Dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027 il datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato un dipendente di Acciaierie d’Italia o di ILVA ha due agevolazioni insieme: l’esonero dai contributi previdenziali a proprio carico, fino a 8.000 euro l’anno per 24 mesi al massimo, e un contributo dell’INPS fino a 20.000 euro per lavoratore, pagato in due quote a 6 e a 24 mesi dall’assunzione. Le prevede l’articolo 3 del decreto legge 16 ottobre 2026, n. 185, in vigore dal 17 ottobre. Le due società sono in amministrazione straordinaria, la procedura per le grandi imprese in stato di insolvenza affidata a commissari straordinari.
Il conto pieno, 36.000 euro, è il caso limite di un tempo pieno con contributi a carico del datore sopra 666,67 euro al mese, e ha un vincolo lungo: il lavoratore va tenuto almeno 48 mesi. Se convenga lo decidono le date più dell’importo, cioè le due finestre di sei mesi intorno all’assunzione e i quattro anni che vengono dopo: è una misura per assunzioni che devono durare anni. Al 17 ottobre 2026 le istruzioni dell’INPS non sono uscite, quindi l’esonero per le assunzioni ex ILVA oggi non si chiede, si prepara.
In sintesi: esonero e contributo per chi assume dipendenti di Acciaierie d’Italia e ILVA
- Cos’è: l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, più un contributo in denaro pagato dall’INPS (art. 3 del DL 185/2026).
- Per chi: datori di lavoro privati di tutta Italia, di qualunque dimensione e settore, che assumono a tempo indeterminato dipendenti delle due società; esclusi lavoro domestico e apprendistato, e il contributo non spetta a chi è collegato alle due società o ne rileva aziende o rami.
- Quanto: esonero fino a 8.000 euro l’anno per 24 mesi al massimo; contributo fino a 20.000 euro per lavoratore, ridotto in proporzione per un part time almeno al 50%.
- Vincoli: 48 mesi di permanenza, nessun licenziamento per motivo oggettivo o collettivo nella stessa unità produttiva nei sei mesi prima (e, per il contributo, nei sei mesi dopo per un lavoratore con la stessa qualifica), retribuzione non inferiore al trattamento economico complessivo del contratto collettivo di riferimento, nessun altro incentivo sulla stessa assunzione.
- Quando: assunzioni dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, entro limiti di spesa annui.
- Come: con le modalità che fisserà l’INPS; al 17 ottobre 2026 non ci sono ancora. Per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 l’esonero richiede che la posizione di lavoro sia pubblicata sul SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, prima dell’assunzione o al più tardi insieme.
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8.000 €Tetto annuo dell’esonero, per 24 mesi al massimo
20.000 €Contributo massimo per un assunto a tempo pieno, in due quote
48 mesiPermanenza minima del lavoratore dalla data di assunzione
Esonero e contributo ex ILVA: che cosa dà l’articolo 3
Sono due benefici distinti e si sommano: il comma 7 riconosce il contributo «in aggiunta» all’esonero. Le regole di uscita però non sono le stesse, perché solo il contributo ha una disciplina della revoca.
| Voce | Esonero contributivo (comma 1) | Contributo di 20.000 euro (comma 7) |
|---|---|---|
| Che cosa dà | Il datore non versa i contributi previdenziali a proprio carico; i premi INAIL restano dovuti | Una somma pagata dall’INPS al datore per ogni lavoratore assunto |
| Quanto | Fino a 8.000 euro l’anno, applicati mese per mese: circa 666,67 euro al mese | Fino a 20.000 euro per un tempo pieno, in proporzione per un part time almeno al 50% dell’orario normale |
| Quando | Per ciascun lavoratore, 24 mesi al massimo dall’assunzione | Due quote uguali, dopo 6 e dopo 24 mesi, se il rapporto è ancora in corso |
| Condizioni | 48 mesi di permanenza; nessun licenziamento per motivo oggettivo o collettivo nella stessa unità nei sei mesi prima; trattamento economico non inferiore a quello dell’art. 7 del DL 62/2026 | Le stesse |
| Esclusioni del comma 3: assetti proprietari coincidenti, imprese controllate o collegate, chi rileva aziende o rami delle due società | Non scritte per l’esonero: che valgano è la lettura più probabile, ma l’atto non lo dice | Sì: «Il contributo non spetta» |
| Altri incentivi sulla stessa assunzione | Vietati (comma 4) | Vietati (comma 4, richiamato dal comma 7) |
| Revoca | Il decreto non la disciplina | Sì, con recupero di quanto pagato, nei casi del comma 7 |
| Limiti di spesa | 23,99 milioni in tutto, dal 2026 al 2030 (somma nostra) | 30 milioni in tutto, dal 2027 al 2029 |
Fonte della tabella: articolo 3 del DL 185/2026, GU Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2026, letto il 17 ottobre 2026.
Il DL 185/2026 contiene anche altro: l’integrazione al reddito per i lavoratori dell’indotto (articolo 1, nel riquadro più sotto), un’integrazione della cassa integrazione straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d’Italia (articolo 2), il Piano degli investimenti nelle aree ex ILVA con la procedura veloce per i contratti di sviluppo collegati (articoli 5 e 6) e il distretto industriale Brindisi Taranto (articolo 7). Nessuna di queste misure è un incentivo per chi assume.
Chi può assumere con l’esonero ex ILVA e chi resta fuori
Il beneficiario è il datore di lavoro privato, salvo le esclusioni del comma 3. L’articolo 3 non fissa limiti di territorio, di dimensione o di settore: vale per un’impresa di Taranto come per una di Torino. Il lavoratore deve essere un dipendente di Acciaierie d’Italia S.p.A. o di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, e il contratto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Restano fuori il lavoro domestico e l’apprendistato (comma 5). Il testo non esclude i dirigenti e non nomina le trasformazioni di un contratto a termine.
Il decreto parla di «lavoratori dipendenti» delle due società e nomina solo quelle: chi lavora in altre società del gruppo, come Adi Servizi Marittimi, alla lettera resta fuori. Se valga anche per chi è già stato licenziato, l’atto non lo scrive e lo dovrà chiarire l’INPS. Fino ad allora, prima di promettere l’agevolazione a un candidato, conviene farsi dare un documento che provi il rapporto in corso con Acciaierie d’Italia o con ILVA.
Il comma 3 esclude dal contributo tre gruppi di datori: quelli la cui impresa ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle due società, o è con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (il controllo viene dalla maggioranza dei voti, da un’influenza dominante o da vincoli contrattuali, il collegamento da un’influenza notevole); chi acquisisce a qualsiasi titolo, anche in affitto, complessi aziendali o rami d’azienda delle due società; le imprese controllate o collegate a chi li acquisisce. Resta fuori così il caso più ovvio, chi rileva gli impianti e ne assume il personale, ma il testo lo scrive per il solo contributo: «Il contributo non spetta». Che l’esclusione valga anche per l’esonero è la lettura più probabile, perché il comma 3 viene prima del comma 7, quello che istituisce il contributo, e il comma 7 lo richiama insieme ai commi 2, 4 e 5, scritti per l’esonero, fra le condizioni che estende al contributo. Finché l’INPS non lo conferma resta un punto aperto, e chi ricade in uno dei tre gruppi fa bene a non mettere nel piano nemmeno l’esonero.
Da non confondere: il Fondo indotto ILVA
È un’altra misura (articolo 1, comma 201, della legge 207/2024): un contributo per le PMI fornitrici, con una quota fissa di 20.000 euro per impresa più una quota variabile. Le domande si sono chiuse il 20 maggio 2026 e il DL 185/2026 non lo cambia. Requisiti e stato dell’istruttoria sono nella nostra guida al Fondo indotto ILVA per le PMI fornitrici.
L’esonero dell’articolo 3
Vale per i datori di lavoro privati di tutta Italia che assumono un dipendente di Acciaierie d’Italia o di ILVA, salvo le esclusioni del comma 3. Il contributo arriva fino a 20.000 euro per ogni lavoratore assunto e si aggiunge all’esonero dei contributi. Le assunzioni agevolate partono il 1° novembre 2026.
Chi assume un lavoratore dell’indotto non ha l’esonero. L’articolo 3 copre solo i dipendenti di Acciaierie d’Italia e di ILVA: restano fuori i lavoratori delle imprese fornitrici e quelli di Adi Servizi Marittimi. Per loro il DL 185/2026 prevede un’altra misura, l’integrazione al reddito dell’articolo 1. Dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 l’INPS la paga direttamente, con i contributi figurativi, ai dipendenti di Adi Servizi Marittimi e a quelli delle imprese private che sospendono o riducono l’attività perché l’ha sospesa o ridotta un committente in amministrazione straordinaria con uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Per le imprese dell’indotto il legame con il committente è la monocommittenza (un solo cliente) oppure fatture verso di lui oltre il 50% del fatturato nel biennio precedente al 1° settembre 2026, con le altre condizioni dell’articolo 1. La domanda la invia il datore di lavoro all’INPS, solo in via telematica, con termini e modalità che l’Istituto deve ancora fissare.
Quanto vale l’esonero ex ILVA sulla busta paga vera
L’esonero copre i contributi che il datore dovrebbe versare, ma solo fino al tetto. Con 8.000 euro l’anno applicati mese per mese, il tetto è di circa 666,67 euro al mese (8.000 diviso 12: il valore esatto non è ancora stato fissato), e in 24 mesi fa 16.000 euro. Ci si arriva solo se i contributi a carico del datore superano quella cifra ogni mese. Per vedere quando succede abbiamo usato un’aliquota a carico del datore del 30%, che è un’ipotesi nostra: quella vera dipende da settore, dimensione, qualifica del lavoratore e da quali contributi l’INPS lascerà dovuti oltre all’INAIL. Con il 30%, il tetto si raggiunge con un imponibile previdenziale (la retribuzione lorda su cui si calcolano i contributi) di circa 2.222 euro al mese.
| Caso (nostro calcolo, aliquota ipotetica del 30%) | Contributi del datore al mese | Esonero in 24 mesi | Contributo INPS | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Tempo pieno, imponibile di 2.500 euro al mese | 750 euro, sopra il tetto: ne valgono 666,67 | 16.000 euro | 20.000 euro (10.000 + 10.000) | 36.000 euro |
| Tempo pieno, imponibile di 1.800 euro al mese | 540 euro, sotto il tetto | 12.960 euro | 20.000 euro (10.000 + 10.000) | 32.960 euro |
| Part time al 60%, imponibile di 1.200 euro al mese | 360 euro | 8.640 euro | 12.000 euro (6.000 + 6.000) | 20.640 euro |
| Part time al 40% | Dipende dalla busta paga | Non determinabile: per l’esonero il testo non parla di part time | Lettura più probabile: zero, perché il comma 7 riduce in proporzione solo gli orari dal 50% in su; il testo però non lo esclude in modo esplicito | Non determinabile |
Le cifre ignorano tredicesima e mesi parziali, e mostrano che 36.000 euro sono il massimo di un tempo pieno ben pagato e tenuto per 48 mesi, non lo standard. Con l’aliquota ipotetica del 30%, sotto i 2.222 euro di imponibile l’esonero scende e il contributo no: resta di 20.000 euro per chi lavora a tempo pieno. In quella fascia, a parità di orario, più la retribuzione è bassa, più il valore della misura sta nel contributo, che arriva più tardi ed è esposto alla revoca. Per il lavoratore non cambia niente sulla pensione, perché il comma 1 tiene ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quarantotto mesi per un esonero di ventiquattro: i vincoli dell’articolo 3
Il comma 2 chiede di tenere in servizio il lavoratore per almeno 48 mesi dalla data di assunzione, il doppio della durata dell’esonero. Intorno all’assunzione, poi, i commi 2 e 7 aprono due finestre di sei mesi, una prima e una dopo, sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (quelli per ragioni economiche o organizzative) e collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (per un inadempimento del lavoratore) e quello per giusta causa (per un fatto che non consente di proseguire il rapporto nemmeno durante il preavviso), invece, non fanno revocare il contributo. Per un’assunzione del 2 novembre 2026, il primo giorno lavorativo della finestra, le date che il DL 185/2026 fa scattare sono queste.
| Periodo o data (nostro calcolo) | Che cosa conta | Norma |
|---|---|---|
| Dal 2 maggio al 1° novembre 2026 | Nessun licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo né collettivo nella stessa unità produttiva, qualunque sia la qualifica | Art. 3 c. 2 lett. b |
| 2 novembre 2026 | Assunzione a tempo indeterminato, con la comunicazione obbligatoria nei termini: se arriva in ritardo, l’incentivo si perde fino alla data dell’invio | Art. 3 c. 1; art. 31 c. 3 D.Lgs. 150/2015 |
| Dal 2 novembre 2026 al 1° novembre 2028 | Esonero, per 24 mesi al massimo dalla data di assunzione, entro 8.000 euro l’anno | Art. 3 c. 1 |
| Fino al 2 maggio 2027 | Nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, pena la revoca del contributo | Art. 3 c. 7 |
| Dopo il 2 maggio 2027 | Prima quota del contributo, 10.000 euro per un tempo pieno, se il rapporto è in corso | Art. 3 c. 7 |
| Dopo il 2 novembre 2028 | Seconda quota, altri 10.000 euro, se il rapporto è in corso | Art. 3 c. 7 |
| Fino al 2 novembre 2030 | Permanenza di 48 mesi; un licenziamento che non sia per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o una risoluzione consensuale, fanno revocare il contributo | Art. 3 c. 2 lett. a e c. 7 |
Se il rapporto finisce prima dei 48 mesi, la sorte del contributo dipende da come finisce (comma 7). Per l’esonero il decreto non dice nulla, ma la permanenza di 48 mesi è anche una sua condizione: finché l’INPS non chiarisce, conviene non darlo per acquisito.
| Come finisce il rapporto | Prima dei 6 mesi | Fra 6 e 24 mesi | Fra 24 e 48 mesi |
|---|---|---|---|
| Dimissioni del lavoratore, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo | Nessuna quota: alla verifica il rapporto non c’è più | Resta la prima quota, la seconda non si paga | Restano le due quote |
| Licenziamento per qualunque altra causa, per esempio per giustificato motivo oggettivo o collettivo, oppure risoluzione consensuale | Revoca: nessuna quota | Revoca e recupero della prima quota | Revoca e recupero delle due quote |
| Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo di un altro lavoratore con la stessa qualifica, nella stessa unità produttiva | Revoca, se avviene nei sei mesi dopo l’assunzione | Il decreto non prevede revoca | Il decreto non prevede revoca |
Per questo l’articolo 3 conviene a chi cerca quella professionalità per anni, non a chi deve coprire un picco di lavoro: la parte più ricca, i 20.000 euro, arriva per metà solo dopo due anni e resta esposta alla revoca fino al quarto. Se il posto non regge e il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo prima dei 48 mesi, il contributo è revocato e le quote già incassate tornano all’INPS. Conviene meno anche a chi ha in programma licenziamenti o una riorganizzazione nella stessa unità produttiva.
Prima di firmare, guarda le due finestre di sei mesi. Prima dell’assunzione conta qualunque licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nella stessa unità produttiva, a prescindere dalla qualifica; dopo, per sei mesi, conta quello di un lavoratore con la stessa qualifica del nuovo assunto. Se nell’unità è in programma una riduzione di personale, valuta di assumere in un’altra unità produttiva o di spostare le date: un licenziamento nei sei mesi prima fa perdere esonero e contributo, uno nei sei mesi dopo fa revocare il contributo.
Cumulo e condizioni generali: sulla stessa assunzione nessun altro incentivo
Il comma 4 è secco: il beneficio «non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente», e il comma 7 estende la regola al contributo. Il divieto parla di incentivi all’assunzione in generale, non dei soli esoneri contributivi: sulla stessa persona, l’esonero ex ILVA con i 20.000 euro esclude gli altri esoneri e incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, mentre esonero e contributo dell’articolo 3 si sommano fra loro. Se il lavoratore dà diritto anche a un altro incentivo, bisogna scegliere. Per chi assume persone che non vengono da Acciaierie d’Italia o da ILVA restano gli incentivi alle assunzioni del 2026, dal bonus giovani al bonus donne, ciascuno con i suoi requisiti.
Due casi restano aperti. Il primo è la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione (D.Lgs. 216/2023): l’articolo 3 non contiene una clausola che la faccia salva, e se si possa sommare all’esonero oggi non è determinabile, quindi meglio non metterla nel piano finché l’INPS o l’Agenzia delle entrate non si pronunciano. Il secondo sono i contributi regionali per chi assume: se rientrino fra gli «incentivi all’assunzione» lo dovrà chiarire l’INPS. Quando in azienda gli incentivi sono più d’uno, serve un controllo persona per persona, e lo spieghiamo nella guida su come si verifica il cumulo degli incentivi su ogni singolo assunto.
Restano ferme anche le regole che valgono per ogni incentivo all’assunzione: l’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 e l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (DURC regolare, cioè il documento unico di regolarità contributiva, nessuna violazione delle norme su lavoro e sicurezza, rispetto dei contratti collettivi), che riprendiamo nella guida sulla base comune che fa perdere gli incentivi all’assunzione. L’articolo 31 toglie l’incentivo se l’assunzione attua un obbligo di legge o di contratto collettivo, se viola un diritto di precedenza, se il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi prima da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume, o in rapporto di collegamento o controllo con lui, oppure se il datore ha sospensioni dal lavoro in corso per crisi o riorganizzazione, salvo che assuma a un livello diverso da quello dei sospesi o in un’altra unità produttiva. Quest’ultima regola, per l’esonero ex ILVA, è la più insidiosa: un’impresa dell’indotto che ha dipendenti sospesi con l’integrazione al reddito dell’articolo 1 e intanto assume un dipendente di Acciaierie d’Italia allo stesso livello, nella stessa unità produttiva, rischia di perdere esonero e contributo.
Per l’esonero, come per ogni beneficio contributivo sulle assunzioni, vale anche l’articolo 14 del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159: chi lo chiede deve pubblicare la posizione di lavoro sul SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Secondo il comunicato del Ministero del lavoro dell’8 ottobre 2026 sul decreto attuativo n. 134 del 5 ottobre, firmato e in registrazione, per le assunzioni fino al 30 novembre 2026 la pubblicazione è facoltativa e l’agevolazione non si perde; per quelle dal 1° dicembre 2026 va fatta prima dell’assunzione o al più tardi insieme, e l’identificativo della posizione va indicato in UniEmens, la denuncia mensile di retribuzioni e contributi. Per l’assunzione del 2 novembre del nostro esempio la pubblicazione è quindi facoltativa, per una di dicembre no.
La terza condizione del comma 2 riguarda il salario. Al lavoratore va pagato un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo fissato secondo l’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, sul salario giusto, cioè quello del contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, scelto guardando a settore, attività, dimensione e natura giuridica di chi assume. Dentro ci sono le voci fisse e continuative, dirette, indirette e differite, le mensilità aggiuntive e il welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti; restano fuori le voci discrezionali e variabili. Conta il settore di chi assume, non la busta paga che il lavoratore aveva prima. Come si verifica e come si dichiara per questa misura non è ancora chiarito.
Fisco, bilancio e regime di aiuto: che cosa dice il DL 185/2026 e che cosa no
L’esonero è un minor costo del lavoro, non un incasso: riduce la deduzione e alza l’imponibile, tanto che fra le coperture il decreto conta anche le «maggiori entrate derivanti dal comma 1» (art. 3, comma 8, lettera a). Il meccanismo, con il peso di IRES e IRAP su un esonero, è nella nostra analisi su quanto vale davvero un esonero contributivo dopo le imposte.
Il contributo da 20.000 euro, invece, è un incasso, e il decreto non contiene una norma che lo escluda dal reddito: valgono quindi le regole ordinarie del testo unico delle imposte sui redditi, che tassa i contributi previsti dalla legge come ricavi, se sono in conto esercizio (articolo 85), oppure come sopravvenienze attive nell’anno dell’incasso (articolo 88). Quale delle due regole si applichi, e quindi in quale esercizio, visto che le quote arrivano a 6 e a 24 mesi dall’assunzione, se concorra all’IRAP e se l’INPS tratterrà la ritenuta del 4% sui contributi pagati alle imprese, oggi non è determinabile: servono un chiarimento dell’Agenzia delle entrate o le istruzioni dell’INPS. Nel piano, intanto, va trattato come un provento tassato.
Sul regime di aiuto l’atto tace: non dice se esonero e contributo siano una misura generale o un aiuto di Stato, e non cita regolamenti europei sugli aiuti né decisioni della Commissione. Da qui dipendono la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (la banca dati pubblica in cui si registrano gli aiuti concessi alle imprese) e il calcolo dei massimali di aiuto dell’impresa, due punti che oggi restano aperti. La decisione della Commissione europea richiamata dal decreto legge 27 luglio 2026, n. 133, riguarda un’altra cosa: il finanziamento oneroso del MIMIT ad Acciaierie d’Italia, che l’articolo 8 del DL 185/2026 porta da 100,5 a 141 milioni.
Domanda all’INPS e limiti di spesa: che cosa manca al 17 ottobre 2026
Il decreto affida all’INPS le modalità operative del contributo e il controllo della spesa di entrambi i benefici, e al 17 ottobre 2026 l’Istituto non ha pubblicato né una circolare né un messaggio sulla misura: l’ultima circolare è la n. 106 del 16 ottobre, l’ultimo messaggio il n. 3281 del 15 ottobre, e nessuno dei due riguarda il DL 185/2026. Oggi non esistono quindi un modulo, un canale di domanda o i codici per esporre l’esonero nella denuncia UniEmens (la denuncia mensile di retribuzioni e contributi). Quando usciranno, aggiorneremo questa pagina.
Le risorse hanno un limite per anno, e il comma 6 prevede un blocco: l’INPS controlla la spesa ogni mese e, quando il limite è raggiunto o lo sarà anche solo in prospettiva, non prende in considerazione altre domande. La stessa regola vale per il contributo.
| Anno | Esonero (milioni di euro) | Contributo (milioni di euro) |
|---|---|---|
| 2026 | 0,13 | Non previsto: nel 2026 non matura nessuna quota |
| 2027 | 6,4 | 9 |
| 2028 | 11,83 | 9 |
| 2029 | 5,6 | 12 |
| 2030 | 0,03 | Non previsto |
| Totale (somma nostra) | 23,99 | 30 |
Per nostro calcolo i 30 milioni del contributo bastano per 1.500 contributi interi da 20.000 euro, e i 23,99 milioni dell’esonero per circa altrettanti esoneri pieni da 16.000 euro. Il decreto non dice quante persone riguarda, e una relazione tecnica che lo stimi non l’abbiamo trovata. Il punto più stretto è il primo anno: il limite 2026 dell’esonero, 130.000 euro, vale 195 mensilità al tetto pieno, cioè per novembre e dicembre poco meno di cento persone assunte a inizio novembre con contributi sopra il tetto. Se l’INPS conterà i limiti anno per anno, e in che ordine esaminerà le domande, il decreto non lo dice.
Non anticipare l’assunzione. Chi assume prima del 1° novembre 2026 resta fuori: la finestra dell’articolo 3 parte da quella data e chiude il 31 dicembre 2027. E chi assume a novembre lo fa su un testo ancora provvisorio: il decreto va convertito in legge entro il 15 dicembre 2026, altrimenti perde efficacia fin dall’inizio (articolo 77 della Costituzione), e in conversione il Parlamento può modificarlo. Le eventuali modifiche compariranno nel testo vigente dell’articolo 3 su Normattiva.
Dalle istruzioni dell’INPS, oltre al canale di domanda, servono queste risposte:
- quali contributi restano dovuti oltre ai premi INAIL, per esempio quelli al Fondo di Tesoreria, ai fondi di solidarietà o per la formazione continua;
- il valore mensile esatto del tetto e il calcolo nei mesi parziali;
- se le esclusioni del comma 3 valgono anche per l’esonero, e che cosa succede all’esonero se il rapporto finisce prima dei 48 mesi;
- se e come il tetto dell’esonero si riduce per il part time;
- chi rientra fra i «dipendenti» delle due società;
- come verranno verificati il rapporto in corso a 6 e a 24 mesi e come verranno pagate le quote.
Domande frequenti sull’esonero per le assunzioni ex ILVA
Se assumo un dipendente di Acciaierie d’Italia a ottobre 2026 ho l’esonero?
No. L’articolo 3 del DL 185/2026 vale per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027: un’assunzione di ottobre resta fuori dalla finestra, anche se il decreto è già in vigore.
Il lavoratore si dimette dopo un anno: devo restituire il contributo?
No, le dimissioni non danno luogo a revoca. Ogni quota però si paga solo se alla verifica il rapporto è in corso: la prima, pagata dopo i sei mesi, resta tua; la seconda, prevista dopo i 24 mesi, non arriva. Per l’esonero già goduto il decreto non dice nulla.
Sono un’impresa dell’indotto: posso usare l’esonero se assumo un dipendente di ILVA?
Sì, se non ricadi nelle esclusioni del comma 3. Attenzione però all’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015: se hai dipendenti sospesi per crisi, anche con l’integrazione al reddito dell’articolo 1, e assumi allo stesso livello nella stessa unità produttiva, rischi di perdere l’incentivo. Se invece assumi il lavoratore di un’altra impresa fornitrice, l’esonero non c’è.
Posso sommare l’esonero ex ILVA a un altro incentivo per la stessa assunzione?
No. Il comma 4 vieta il cumulo con altri esoneri o incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, e il divieto non si ferma ai contributi. Esonero e contributo dell’articolo 3 invece si sommano fra loro. Restano da chiarire la maggiorazione del costo del lavoro deducibile e i contributi regionali.
Il contributo di 20.000 euro è tassato?
Sì, salvo un chiarimento diverso: il decreto non contiene una norma che lo escluda dal reddito, quindi valgono le regole ordinarie del testo unico delle imposte sui redditi sui contributi alle imprese. Su esercizio di competenza, IRAP ed eventuale ritenuta del 4% servono le istruzioni, e intanto va messo a budget come provento tassato. L’esonero invece non è un ricavo ma un minor costo, che alza l’imponibile.
Vale anche per chi è già stato licenziato da ILVA o da Acciaierie d’Italia?
L’atto parla di «lavoratori dipendenti» delle due società in amministrazione straordinaria e non dice nulla di chi è già stato licenziato: è uno dei punti che deve chiarire l’INPS. I dipendenti di altre società del gruppo, che il testo non nomina, alla lettera restano fuori. Prima di contare sul beneficio, verifica che il rapporto con una delle due società sia in corso.
Posso assumere con un contratto di apprendistato?
No. L’apprendistato, che pure è un contratto a tempo indeterminato, è escluso in modo espresso, come il lavoro domestico (comma 5). Serve un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; le trasformazioni di un contratto a termine non sono nominate.
Chi compra o prende in affitto gli impianti ex ILVA ha il contributo?
No. Il comma 3 lo esclude per chi acquisisce, a qualsiasi titolo e anche in affitto, complessi aziendali o rami d’azienda delle due società, e per le imprese da lui controllate o collegate. Che l’esclusione valga anche per l’esonero è la lettura più probabile, ma il testo non lo scrive.
Come prepararsi all’esonero ex ILVA prima del 1° novembre
- Fatti dare dal candidato un documento che provi il rapporto in corso con Acciaierie d’Italia o con ILVA in amministrazione straordinaria.
- Controlla l’unità produttiva in cui assumerai: licenziamenti per motivo oggettivo o collettivi negli ultimi sei mesi e quelli in programma nei sei mesi dopo per la stessa qualifica, sospensioni in corso, livello dei lavoratori sospesi.
- Verifica che la tua impresa non abbia legami di controllo o collegamento con le due società e non ne abbia rilevato aziende o rami.
- Fissa la retribuzione almeno sul trattamento economico complessivo del contratto collettivo di riferimento.
- Rifai il conto con la busta paga vera e chiediti se il posto regge 48 mesi.
- Controlla che il DURC sia regolare, per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 pubblica prima la posizione sul SIISL, invia la comunicazione obbligatoria nei termini e aspetta le istruzioni dell’INPS prima di applicare l’esonero in UniEmens.
Se oltre ad assumere stai preparando un investimento, i bandi in corso sono nel nostro calendario dei contributi a fondo perduto con domande aperte.
Stai valutando di assumere un dipendente di Acciaierie d’Italia o di ILVA? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo e rifacciamo con te il conto sulla tua busta paga, con le date dei sei e dei 48 mesi.
Fonte ufficiale: decreto legge 16 ottobre 2026, n. 185, «Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio» (GU Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2026), testo integrale letto il 17 ottobre 2026. Articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, articolo 14 del decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, e articoli 85 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi su Normattiva; comunicato del Ministero del lavoro dell’8 ottobre 2026 sul SIISL; feed delle circolari e dei messaggi INPS letti il 17 ottobre 2026.
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