Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2026, n. 9328 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo
Espropriazione mobiliare presso terzi – Determinazione del credito azionato e del credito oggetto di pignoramento – Criteri – Ordinanza di assegnazione – Limiti
Al fine di pronunciare l’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve determinare l’importo del credito fatto valere in via esecutiva sulla scorta delle previsioni contenute nel titolo esecutivo (operazione che configura un mero accertamento preliminare rispetto al successivo provvedimento di assegnazione), individuare gli importi assoggettati a pignoramento in base a quanto stabilito dall’art. 546 c.p.c. e assegnare al creditore procedente le somme disponibili, nei limiti, da un lato, dell’importo del credito fatto valere e, dall’altro lato, di quello sul quale si è concretizzato il vincolo del pignoramento.
CASO
In forza di un decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 49.870,03, oltre a interessi e spese, venivano pignorati i crediti vantati dai debitori esecutati nei confronti di più terzi, fino alla concorrenza di € 74.805,04 (pari al credito in linea capitale portato dal titolo esecutivo, aumentato della metà ai sensi dell’art. 546 c.p.c.), oltre agli interessi e alle spese.
A seguito delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione determinava il credito fatto valere dal creditore procedente in misura corrispondente al capitale (€ 49.870,03) e gli assegnava quelli pignorati fino a concorrenza di detto importo, oltre alle spese e agli interessi maturati e maturandi sul capitale.
Ritenendo che il giudice dell’esecuzione avesse errato nel quantificare il credito per il soddisfacimento del quale aveva promosso il pignoramento, il creditore procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta dal Tribunale di Pordenone, il quale rideterminava detto credito in € 116.365,74 (pari alla somma di capitale e interessi) e modificava l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nella parte riguardante l’assegnazione del trattamento pensionistico di uno degli esecutati.
I debitori esecutati impugnavano la sentenza di accoglimento dell’opposizione, sostenendo che, in questo modo, fosse stato assegnato un credito superiore all’importo massimo consentito dall’art. 546 c.p.c., in assenza di rituale intervento in estensione da parte del creditore procedente.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione, pur reputando infondata la doglianza diretta a contestare la determinazione del credito fatto valere dal creditore procedente che era stata operata nella sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, giacché il Tribunale di Pordenone non si era limitato ad annullare l’ordinanza di assegnazione, ma l’aveva pure modificata, invadendo in questo modo la sfera di attribuzioni riservate alla competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza che si annota individua le modalità attraverso le quali, nell’espropriazione forzata di crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi, il giudice dell’esecuzione deve pervenire all’individuazione delle somme da assegnare al creditore procedente ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
Come noto, il pignoramento presso terzi si caratterizza per il fatto che, nell’atto introduttivo, il creditore, mentre deve specificare il credito per il quale viene promossa l’azione esecutiva (in termini peraltro non difformi rispetto a quanto indicato nel precetto previamente notificato al debitore), non è tenuto a individuare esattamente quelli che intende assoggettare a espropriazione forzata, dal momento che sarà la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c. a consentire di determinare l’oggetto del pignoramento: per questo motivo, si ritiene che l’espropriazione forzata in questione configuri una fattispecie complessa ovvero a formazione progressiva.
Nel contempo, con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo, sorgono in capo a quest’ultimo gli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute al debitore esecutato, nei limiti previsti dall’art. 546 c.p.c.
Da un lato, quindi, si ha il credito per il soddisfacimento del quale è stata avviata l’esecuzione forzata, la natura e l’entità del quale devono essere chiaramente e univocamente indicate nell’atto introduttivo.
Dall’altro lato, si ha il credito vantato dall’esecutato nei confronti del terzo pignorato, che, se confermato come esistente, dovrà formare oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
Avendo presente queste coordinate di riferimento, il giudice dell’esecuzione, come affermato dalla Corte di cassazione, è chiamato a effettuare una triplice operazione:
- in primo luogo, deve determinare l’esatto importo del credito fatto valere in via esecutiva. A questo fine, farà riferimento (solo ed esclusivamente) a quanto risultante dal titolo esecutivo, che funge da limite a tale determinazione (ferma restando la possibilità per il creditore procedente di agire esecutivamente per il pagamento di una somma inferiore a quella risultante dal titolo esecutivo medesimo, perché, per esempio, il debitore ha adempiuto parzialmente la propria obbligazione);
- in secondo luogo, deve individuare gli importi concretamente assoggettati al vincolo del pignoramento, a fronte di una dichiarazione del terzo pignorato positiva o dell’accertamento – compiuto nelle forme previste dall’art. 549 c.p.c. – dell’esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato. A tale proposito, dovrà considerare le regole dettate dall’art. 546 c.p.c., che fissa gli importi (maggiori rispetto all’ammontare del credito per il pagamento del quale è stato intimato il precetto) fino a concorrenza dei quali si estende il vincolo del pignoramento;
- in terzo luogo, deve procedere all’assegnazione al creditore procedente (e agli eventuali creditori intervenuti) delle somme disponibili, tenendo conto, da un lato, del credito fatto valere in via esecutiva così come previamente determinato e, dall’altro lato, dell’importo sul quale si è concretizzato il vincolo del pignoramento, nei termini sopra indicati.
Nel caso di specie, l’opposizione proposta dal creditore procedente aveva attinto il primo passaggio – per così dire, preliminare – compiuto dal giudice dell’esecuzione per addivenire alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, ossia la quantificazione del credito per il soddisfacimento del quale era stato promosso il pignoramento, che era stato determinato avendo riguardo al solo importo in linea capitale.
Nessuno aveva, invece, contestato il provvedimento per quanto concerneva l’assegnazione dei crediti pignorati fino a concorrenza non solo di detto importo in linea capitale, ma anche degli interessi e delle spese.
Di conseguenza, a rigore, non sarebbe stato ravvisabile un interesse giuridicamente rilevante a fare valere l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione, visto che:
- il creditore procedente aveva comunque conseguito l’assegnazione dei crediti pignorati fino a concorrenza dell’importo spettantegli per capitale, interessi e spese, sicché la difforme quantificazione preliminarmente effettuata dal giudice dell’esecuzione restava comunque assorbita nel provvedimento finale assunto ai sensi dell’art. 553 c.p.c., che, da questo punto di vista, risultava invece corretto e conforme a diritto;
- quand’anche fosse stata accolta la doglianza dei debitori esecutati diretta a contestare la rideterminazione del credito azionato dal creditore procedente effettuata dal Tribunale di Pordenone, la mancata impugnazione da parte loro dell’assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione – in misura sostanzialmente conforme a detta rideterminazione – e il suo conseguente consolidamento (per effetto dell’inutile decorso del termine perentorio previsto dall’art. 617 c.p.c.) non avrebbe potuto arrecare loro alcun beneficio, visto che l’assegnazione ex art. 553 c.p.c. sarebbe rimasta comunque ferma nei termini fissati nel relativo provvedimento (atteso che, come precisato dai giudici di legittimità, l’operazione di determinazione dell’importo del credito fatto valere in via esecutiva configura un mero accertamento preliminare rispetto alla successiva assegnazione, senza assumere una propria autonoma rilevanza).
Resta fermo, invece, il limite rappresentato dall’estensione del pignoramento nella misura prevista dall’art. 546 c.p.c.: ciò significa che al giudice dell’esecuzione non è consentito assegnare un credito che ecceda l’importo di quello che deve considerarsi assoggettato al vincolo del pignoramento in virtù di quanto disposto dalla disposizione richiamata.
Tuttavia, quando, come nel caso di specie, con un unico atto sia stato realizzato il pignoramento di crediti vantati dall’esecutato nei confronti di più terzi, si determina la coesistenza di una pluralità di pignoramenti, che, pur essendo trattati unitariamente, restano autonomi e indipendenti, sicché il vincolo di indisponibilità sancito dall’art. 546, comma 1, c.p.c. va riferito a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo destinatario del pignoramento ed entro tale limite l’assegnazione può avere per oggetto tutte le somme delle quali i terzi si sono dichiarati debitori, nella misura in cui risultino necessarie per soddisfare il creditore procedente e fatta salva l’eventuale adozione, da parte del giudice dell’esecuzione, dei provvedimenti previsti dall’art. 546, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29422).
Accogliendo, invece, il motivo di ricorso attraverso il quale era stata censurata la sentenza del Tribunale di Pordenone per avere stabilito una diversa limitazione dell’assegnazione del credito avente per oggetto il trattamento pensionistico spettante a uno dei debitori esecutati, non conforme a quanto previsto dall’art. 545 c.p.c., la Corte di cassazione ha ribadito la natura meramente rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Avendo quest’ultimo per oggetto l’accertamento della legittimità degli atti del processo di esecuzione forzata, la sua funzione è quella di dichiararne l’eventuale nullità e di revocarli, senza poterli, tuttavia, modificare, essendo sempre riservata al giudice dell’esecuzione l’assunzione dei provvedimenti che si renda necessario emettere in conseguenza di quanto stabilito nella pronuncia che definisce l’opposizione, nel rispetto dei vincoli dalla stessa derivanti.
Di conseguenza, quando – come nel caso di specie – venga impugnata e annullata l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il processo esecutivo si riapre, affinché ne venga emessa una nuova, che si conformi alle indicazioni contenute nella pronuncia resa a definizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
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