Società non operative e detrazione IVA: il mancato superamento del test di operatività non consente di disconoscere automaticamente il credito. La sentenza n. 1588/2026 della CGT della Puglia, applicando i principi della Corte di giustizia UE, valorizza l’effettiva attività economica, limita l’impiego del controllo automatizzato e richiede una motivazione idonea a garantire il diritto di difesa. [Con allegata utilissima check list operativa]
Il mancato superamento del test di operatività non consente, da solo, di negare la detrazione IVA. L’Amministrazione deve verificare l’effettivo esercizio dell’attività economica e la destinazione degli acquisti a operazioni imponibili, utilizzando un procedimento adeguatamente motivato e rispettoso del diritto di difesa.
Società non operative e detrazione IVA
Il rapporto tra la disciplina delle società non operative e il diritto alla detrazione dell’IVA investe una questione di particolare rilevanza sistematica, poiché interessa i limiti delle presunzioni tributarie e la loro compatibilità con i principi dell’ordinamento unionale. Il contrasto emerge quando il legislatore nazionale subordina la detrazione dell’IVA al conseguimento di ricavi minimi presunti, trasformando un parametro quantitativo, concepito per individuare situazioni di potenziale inattività societaria, in una presunzione di non operatività che determina l’automatica esclusione del beneficio fiscale. Nell’ordinamento unionale, tuttavia, la detrazione IVA non deriva dal volume dei ricavi conseguiti, bensì dall’effettivo esercizio di un’attività economica e dalla destinazione degli acquisti a operazioni inerenti.
A tale criticità si abbina una distinta questione procedimentale volta a stabilire se il disconoscimento del credito, quando presuppone valutazioni sulla reale operatività dell’impresa, possa essere legittimamente disposto mediante un mero controllo automatizzato oppure richieda un accertamento sostanziale, sorretto dalle garanzie motivazionali e difensive previste dall’ordinamento.
In questo quadro si colloca la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 29, n. 1588/2026. Sebbene la controversia abbia esaminato una questione relativa a un credito IVA di importo relativamente modesto, la pronuncia assume una portata interpretativa di rilievo, in quanto affronta congiuntamente la compatibilità unionale delle limitazioni alla detrazione, i confini del controllo automatizzato e l’adeguatezza della motivazione della pretesa tributaria. Il Collegio ha respinto l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria e accolto quello incidentale della società verificata, confermando l’annullamento della cartella di pagamento sulla base di distinti profili di illegittimità.
⏱️ Hai fretta? L’articolo in 10 secondi
📊 Test di operatività
Il mancato raggiungimento dei ricavi presunti non fa perdere automaticamente il credito IVA.
🇪🇺 Principio unionale
La detrazione dipende dall’attività economica effettiva, non dalla redditività dell’impresa.
🏗️ Fase preparatoria
Anche gli acquisti effettuati prima dell’avvio possono essere detraibili se destinati all’attività imponibile.
💻 Controllo automatizzato
Non basta quando il recupero richiede valutazioni sull’effettiva operatività della società.
📝 Motivazione
Le ragioni del recupero devono risultare dall’atto e non possono essere spiegate soltanto in seguito.
Il test di operatività non può negare automaticamente la detrazione IVA
L’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 individua le società non operative attraverso un meccanismo presuntivo fondato sul raffronto tra ricavi effettivi e valori minimi determinati mediante coefficienti dimensionali applicati a specifiche componenti patrimoniali. La disposizione persegue una finalità antielusiva, volta a ostacolare l’utilizzo dello strumento societario per la mera detenzione o gestione di patrimoni, in assenza di un effettivo esercizio di una attività economica.
La legittimità di tale costruzione normativa deve, tuttavia, essere esaminata discriminando il regime delle imposte dirette dagli esiti previsti in materia di IVA. In quest’ultimo contesto, infatti, il diritto alla detrazione costituisce un elemento essenziale del principio di neutralità fiscale e non può essere subordinato, in via automatica e presuntiva, al conseguimento di una soglia minima di ricavi.
Il principio affermato dalla Corte di giustizia UE
Il necessario coordinamento tra disciplina interna e diritto dell’Unione ha trovato un significativo chiarimento nella sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole. Analizzando gli artt. 9, paragrafo 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, la Corte ha chiarito che il mancato raggiungimento di una soglia minima di ricavi non è sufficiente, da solo, a escludere la qualifica di soggetto passivo IVA e, conseguentemente, a negare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.
La Corte europea non ha quindi escluso ogni controllo sull’effettività dell’attività economica: ha escluso che il mancato raggiungimento dei ricavi presunti possa sostituire, da solo, la verifica delle condizioni sostanziali della detrazione.
La pronuncia introduce, pertanto, un limite alla specifica efficacia delle presunzioni nazionali in materia di IVA, senza determinare una generale inefficacia dell’ar
Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo
Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:
- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





