chi resta fuori dal contributo?


Il fondo da 20 milioni per chi ha lasciato la casa familiare è operativo e le domande hanno già superato quota 30.000. Le Faq del ministero chiariscono i casi di esclusione, e sono più numerosi di quanto molti si aspettassero: chi non era sposato, chi ha una quota ereditaria, chi aveva la casa in affitto.

Il contributo arriva fino a 6.000 euro all’anno, pari al 50 per cento del canone, per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare. Le domande si chiudono il 28 ottobre. Mentre la misura entra nella fase operativa, il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti, e il quadro che ne esce è selettivo. Il ministro Matteo Salvini ha riferito che si è già a quota 30.000 domande; nel frattempo crescono le polemiche sulla struttura della misura, e in particolare, con la critica del Pd per voce di Maria Cecilia Guerra, sull’uso del reddito come unico parametro al posto dell’Isee, scelta che secondo quella ricostruzione produrrà distorsioni.

In questo articolo vedremo, per il bonus affitto genitori separati, chi resta fuori dal contributo. Qui di seguito ci occuperemo dell’esclusione dei genitori mai coniugati, del divieto di possedere quote di altri immobili residenziali, dell’incompatibilità con altri sostegni abitativi pubblici, della condizione che la casa familiare sia di proprietà e non in affitto o comodato, e della necessità che il contratto di locazione sia in corso al momento della domanda.

Chi non è stato sposato può accedere?

No, ed è il chiarimento più rilevante. Chi non è stato sposato non potrà accedere al bonus, anche se ha ottenuto dal tribunale un provvedimento relativo al mantenimento e all’affidamento dei figli.

Il ministero motiva la scelta con la lettera della norma: il fondo è espressamente destinato ai genitori separati o divorziati, e il decreto che lo disciplina richiede l’indicazione del tribunale di riferimento nonché del numero e della data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio. I provvedimenti che disciplinano affidamento, collocamento o mantenimento dei figli senza che sia stato mai contratto matrimonio non possono essere considerati equivalenti ai fini dell’accesso al contributo.

Resta quindi fuori il genitore convivente di fatto che, alla cessazione della convivenza, perde la casa familiare assegnata all’altro, pur trovandosi nella identica situazione economica e pur essendo l’assegnazione disposta ai sensi della stessa norma, l’articolo 337-sexies del codice civile, che si applica indistintamente ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio.

Una quota ereditaria di un altro immobile esclude dal bonus?

Sì. Chi, oltre alla casa di famiglia, possiede anche solo una quota di un altro immobile non potrà accedere al contributo.

Il decreto prevede che il richiedente non sia proprietario di uno o più immobili a uso residenziale nel comune dell’abitazione familiare o nei comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri. E il ministero precisa che questo vale anche per le quote di proprietà derivanti da successione ereditaria.

La lettura è rigorosa e colpisce situazioni frequenti: chi ha ereditato con i fratelli una quota della casa dei genitori, magari inutilizzabile perché occupata da un altro erede o perché indivisa, risulta proprietario di un immobile residenziale e perde il contributo, a prescindere dalla disponibilità effettiva del bene.

Si può cumulare con altri aiuti per la casa?

No. Il richiedente non deve essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo.

Allo stesso modo non deve essere assegnatario, concessionario o comunque beneficiario di alloggi pubblici o di altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato riconducibili a programmi di sostegno abitativo pubblico. Il divieto non riguarda solo l’edilizia residenziale pubblica in senso stretto, ma ogni formula in cui il canone è ridotto per effetto di un intervento pubblico.

La casa familiare può essere in affitto?

No, e qui cade un’altra platea consistente. Il bonus è destinato esclusivamente ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare che, alla data di presentazione dell’istanza, deve risultare di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli.

Restano fuori quattro situazioni: la casa familiare in locazione, quella in comodato d’uso, quella di proprietà di terzi, e quella venduta prima della data di presentazione dell’istanza.

La ratio è che il fondo non tutela chi perde il godimento di un alloggio altrui, ma chi è privato dell’uso di un bene di famiglia, sopportando il doppio onere di un patrimonio immobilizzato dall’assegnazione e di un nuovo canone da pagare. Il risultato pratico, però, è che il genitore economicamente più debole, quello che con l’ex coniuge viveva in affitto, non riceve nulla, mentre lo riceve chi ha un immobile di proprietà.

Due coniugi separati vivevano in una casa in affitto, assegnata alla madre con i figli. Il padre, uscito, paga ora un canone proprio. Non ha diritto al contributo. Se la stessa casa fosse stata di proprietà della madre, il padre avrebbe potuto chiederlo.

Il contratto di affitto deve essere ancora in corso?

Sì. Il richiedente deve dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione a lui intestato, con il relativo canone, e deve essere titolare di un contratto in essere alla data di presentazione dell’istanza.

Non è quindi possibile accedere al contributo per le sole mensilità relative a un contratto cessato prima della presentazione della domanda, anche se i relativi canoni sono stati sostenuti nel corso di alcune mensilità del 2026. Chi ha cambiato casa durante l’anno e al momento della domanda non ha più un contratto attivo, perché nel frattempo ha acquistato, è tornato dai genitori o si è trasferito, non recupera nulla di quanto pagato.

Chi invece ha stipulato il contratto nel corso del 2026 può computare soltanto i canoni delle mensilità successive alla stipula, e in caso di cointestazione indica la sola quota di canone a proprio carico.

Cosa conviene verificare prima di inviare la domanda?

Il calendario lascia poco spazio: la piattaforma chiude alle ore 12 del 28 ottobre, e la domanda, una volta inviata, non può più essere modificata. Prima dell’invio conviene controllare cinque elementi.

Il titolo di separazione o divorzio, con tribunale, numero e data del provvedimento giudiziale, perché senza quegli estremi la domanda non si compila.

La proprietà della casa familiare assegnata all’altro genitore, verificando che risulti intestata al richiedente, all’altro genitore o ai figli, e che non sia stata venduta.

Le visure catastali, per escludere la titolarità, anche in quota, di immobili residenziali nel comune della casa familiare o entro cinquanta chilometri.

La registrazione del contratto di locazione, con gli estremi esatti, l’intestazione al richiedente e la vigenza alla data della domanda.

Gli altri benefici eventualmente in corso, perché la percezione di un sostegno abitativo pubblico preclude l’accesso, mentre la semplice domanda presentata e ancora in attesa di esito non impedisce di partecipare.




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