricondotte a codici diversi da quelli richiamati dalla citata Circolare, per cui, anche per queste, resta da chiarire l’applicabilità, o meno, del meccanismo di inversione contabile.
Ad avviso dell’ANCE, in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia, il criterio ora espresso con riferimento alle prestazioni rese in subappalto (di cui alla lett.a, del citato art.17) non può essere esteso automaticamente anche a questa ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo (di cui alla lett.a-ter del medesimo art.17).
Quest’ultima, infatti, a differenza di quella relativa al subappalto che comprende l’intero settore edile individuato dalla Sezione F, è circoscritta solo a determinate prestazioni, cosicché si ritiene che, per queste, continui ad operare il reverse charge anche se, con ATECO 2025, dovessero essere classificate con un codice diverso rispetto al passato.
In sostanza, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile alla “demolizione”, “installazione di impianti” e “completamento” di edifici (di cui alla lett. a-ter, co.6, dell’art.17), si ritiene corretto, in attesa di indicazioni precise dell’Agenzia delle Entrate, considerare l’oggettività della prestazione e la sua riconducibilità alla descrizione dell’attività indicata dalla precedente CM 14/E/2015, indipendentemente dal nuovo codice assegnato.
In conclusione, dunque, con riferimento all’applicazione del reverse charge in edilizia previsto dall’art.17, co.6, del DPR 633/1972:
- per le prestazioni di cui alla lett. a), occorre verificare che l’attività sia riconducibile alla sezione F di ATECO 2025; in caso contrario, come per il restauro di edifici storici, si applica l’IVA con le regole ordinarie;
- per le prestazioni di cui alla lett. a-ter), si ritiene corretto fare riferimento al tipo di prestazione indicato dalla Circolare n. 14/E del 2015, indipendentemente dal codice ATECO assegnato, in attesa di un aggiornamento della circolare.
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